PNRR 3: le novità per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
La legge di conversione del decreto PNRR ter, è stata approvata in via definitiva alla Camera. Prosegue la nostra analisi delle novità introdotte dal d.l. n. 13/2023 (“PNRR 3”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023. All’interno del Capo X recante “Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” in materia di ambiente e della sicurezza energetica” si segnala l’art. 49 contenente specifiche misure di semplificazione normativa in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici che vanno a modificare ed abrogare alcune disposizioni dell’attuale contesto normativo di riferimento.
PNRR 3 e rinnovabili: le modifiche al d.lgs. n. 29/2011
L’art. 49 d.l. n. 13/2023 modifica il d.lgs. n. 28/2011 con il quale si prevedono misure per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in attuazione della direttiva 2009/28/CE .
Tra le modifiche di maggior rilievo si segnala:
- nell’ipotesi di silenzio-assenso all’interno della procedura abilitativa semplificata per gli impianti da energia rinnovabile di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, si prevede, su istanza dell’interessato, copia della dichiarazione di sussistenza del titolo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale di riferimento della copia della dichiarazione di sussistenza ai fini dell’impugnazione del titolo da parte di terzi;
- la possibilità di ritenere come l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici quali interventi di manutenzione ordinaria non subordinati all’acquisizione di permessi (come previsto dall’art. 7bis lgs. n. 28/2022) si estende anche agli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW (non posti in aree protette) con ulteriori semplificazioni procedimentali (silenzio-assenso da parte della Sovrintendenza);
Impianti fotovoltaici in aree agricole
Altro intervento normativo degno di nota è la previsione di un ulteriore comma all’art. 11 d.l. n. 17/2022 (cd. decreto bollette) contenente disposizioni per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Con l’aggiunta del comma 1bis gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette e rientranti nelle aree idonee, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili a condizione che:
- i pannelli solari siano posti ad almeno due metri dal suolo sopra le piantagioni, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- vi sia una compatibilità e integrazione con le attività agricole (ad esempio, supporti per le piante, sistemi di irrigazione, protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti);
- tali impianti, per essere considerati manufatti strumentali, dovranno essere realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia.
In ogni caso, però, l’installazione è subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso.
Articolo aggiornato il 20 aprile 2023

