Energie rinnovabili
Impianti fotovoltaici a terra, ecco dove basta la Dila
La legge di conversione del decreto Aiuti-bis consente, fino al 16 luglio 2024, la realizzazione di impianti di potenza non superiore a 1000 kW, con la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila)
Condividi
L’articolo 11, comma 4-bis della legge n.142/2022 di conversione del cd decreto Aiuti-bis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre, prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati con la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco (kWp), in aree ed edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela paesaggistica (immobili ed aree di notevole interesse pubblico, come ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e storico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
Applicazione delle tempistiche per gli impianti fotovoltaici a terra
La stessa norma conferma che l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la relativa realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, anche nelle pertinenze, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non richiedono l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di notevole interesse pubblico, per i quali è richiesto il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente (articolo 7-bis comma 5 del d.lgs. n. 28/2011). La nuova semplificazione nell’installazione dei pannelli fotovoltaici si aggiunge ad altre disposizioni emanate quest’anno:- procedura semplificata del modello unico per l’installazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 200 kW. Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, il modello unico può essere utilizzato per l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ma non per l’installazione dei pannelli sulle coperture realizzate con materiali della tradizione locale.(art. 10 legge n. 34/2022, di conversione del cd. decreto Bollette);
- semplificazione dell’installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche e ampliamento delle aree (non soggette a tutela) idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con una fascia di rispetto dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (legge n. 91/2022, di conversione del cd. decreto Aiuti).

