Energie rinnovabili

Nuove norme regionali per le aree idonee (e non) all’installazione di impianti FER

Pur tra incertezze normative, nuove Regioni hanno emanato norme per individuare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER
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Nuove norme regionali per le aree idonee (e non) all’installazione di impianti FER

Riprende lo stentato percorso attuativo, da parte delle Regioni, del decreto Aree Idonee (dm 21 giugno 2024) per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Fer), dopo la pausa imposta dall’ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024 con cui il Consiglio di Stato ha stabilito la sospensione temporanea in via cautelare dell’art. 7 del decreto fino al 5 febbraio 2025, ritenendo “problematica” la norma che attribuisce alle singole Regioni italiane la facoltà di dichiarare non idonee alcune aree altrimenti compatibili secondo il d.lgs. 199/2021.

Installazione impianti FER Regioni: limiti e fasce di rispetto

L’illegittimità dell’articolo 7 del dm 21 giugno 2024 è stata ribadita dalla sentenza del Tar Lazio n. 9155 del 12 maggio 2025, in quanto tale previsione abilita le Regioni a prevedere fasce di rispetto più ampie, in relazione alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale.

Per il Tar Lazio “le Regioni non possono di per sé introdurre limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma delle distanze minime, sicché risulta indispensabile che il legislatore statale individui ex ante, in maniera ragionevole e proporzionata, i limiti entro cui le Regioni possono introdurre vincoli quantitativi suscettibili di incidere sugli itinera procedimentali di autorizzazione degli impianti Fer”.

L’Alleanza per il Fotovoltaico, che rappresenta diversi attori del mercato energetico, sottolinea l’urgenza di una governance nazionale più incisiva e chiede l’istituzione di una cabina di regia centrale per garantire che le Regioni definiscano le aree idonee in linea con le direttive nazionali, auspicando un maggiore supporto governativo per coordinare il processo.

Le norme per l’installazione degli impianti FER nelle diverse Regioni

Nonostante queste incertezze normative, oltre a Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, anche Abruzzo, Calabria, Lombardia, Umbria e Valle d’Aosta hanno approvato norme in materia di aree idonee e non idonee per gli impianti Fer.

Abruzzo

La legge regionale n. 22 del 2 agosto 2025 ha modificato l’art. 4 della legge regionale n. 8/2025 sulle aree idonee e non idonee alle Fer, stabilendo che i regimi amministrativi semplificati (articolo 22 del Dlgs 199/2021) non si applicano alle Fer se l’intervento, dalla costruzione al rifacimento degli impianti, comprese le infrastrutture connesse, ricade in aree non idonee. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, si applica il regime amministrativo ordinario di cui al d.lgs. 190/2024 con esclusione delle procedure di semplificazione.

Il criterio di prevalenza dell’idoneità dell’area non trova applicazione quando l’inidoneità dell’area è imposta dalla normativa statale o dell’Unione europea. In tal caso prevale il criterio di non idoneità.

Calabria

La legge regionale n. 36/2024, che vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici, e impone a quelli esistenti di adeguare la potenza entro sei mesi pena la decadenza dell’autorizzazione, è stata censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025, in quanto il divieto generalizzato e prematuro di impianti oltre 10 MW è in contrasto con la normativa statale e i principi fondamentali, che prevedono una valutazione caso per caso e non un divieto aprioristico, come previsto dalle linee guida ministeriali e dai decreti attuativi europei e nazionali.

Secondo i giudici costituzionali, l’inidoneità di un’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata sulla base di un’idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.

Lombardia

Il progetto di legge che definisce le aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, approvato dalla Giunta Regionale il 15 aprile 2025, ha l’obiettivo di aumentare la produzione e l’autonomia energetica installando 12 GW di nuova potenza entro il 2030, su una superficie complessiva stimata in 20mila ettari, con investimenti di circa 11-12 miliardi di euro e compensazioni territoriali, da definire a breve.

