La pala eolica posta ad una distanza inferiore a quella legale non può essere rimossa
                                La realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, specie quelle più impattanti sul territorio come l’installazione di una pala eolica, spesso prevale anche su diritti soggettivi o su eventuali tutele paesaggistiche.
Il caso affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9448/2024, oltre ad offrire un importante spunto su tale tematica, diventa anche un (pericoloso) precedente.
Installazione di una pala eolica: la vicenda
Il caso coinvolge da un lato una società che ha comprato il diritto di superficie su un fondo sul quale ha realizzato una torre eolica e dall’altro i proprietari del fondo accanto, i quali hanno convenuto in giudizio la società in questione colpevole di aver costruito in violazione delle distanze legali.
Gli attori chiedono quindi al giudice di accertare l’inesistenza di qualsivoglia servitù nonché di condannare la convenuta alla cessazione della turbativa (attraverso la demolizione dell’opera) ed al risarcimento dei danni.
Dopo decisioni contrastanti nei primi due gradi di giudizio, si deve giungere sino in Cassazione per fare definitiva chiarezza sulla vicenda.
La competenza è del Giudice ordinario
Il primo problema affrontato dalla Cassazione (assecondando sul punto la decisione presa dalla Corte di Appello) riguarda la pronuncia sulla competenza del giudice adito: è del giudice ordinario o di quello amministrativo?
Occorre preliminarmente premettere che, nel caso in esame, la società è da considerare un soggetto privato, in quanto non è un soggetto delegato dalla Pubblica Amministrazione alla produzione di energia elettrica da fonte eolica.
Difatti, la società interessata si è semplicemente avvalsa di una concessione edilizia e di strumenti privatistici, dovendo quindi escludersi che le delibere di approvazione della convenzione per la determinazione della percentuale da corrispondere al Comune avessero valore di approvazione del progetto di un’opera pubblica.
In un caso analogo la Cassazione a Sezioni Unite ha avuto già modo di esprimersi affermando che nel caso di controversia in materia di distanze legali, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell’Amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, essa appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come Amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione di energia e di trasporto della stessa nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, e pertanto come tale responsabile del pregiudizio che il manufatto stesso, «staticamente», venga ad arrecare al terzo confinante (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410; al riguardo, v. anche Cass., Sez. Un., 1/04/2020, n. 7636; 24/07/2017, n. 18165).
Il pubblico interesse nella produzione di energia rinnovabile
Per i giudici del Palazzaccio, invece, la sentenza impugnata non può essere condivisa nella parte in cui ha negato qualsiasi rilevanza alla natura dell’attività al cui esercizio è destinata l’opera realizzata dalla ricorrente.
Il motivo è da ricercare nella considerazione che, in ogni caso, seppur in violazione delle norme privatistiche sulle distanze legali, la pala eolica realizzata è da considerare come un’attività di pubblico interesse e di pubblica utilità, e pertanto deve ritenersi equiparabile alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi speciali sulle opere pubbliche, che escludevano qualsiasi interferenza da parte del Giudice ordinario nella localizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E.
Pala eolica è di pubblico interesse: quale sanzione è possibile?
Sulla scorta quindi del fatto che l’opera realizzata (la pala eolica) è da considerare in ogni caso come un’attività di pubblico interesse, l’intervenuto accertamento della violazione delle distanze legali non può risolversi (come previsto invece dalla corte di appello) nella disposizione della riduzione in pristino, con condanna all’arretramento dell’aerogeneratore rispetto al confine con il fondo degli attori.
Difatti, tale statuizione è appunto preclusa dalla destinazione del manufatto alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, configurabile come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità, e dall’equiparazione dello stesso alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, che escludevano qualsiasi interferenza da parte del Giudice ordinario nella localizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E.
Non resta quindi al confinante una mera tutela risarcitoria a titolo di indennità.
                                    
