Le nuove disposizioni per le Regioni sulle aree idonee FER
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025 il decreto-legge n. 175 del 21 novembre 2025 recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili“. Il provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024, introducendovi nuovi articoli sulle aree idonee per impianti FER e i criteri con cui le Regioni dovranno individuarle.
Il decreto-legge n. 175/2025 interviene anche sui termini delle comunicazioni al GSE concernenti la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso, da parte delle imprese o ESCo che intendono accedere al credito d’imposta “Piano Transizione 5.0”, istituito dall’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Le aree idonee per impianti FER: disposizioni e criteri
La nuova lettera f-bis dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, riguarda la definizione di “impianto agrivoltaico”. Trattasi di impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, anche prevedendo la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
I criteri per le aree idonee FER su terraferma
Aggiunto al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 anche l’art. 11-bis, che elenca le aree idonee su terraferma all’installazione di impianti da fonti rinnovabili (FER):
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali. Sono inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile;
- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa;
- i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari;
- i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse;
- per gli impianti fotovoltaici, inoltre:
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
- per gli impianti di produzione di biometano:
- le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
I criteri per le aree idonee FER a mare
Il nuovo art. 11-ter del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 definisce le aree idonee a mare, per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore:
- le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;
- i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria.
Regimi semplificati e piattaforma digitale
Il nuovo art. 11-quater interviene sulla disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee. Ciò che stabilisce è che la realizzazione degli interventi che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica. Questa si esprime infatti con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso.
Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tali casi, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
Zone di protezione dei siti UNESCO
L’art. 11-quinquies stabilisce che nelle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
L’art. 12-bis affida a un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la disciplina delle modalità di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto dello stesso Ministero 17 settembre 2024, allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone.
La piattaforma contiene anche un contatore delle SAU utilizzate per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Esso si alimenta mediante le informazioni e i dati forniti dalle Regioni e dalle Province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.
Infine, il decreto-legge n. 175/2025 inserisce nel decreto legislativo 190/2024 l’Allegato C-bis, contenente una tabella con la ripartizione regionale degli obiettivi di potenza minima per anno espressa in MW, da raggiungere in ambito PNRR.
Transizione 5.0
Le comunicazioni al GSE dalle imprese o ESCo che intendono accedere al credito d’imposta “Piano Transizione 5.0” possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. Quelle presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, invece, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici (art. 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 luglio 2024).
Divieto di cumulo dei benefici
Il decreto-legge 175/2025 contiene inoltre l’interpretazione dell’art. 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta “Transizione 5.0” e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Le imprese che, al 22 novembre 2025, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta, devono optare con modalità telematiche per uno dei due crediti d’imposta. Il termine ultimo scatta il 27 novembre 2025.
Qualora l’impresa opti per il credito d’imposta “Transizione 5.0”, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali. Ciò deve comunque avvenire nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito.
Per il credito d’imposta “Transizione 5.0”, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2025.