La Regione Lombardia ha mappato il territorio ed ha individuato le zone ove è possibile installare impianti a fonte rinnovabile, ripartite per provincia, tenendo conto di fattori di natura economica, sociale e territoriale. I 12 GW da installare entro il 31 dicembre 2030 sono così distribuiti:

  • Bergamo: 1,24 GW;
  • Brescia: 1,89 GW;
  • Como: 0,55 GW;
  • Cremona: 1,44 GW;
  • Lodi: 0,47 GW;
  • Lecco: 0,34 GW;
  • Mantova: 1,13 GW;
  • Milano: 1,63 GW;
  • Monza e Brianza: 0,62 GW;
  • Pavia: 1,70 GW;
  • Sondrio: 0,16 GW;
  • Varese: 0,81 GW.

Umbria

La Giunta Regionale ha approvato con dgr n. 698 del 9 luglio 2025 il disegno di legge recante “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, che definisce le aree idonee alla richiesta autorizzativa semplificata per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e i casi in cui i tempi sono ridotti di un terzo e per cui il parere paesaggistico espresso dall’autorità competente in materia è di natura non vincolante.

Le aree idonee comprendono non solo le superfici antropizzate e compromesse, le coperture, le aree edificate, le aree dismesse, le discariche e le infrastrutture esistenti, ma anche le superfici dei bacini e invasi artificiali per il fotovoltaico flottante, le aviosuperfici, i distributori di benzina compresa un’area buffer di 100 metri, le proprietà e gli immobili funzionali ai consorzi di bonifica e ai gestori dei servizi idrici, a meno che queste non ricadano nel perimetro delle aree soggette a vincoli paesaggistici.

La non idoneità – cioè i casi in cui sussiste un’altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione – è prevista innanzitutto per le aree e le superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004. Si applica anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell’entrata in vigore del disegno di legge. Per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, inoltre, sono non idonee le aree ricadenti all’interno di una fascia di rispetto dal perimetro di tali beni pari a 500 metri.

Se un’area idonea si trova all’interno di un’area definita non idonea, è comunque considerata idonea alla realizzazione di impianti FER, ad eccezione degli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentato da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue.

La Giunta regionale potrà individuare ulteriori aree non idonee o vietate alla realizzazione di impianti FER su propria iniziativa o su proposta dei Comuni o delle province. La fascia di rispetto potrà essere estesa fino a 7.000 metri in base al contesto territoriale e paesaggistico.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari da realizzare in aree agricole, l’estensione complessiva degli impianti non può essere superiore al 3% della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune. Nel caso di impianti in aree non idonee, la superficie occupabile non può essere superiore al 5% della superficie totale.

Il sistema energetico regionale è costruito intorno alle comunità energetiche con medi e piccoli impianti FER diffusi sul territorio. Nei siti dove sono già presenti impianti, sarà possibile espandere la superficie disponibile fino al 60% se presente un sistema di accumulo di potenza almeno pari al 10% a valle dell’intervento.

Valle d’Aosta

La legge regionale n. 24/2025 disciplina l’individuazione delle aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate per l’installazione degli impianti, privilegiando le superfici antropizzate e a basso impatto.
L’articolo 6 individua come non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici gli edifici e le strutture edilizie esistenti sottoposti a tutela e, per potenze superiori a 20 kW, le aree soggette a rischi ambientali, climatici e/o metereologici.

Sono non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici:

  • le aree naturali protette (a eccezione degli impianti di potenza inferiore a 5 kW e degli impianti mobili);
  • le parti di territorio comunale caratterizzate da interessi culturali;
  • sottozone di alta montagna, agricole dei pascoli, boscate, di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

L’articolo 10 vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole, secondo le disposizioni nazionali.

Installazione impianti FER nelle varie Regioni: la piattaforma delle aree idonee

In attuazione delle disposizioni del Testo Unico Rinnovabili (d.lgs. 190/2024, come modificato dal Decreto Infrastrutture 2025 (decreto-legge n. 73/2025), il 21 maggio 2025 il Gse ha pubblicato la Piattaforma delle aree idonee (Pai) e la mappa delle zone di accelerazione per le fonti rinnovabili individuate per facilitare e velocizzare l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

La mappatura costituisce il contenuto minimo inderogabile del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, che regioni e province autonome sono tenute ad adottare nell’ambito delle aree idonee entro il 21 febbraio 2026, dopo averlo sottoposto alla valutazione ambientale strategica (Vas) entro il 31 agosto 2025.

Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi si dovrà tenere conto della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre realizzati sul territorio della Regione o Provincia, della potenza nominale aggiuntiva e del 40% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

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