Energie rinnovabili

La Sardegna approva disposizioni per individuare aree idonee per le rinnovabili

Con il Disegno di legge regionale, la Sardegna è la prima regione d’Italia a recepire il decreto sulle aree idonee
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La Sardegna approva disposizioni per individuare aree idonee per le rinnovabili

La Regione Sardegna ha approvato un Disegno di legge regionale concernente “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti rinnovabili, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”. Il Disegno di legge regionale detta disposizioni urgenti ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024.

Gli obiettivi del Disegno di legge regionale per aree idonee

Gli obiettivi sono:

  • favorire la transizione ecologica, energetica e climatica secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio;
  • garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabile, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all’anno 2030;
  • garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Dove si applicano le disposizioni e i divieti?

Le disposizioni si applicano a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di autorizzazione, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi, e alle acque territoriali e alla zona di mare contigua.

È vietata la realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, ed E. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti FER la cui procedura autorizzativa è in corso al momento dell’entrata in vigore della legge. Non potrà essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia, fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Rinnovabili: come si individuano le aree idonee?

Il disegno di legge individua come aree idonee all’installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all’allegato F, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei vincoli generali di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica ambientale, tecnica relativi all’impianto oggetto di istanza di autorizzazione. Sono invece considerate aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati della legge.

Qualora un progetto di impianto ricada su un sito ricompreso sia nelle aree ordinarie sia nelle aree non idonee, oppure sia nelle aree idonee di cui all’allegato F, sia nelle aree non idonee di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di inidoneità fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all’allegato G.

Gli interventi di revamping o repowering relativi ad impianti realizzati, in data antecedente all’entrata in vigore della legge, nelle aree non idonee sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie occupata, ovvero, nel caso di impianti eolici, un aumento dell’altezza de singolo aerogeneratore.

Quali sono le aree non idonee per le rinnovabili?

Sono considerate aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore quelle ricadenti nelle acque territoriali e le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos, quelle ricadenti all’interno dei coni di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, nonché le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali.

Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, l’elettrodotto, necessario al trasporto dell’energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali, industriali, ovvero le aree degradate non oggetto di programmi di riqualificazione. Le opere di connessione non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali, industriali e degradate oggetto degli interventi.

Promozione dell’autoconsumo e delle comunità energetiche

Per la promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo e alle comunità energetiche, a decorrere dall’anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l’erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo e realizzati da:

a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti presso le superfici di copertura degli edifici ad
uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella loro disponibilità;
b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da realizzare presso i manufatti edili nella loro disponibilità, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale;
c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge;
d) comuni, Unione di Comuni, Province, Città Metropolitane per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
e) altri enti pubblici regionali e territoriali per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati.

Come vengono concessi gli incentivi?

Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l’individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili e garanzie di esecuzione e bonifica

I Comuni potranno proporre un’istanza diretta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili all’interno di un’area individuata come non idonea quand’anche implichino variazioni degli strumenti urbanistici. L’istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una Relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici.

L’istanza è deliberata dal Consiglio comunale, previo processo partecipativo, denominato “Dibattito
Pubblico”, che coinvolge le popolazioni dei Comuni il cui territorio sia interessato dall’intervento. La
Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del Dibattito Pubblico, le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché criteri di istruttoria e valutazione delle istanze medesime.

Previo rilascio del provvedimento autorizzativo, il soggetto titolare dell’impianto dovrà presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell’impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall’impianto. Gli effetti del provvedimento autorizzatorio sono subordinati all’attivazione della polizza fideiussoria, rilasciata a garanzia della corretta dismissione dell’impianto e contestuale ripristino dei luoghi.

Agenzia regionale per l’energia e pianificazione energetica

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale approverà il disegno di legge di istituzione dell’Agenzia regionale dell’energia per l’esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, nonché nelle materie ad esse connesse. Nell’ambito dell’Agenzia, è istituito l’Osservatorio Regionale per l’Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

Per la pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiornerà la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotterà l’aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiornerà il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS). La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, è abrogata.

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