Energie rinnovabili

Le Regioni non possono derogare dagli obiettivi fissati dalle norme statali sugli impianti Fer

È incostituzionale l'art. 3 della legge regionale della Sardegna, che dispone il divieto di realizzare nuovi impianti per massimo diciotto mesi
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Le Regioni non possono derogare dagli obiettivi fissati dalle norme statali sugli impianti Fer

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 dell’11 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5 del 3 luglio 2024, recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali“, dove dispone misure di salvaguardia paesaggistica, comportanti il divieto di realizzare, per un massimo diciotto mesi, nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili (Fer).

Impianti Fer e salvaguardia del paesaggio: la legge regionale della Sardegna

Tale disposizione, secondo l’impugnazione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, farebbe mancare la quota regionale di potenza aggiuntiva necessaria per realizzare l’obiettivo di potenza complessiva da raggiungere nel 2030, fissata dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, in violazione del decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“.

Il divieto alla realizzazione di nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdurrebbe una deroga – seppur transitoria – rispetto alla disciplina statale che demanda a decreti ministeriali l’individuazione dei principi e criteri omogenei e che, comunque, anche nelle more dell’adozione di tali decreti, vieterebbe ogni moratoria dei procedimenti di autorizzazione.

Il rapporto tra leggi regionali e normativa statale

Pur essendo superata nella sostanza dal fatto che la Sardegna si è dotata di una legge regionale che disciplina l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti Fer, con relativa semplificazione dei procedimenti autorizzativi, la pronuncia della Corte Costituzionale è significativa in quanto ribadisce che le norme regionali, anche con finalità di tutela del paesaggio, che incidono in modo significativo sulla disciplina relativa agli impianti Fer, non possono derogare dalla normativa statale in materia di produzione dell’energia.

La Corte Costituzionale si era già espressa, con la sentenza n. 103 del 2024, sui tratti essenziali dell’evoluzione normativa nazionale, concernente l’individuazione delle aree in cui è consentita l’installazione degli impianti di energia rinnovabile, sottolineando il passaggio dalla disciplina introdotta con l’art. 12, comma 10, del dlgs n. 387 del 2003, a quella dettata dall’art. 20 del dlgs n. 199 del 2021 e attuata con il dm 21 giugno 2024, volto ad “accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili” e a raggiungere gli “obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030“, stabiliti dal Green Deal europeo in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec).

Il duplice obiettivo delle Regioni in ambito impianti Fer

In base a questo nuovo approccio alla materia, l‘individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui è possibile installare impianti Fer seguendo una procedura semplificata; dall’altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l’installazione agevolata di Fer, possono esercitare la più ampia discrezionalità, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, così come stabilito dal dm 21 giugno 2024, fino al 2030.

Si tratta quindi di una riforma che, prevedendo come inderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di energia da fonti rinnovabili, salvaguarda al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica, mediante la definizione delle aree idonee con legge regionale, dalla cui qualificazione consegue l’accesso a un procedimento autorizzatorio semplificato per chi intenda installare Fer. Laddove la Regione non proceda in questo senso, è prevista l’attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato.

Impianti Fer e salvaguardia del paesaggio: i principi violati

L’art. 3 della lr Sardegna n. 5 del 3 luglio 2024 che introduce il divieto di realizzare impianti Fer per 18 mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il divieto di introduzione di moratorie e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di Fer nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee.

Non assume alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che il dlgs. n. 199 del 2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee.

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