Superbonus: gli ultimi chiarimenti delle Entrate
Superbonus per gli spogliatoi delle associazioni sportive dilettantistiche
L’Agenzia delle Entrate con la risposta fornita in sede di istanza di interpello 30 agosto 2021, n. 567 ha chiarito che l’associazione sportiva dilettantistica che realizza interventi antisismici e di riqualificazione energetica nei locali adibiti a spogliatoi di un impianto sportivo detenuto sulla base di un contratto di assegnazione in concessione d’uso stipulato con il Comune (il quale aveva rilasciato un permesso di costruire per “ristrutturazione con ampliamento”) può beneficiare del Superbonus. Tale agevolazione spetta a condizione che i citati locali, prima dell’intervento, siano dotati di impianto di climatizzazione invernale.
All’interno della risposta all’interpello n. 567/2021 è stato, inoltre, chiarito che:
- in caso di ampliamento dello spogliatoio, l’agevolazione fiscale del Superbonus torna applicabile limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica realizzati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente. Va da sé che rimangono escluse le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata;
- devono essere tenute distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte già esistente rispetto a quello realizzato sulla parte ampliata. In alternativa, il contribuente dovrà risultare in possesso di un’apposita attestazione che indichi i citati importi, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione o dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità;
- in considerazione del fatto che la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce un’autonoma unità immobiliare, la certificazione energetica (c.d. “APE”)prima e dopo i lavori deve riguardare l’intero immobile esistente e non solo la parte adibita a spogliatoi;
- l’agevolazione Superbonus non spetta nei casi in cui le spese siano rimborsate e il rimborso non abbia concorso al reddito. Va da sé che eventuali contributi ricevuti dal contribuente dovranno essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione fiscale.
Per completezza di trattazione preme ricordare che tali chiarimenti, parzialmente, erano già stati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con la precedente risposta all’istanza di interpello 15 febbraio 2021, n. 114.
Niente Superbonus se l’immobile è privo di impianto di riscaldamento
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 18 gennaio 2021, n. 43 aveva chiarito che il Superbonus non spetta in relazione alle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato, ai sensi dell’art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), trattandosi di un intervento a sé stante. Nel caso specifico oggetto di interpello, si trattava di un intervento:
- su un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo;
- di riqualificazione energetica globale del fabbricato;
- “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dal richiamato art. 1, comma 344, legge n. 296/2006.
Ciò premesso, con la risposta all’istanza di interpello 25 agosto 2021, n. 557 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che non è possibile beneficiare dell’agevolazione legata al Superbonus, sia con riferimento agli interventi trainanti di efficientamento energetico (di cui all’art. 119, comma 1 , lett. a) e b), del c.d. decreto “Rilancio” – D.L. n. 34/2020) sia per gli interventi trainati (previsti dal comma 2 del citato art. 119), in relazione a un’unità immobiliare (nel caso oggetto di interpello accatastata C/2) non dotata di un impianto di riscaldamento preesistente.
Sempre nel citato documento di prassi ministeriale è stato precisato quanto segue:
- per gli interventi di efficientamento energetico deve essere dimostrato, tra le altre cose, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tal caso il contribuente è esonerato dal produrre l’APE iniziale;
- la mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione costituisce una condizione preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell’Ecobonus. In tale ipotesi, nulla rileva l’introduzione, con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), del comma 1-quater all’interno del citato art. 119 del decreto “Rilancio” che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l’APE iniziale.
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 25 agosto 2021 n. 557
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 30 agosto 2021 n. 567