FER elettriche: da GSE le nuove regole tecniche per lo Scambio sul Posto (SSP)
Per le FER elettriche è possibile attuare varie modalità di cessione e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili quali:
- specifici meccanismi incentivanti;
- ritiro dedicato,
- libero mercato.
Ma esiste anche il servizio di Scambio sul Posto (SSP). Questa costituisce una modalità di valorizzazione dell’energia alternativa alla vendita. Ed è particolarmente indicata per gli impianti di piccole e medie dimensioni la cui produzione è anche finalizzata all’autoconsumo. Gli impianti che accedono ai meccanismi specifici di incentivazione previsti dal DM del 5 luglio 2012 (V Conto Energia per il fotovoltaico) e dai D.M. del 6 luglio 2012 e del 23 giugno 2016 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di SSP.
Il servizio di Scambio sul Posto (SSP), regolato dalla Delibera dell’AEEGSI 570/2012/R/efr e s.m.i., è un meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non immediatamente autoconsumata. È possibile poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.
L’aggiornamento di maggio 2019
A seguito della positiva verifica dell’ARERA, sono state rese note le nuove Regole Tecniche. Queste definiscono per le FER elettriche i criteri di calcolo del contributo in conto scambio (Cs) a partire dal 2019. Gli aggiornamenti recepiscono le principali modifiche normative e regolatorie successive alla precedente pubblicazione delle Regole Tecniche.
In particolar modo viene segnalato che:
- il Cs di acconto relativo al I semestre sarà nullo per tutti i contratti per i quali si siano registrati, nel biennio precedente, Cs di conguaglio nulli. Ovvero misure mancanti o a somma zero;
- i parametri per il calcolo dello stesso contributo Cs in acconto sono stati aggiornati, con riguardo alle ore di funzionamento ipotizzate per gli impianti fotovoltaici e al Cs medio;
- è prevista una semplificazione del calcolo del Cs di conguaglio per gli impianti di produzione aventi differente tipologia impiantistica connessi su un medesimo punto di scambio (cd. multi-istanza), laddove l’utente dello scambio non comunichi al GSE la quota di produzione di ciascun impianto.
Si fa presente inoltre che il valore del Cs medio utilizzato per il calcolo del Cs di acconto del I semestre 2019 è pari a 0,13 €/kWh.
FER elettriche e Scambio sul posto fino al 2012
Il servizio, che viene fornito dal GSE a seguito della sottoscrizione di una apposita convenzione, consente la compensazione tra il valore associato all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. L’intervento di equalizzazione da parte del GSE si concretizza mediante il riconoscimento al soggetto interessato di un contributo in conto scambio (CS). Questo è detto anche “ristoro”, derivante dalla differenza tra il valore economico dell’energia prelevata dall’utente (EPR) e il controvalore dell’energia elettrica immessa in rete (CEI).
Le regole tecniche applicative dello SSP, furono rese note con il documento “Determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.”.
FER elettriche, SSP e soggetti ammessi
Nelle regole tecniche sono in primis definiti i soggetti ammessi e i requisiti per l’accesso al servizio di SSP.
Il servizio di SSP viene erogato ai seguenti soggetti:
- Al cliente finale presente all’interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo. È definito ASSPC, ossia un sistema costituito da almeno un impianto di produzione e da un’unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato. Questo senza obbligo di connessione a terzi e collegati direttamente o indirettamente alla rete pubblica che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC. Lo scambio sul posto per ASSPC è comunemente definito come ‘SSP per ASSPC’.
- Al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti. Bisogna essere però produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti. Questa casistica e definita come ‘SSP altrove’ o SSA. Nel suddetto caso, relativo allo SSA, l’Utente dello Scambio sul Posto (USSP) sottoscrive con il GSE un’unica convenzione per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissioni.
La verifica dei requisiti ‘SSP per ASSPC’
Per quanto riguarda i requisiti, ai fini dell’accesso allo ‘SSP per ASSPC’ è necessario che siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate:
- l’utente dello scambio sul posto deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
- riferimento alla potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
- la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
- la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell’ASSPC è non superiore a 500 kW.
Le condizioni utili
Ai fini dell’accesso allo ‘SSP altrove’ è necessario che siano verificate tutte le seguenti condizioni:
- l’utente dello scambio sul posto altrove deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
- l’utente dello scambio sul posto altrove è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
- gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione è non superiore a 20 kW;
- la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione è non superiore a 200 kW;
- infine la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione è non superiore a 500 kW.
FER elettriche e regole tecniche del GSE: un po’ di storia
Le regole tecniche del GSE sullo SSP definiscono, inoltre:
- i flussi informativi con i gestori di rete e con Terna,
- la struttura dei corrispettivi regolati,
- i modelli di determinazione del contributo in conto scambio CS,
- le tempistiche di pubblicazione e pagamento del contributo CS in acconto e a conguaglio,
- le tariffe di copertura degli oneri di gestione.
Relativamente a questi ultimi oneri, dal 1° gennaio 2015 i soggetti responsabili di impianti che presentino, per almeno un giorno nell’anno di riferimento, una Convenzione valida di SSP – ad esclusione degli impianti di potenza nominale fino a 3 kW – erano tenuti a corrispondere al GSE una tariffa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo (DM 24/12/2014). Tale tariffa, applicata con cadenza annuale, era costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna Convenzione. Ma c’era anche un corrispettivo variabile in funzione della potenza dell’impianto (Allegato 1, punto 4, del DM 24 dicembre 2014), come riportato nella seguente tabella.
| kW | Corrispettivo fisso | Corrispettivo variabile |
| euro/anno | euro kW | |
| P ≤ 3 | 0 | 0 |
| 3<P≤ 20 | 30 | 0 |
| 20<P≤ 500 | 30 | 1 |
Per i casi in cui lo Scambio sul Posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punto di connessione.

