Energie rinnovabili

FER, il Comune non può intervenire sulle aree idonee e non idonee

Non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale la facoltà di stabilire limiti alla superficie utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici
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FER, il Comune non può intervenire sulle aree idonee e non idonee

Il Tar Campania (Salerno), nella sentenza n. 881 del 15 maggio 2025, ha accolto il ricorso di una Srl che aveva impugnato il provvedimento comunale di diniego della Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) per la costruzione e messa in esercizio in area agricola di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 1,98 MWAC e relative opere connesse, situato in area idonea per legge per la realizzazione dei predetti impianti ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 3), dlgs. n. 199/2021, in quanto situato entro 300 metri dalla rete autostradale.

Diniego della Procedura Abilitativa Semplificata Pas: su cosa si fondava?

Il diniego della Pas da parte del Comune si fondava essenzialmente su due motivi:

1) la previsione delle Nta del Puc del Comune che vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola;
2) la circostanza che parte dell’intervento ricade in area riportata nel vigente Puc in Ambito di Trasformazione Produttivo.

Secondo la Società ricorrente, il provvedimento di diniego risultava manifestamente illegittimo poiché la previsione delle Nta del Puc che vieta in maniera generalizzata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola si pone in contrasto con la normativa di rango nazionale che consente, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 20, comma 1 bis, dlgs. n. 199/2021, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti nei casi in cui l’area rientri, come nell’ipotesi in esame, in area idonea.

Procedura Abilitativa Semplificata e FER


Il complessivo assetto di attribuzioni nella materia delle fonti da energia rinnovabile non contempla la possibilità da parte dei Comuni di individuare limitazioni territoriali all’installazione dei relativi impianti, considerando, peraltro, che nemmeno le Regioni potrebbero prevedere un divieto aprioristico di carattere generale alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra come quello previsto dalle Nta in questione.

Il ricorso è stato ritenuto fondato, a proposito del difetto di competenza del Comune intimato in ordine all’individuazione delle zone idonee e di quelle inidonee all’istallazione degli specifici impianti fotovoltaici e conseguente preclusione di insediamento in area agricola.

Infatti, i Comuni non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale.

I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza; il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi alla luce del dlgs. n. 199 del 2021.

Quali competenze per l’amministrazione comunale?

La sentenza riafferma il principio per cui non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale la facoltà di stabilire limiti alla superficie utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici, tramite l’indicazione di una misura edificabile massima o sub specie di percentuale sulla superficie del fondo destinato all’insediamento dell’impianto.

Non può essere l’amministrazione comunale a disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale.

Ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale.

Il Tar di Salerno rileva che l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l’introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite, si pone in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria.

In particolare, si riferisce al Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022, secondo cui la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi (Tar Lombardia, Milano, n. 3464 del 4 dicembre 2024).

Nel caso specifico, la disposizione regolamentare che non consente la installazione di impianti fotovoltaici tranne che in copertura di edifici o serre regolarmente autorizzate, è illegittima in quanto adottata in assenza di una specifica competenza da parte del Comune, essendo l’indicazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti riservata alla competenza regionale.

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