Energie rinnovabili

Il Friuli-Venezia Giulia regola le aree idonee e non idonee per gli impianti FER

Fra le aree non idonee quelle con funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità ed oasi di protezione. Approvata la conversione del ddl regionale n. 38 del 2025
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Dopo i provvedimenti emanati da diverse Regioni, in ottemperanza al decreto del 21 giugno 2024, anche il Friuli-Venezia Giulia ha una legge che definisce le aree idonee, non idonee e ordinarie per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (FER) sul territorio regionale.

Impianti FER Friuli-Venezia Giulia: la legge regionale

Il Consiglio regionale infatti ha approvato la conversione in legge del disegno di legge regionale n. 38 del 2025, in base al quale sono superfici e aree idonee all’installazione degli impianti:

  • a) le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica;
  • b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;
  • c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell’integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici, per i quali l’incremento dell’area occupata è ammissibile all’interno di un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da un impianto fotovoltaico esistente;
  • d) i siti oggetto di bonifica, nel rispetto delle condizioni previste;
  • e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l’attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l’intervento di riassetto ambientale dei luoghi;
  • f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
  • g) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti;
  • h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave;
  • i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;
  • j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
  • k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
  • l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.

Aree idonee per gli impianti FER in Friuli-Venezia Giulia

Le superfici e le aree sono idonee all’installazione degli impianti a condizione che non ricadano:

  • a) nelle aree con situazioni di pericolosità geologica, valanghiva o idraulica superiore alla pericolosità media P2;
  • b) nelle aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • c) nelle aree naturali protette e in quelle incluse nella Rete Natura 2000;
  • d) nei prati stabili.

L’installazione degli impianti avverrà mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all’Amministrazione regionale dell’organizzazione e della gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.

Le aree non idonee

Le aree non idonee sono:

  • le aree sottoposte a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e le aree rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall’UNESCO;
  • i paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici;
  • i beni culturali oggetto di tutela indiretta;
  • le aree paesaggistiche tutelate per legge;
  • le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico;
  • le altre aree riconosciute quali ulteriori contesti o aree a rischio potenziale archeologico;
  • le zone umide di importanza internazionale;
  • le aree incluse nella Rete Natura 2000;
  • le aree naturali protette;
  • i parchi, riserve e aree naturali regionali,
  • le aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e quelle cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
  • le aree caratterizzate da situazioni di pericolosità geologica, valanghiva o idraulica superiore alla pericolosità media P2 e le aree fluviali;
  • i geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo);
  • le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d’uso e individuate nella Carta regionale di capacità d’uso agricolo dei suoli;
  • le aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura.

“Aree ordinarie”: che cosa sono e come si individuano

Le superfici e le aree diverse da quelle idonee e non idonee sono considerate “aree ordinarie“.

Nella valutazione dei progetti di impianti dovranno essere considerati:

  • la localizzazione nelle aree;
  • la presenza di ulteriori impianti della stessa tipologia;
  • la capacità dell’impianto di massimizzare la produzione di energia;
  • le soluzioni progettuali sperimentali e innovative;
  • la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale;
  • la connettività ecologica;
  • le misure di compensazione;
  • il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi in un processo di comunicazione e di informazione preliminare.

La Giunta regionale adotterà le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti; inoltre, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenterà al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della legge, con particolare riguardo ai progressi nel raggiungimento dell’obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione.

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