Energie rinnovabili

Fonti energetiche rinnovabili, tra semplificazioni e modello unico definitivo

Continua l’iter di semplificazione e incentivazione all’utilizzo delle rinnovabili. Tramite la Legge sulla Concorrenza, sarà riscritta la normativa che regola l’installazione e il potenziamento degli impianti
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Fonti energetiche rinnovabili, tra semplificazioni e modello unico definitivo
Fonti energetiche rinnovabili: nuove semplificazioni in arrivo. Previsto un ampio contesto di snellimento, digitalizzazione e revisione dei procedimenti amministrativi con la preventiva ricognizione delle attività soggette ad autorizzazione. Ecco il nuovo modello unico semplificato per impianti fotovoltaici fino a 200kW ( versione definitiva disponibile in download gratuito in fondo a questo articolo).

Le novità della legge sulla concorrenza in materia sulle fonti energetiche rinnovabili

Da poco entrata in vigore la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (l. n. 118/2022) con cui, ogni anno, vengono indicate le disposizioni necessarie anche alla promozione dello sviluppo della concorrenza. La legge sulla concorrenza quest’anno viene elaborata anche in espressa attuazione delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all’interno della componente 1 della missione M1: “digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”.

Fonti energetiche rinnovabili e semplificazioni: la delega al Governo

In un più ampio contesto di semplificazione, digitalizzazione e revisione dei procedimenti amministrativi con la preventiva ricognizione delle attività soggette ad autorizzazione, SCIA, comunicazione e silenzio assenso e di quelle per cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, la legge annuale sulla concorrenza, all’art. 26, reca una disciplina di dettaglio per i procedimenti in materia di fonti energetiche rinnovabili. In particolare, in tema di fonti energetiche rinnovabili, il Governo dovrà adottare, entro il 27 agosto 2023 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge), tutti quei decreti legislativi che saranno ritenuti necessari al fine del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, ispirati ai seguenti principi:
  • riordino della normativa attualmente vigente al fine di una sua “significativa” riduzione e razionalizzazione;
  • coordinamento, “formale e sostanziale” della disciplina normativa applicabile;
  • riordino della disciplina al fine di assicurarne “assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità”;
  • semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione tramite una loro riduzione e, comunque, razionalizzazione e accelerazione mediante la previsione di “termini certi per la conclusione”;
  • digitalizzazione dei procedimenti;
  • adeguamento ai livelli minimi di regolazione richiesti dall’Unione europea tramite anche l’eliminazione dei livelli di regolazione superiore.
Il legislatore, dunque, ha indicato la meta da raggiungere per il Governo: spetterà poi al lavoro dell’esecutivo individuare la strada migliore per il perseguimento degli ambiziosi obiettivi previsti. L’attenzione del legislatore per la semplificazione si osserva anche in relazione all’attribuzione alla Commissione parlamentare per la semplificazione del compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione delle misure di semplificazione, digitalizzazione e revisione dei procedimenti amministrativi previste, riferendo alle Camere ogni sei mesi.

Emanato il decreto contenente il modello unico semplificato per impianti fotovoltaici fino a 200kW

Nell’attesa che il Governo dia attuazione alla delega legislativa, è stato emanato il decreto Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in attuazione dell’art. 10 del cd. decreto energia (d.l. n. 17/2022, conv. in l. n. 34/2022), per la definizione di un modello unico semplificato previsto di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 199/2021,  per gli impianti fotovoltaici sino a 200kW con chiari intenti di semplificazione delle procedure e di accelerazione della transizione energetica. Il nuovo modello unico sostituirà tutte le procedure e le autorizzazioni necessarie all’installazione dei moduli sugli edifici. Il modello unico semplificato non si applicherà all’installazione di impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili su cui è apposto vincolo paesaggistico salvo il caso in cui “i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale”. Il modello unico semplificato (si veda allegato) potrà essere utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Il Modello Unico contiene almeno le seguenti informazioni:
  • i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (nel seguito: “soggetto richiedente”), l’indirizzo dell’immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento;
  • la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore;
  • i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione.
Il modello andrà inviato dal richiedente al proprio gestore di rete, che effettuerà le verifiche e, in caso di esito positivo, avvierà automaticamente l’iter di connessione alla rete. A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a:
  • inviarne copia al Comune, tramite PEC;
  • inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato;
  • caricare sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto;
  • addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
Articolo pubblicato il 5/09 e aggiornato il giorno 08/09/2022
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