Cosa significa lo stato di preallarme dichiarato dal ministro Cingolani?
Il MiTE dichiara lo stato di preallarme per la crisi del gas. Di cosa si tratta e quali le misure in campo?
Nel Consiglio dei ministri dello scorso 28 febbraio 2022, oltre alle misure urgenti sulla crisi in Ucraina e a quelle in materia di difesa, il Governo ha adottato delle misure in materia di energia, che si occupano del livello di rischio rispetto al normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale.
Le misure emergenziali
La riduzione programmata (alias razionamento) e le polemiche sul carbone
La dichiarazione di preallarme
Il Piano di azione preventiva
Il Piano di emergenza
Lo stato di preallarme e le misure emergenziali
Il Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 ha autorizzato “l’anticipo, anche a scopo preventivo, dell’adozione delle misure di aumento dell’offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza”, norma che:
- rende immediatamente attuabile, se fosse necessario, la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi attive, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti,
- fermo restando il contributo delle energie rinnovabili.
Per rendere concretamente operative le misure, “si affida – conclude il comunicato stampa sul punto – una serie di compiti a Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale”.
Le misure adottate sono contenute nel decreto-legge n. 16/2022, che all’art. 2 stabilisce che:
- al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell’anno termico 2022-2023, possono essere adottate (da parte del MiTE) le misure finalizzate:
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- all’aumento della disponibilità di gas e
- alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza;
- Terna S.p.A., in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, debba:
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- predisporre un programma di massimizzazione dell’impiego “degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell’emergenza”;
- trasmettere ogni sette giorni al MiTE e ad ARERA un programma di utilizzo degli impianti, ed
- effettuare il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l’utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- la situazione eccezionale – che giustifica la massimizzazione dell’impiego di tali impianti – consente l’applicazione esclusiva dei valori limite di emissione nell’atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.
La riduzione programmata (alias razionamento) e le polemiche sul carbone
“Anticipo, anche a scopo preventivo, dell’adozione delle misure di aumento dell’offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza” è un’espressione che si può tradurre in una parola: razionamento o, come si dice in toni più neutri nel decreto, “riduzione programmata”.
Se spetta al MiTE adottare – con provvedimenti e atti di indirizzo – misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza, dal punto di vista operativo importante sarà il ruolo giocato da Terna che, in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, dovrà predisporre un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo indicato dal MiTE.
Nel breve periodo lo scopo è superare l’impasse contingente, nel lungo quello di svincolarsi dalla dipendenza del gas russo.
È in questo quadro congiunturale che il ministro Cingolani ha:
- dapprima illustrato il piano, definito “molto chiaro”: “nel brevissimo termine, nell’ordine di settimane, non c’è nessun problema di approvvigionamento, dal prossimo anno c’è da affrontare il problema dello stoccaggio, ma abbiamo una strategia per il breve, il medio e il lungo termine, per sganciarci dalla dipendenza del gas russo”;
- quindi, spiegato la posizione dell’Italia sul carbone, a seguito della paventata ipotesi di nuove centrali, circolata all’indomani delle affermazioni di Draghi sulla necessità, nel breve periodo, di ricorrere anche al carbone, per fronteggiare la crisi acuitasi con il conflitto russo-ucraino.
| Il ministro Cingolani ha chiarito che Draghi “non ha mai detto che apriamo le centrali a carbone. C’è una regola per cui, se hai una contingenza, come un picco tremendo di freddo, in quel momento puoi definire che, per un certo periodo, dai la priorità all’elettricità prodotta a carbone. Ma non è che apri nuove centrali. Noi ne abbiamo un paio grosse, le prioritizzi […] Noi gestiamo i flussi. Tipicamente il carbone cerchiamo di tenerlo al minimo, se c’è un’emergenza si può dire per questo periodo «spingo di più sul carbone». Ma, attenzione: non c’è alcuna deroga ai limiti ambientali”. |
Lo stato di preallarme
Il decreto è stato annunciato, il giorno prima, da una nota con a quale il MiTE ha dichiarato lo stato di preallarme, in considerazione del fatto che sul territorio ucraino – sul quale si sta combattendo una dura battaglia – passa gran parte delle forniture di gas naturale che approvvigionano il sistema italiano, e che il livello di pericolosità della minaccia alle forniture è sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto nelle analisi di rischio svolte in passato in ottemperanza del Regolamento UE 2017/1938, da cui derivano gli attuali piani di azione preventiva e di emergenza.
Di qui la necessità di predisporre eccezionali misure preventive (per incentivare un riempimento dello stoccaggio anticipato rispetto alle procedure adottate in condizioni normali) e di sensibilizzare gli utenti del sistema gas nazionale sulla situazione di incertezza legata al conflitto.
Il Piano di azione preventiva
Il Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas prevede, tra gli altri obblighi, che ogni Stato Membro dell’Unione Europea rediga, con periodici aggiornamenti, tre documenti utili a descriverne i rischi dei sistemi nazionali del gas naturale, ad attuare precauzioni affinché il rischio sia mitigato e a gestire situazioni di crisi:
- la “valutazione del rischio” (risk assessment);
- il “piano di azione preventiva” (preventive action plan) e
- il “piano di emergenza” (emergency plan).
Il primo è il piano che contiene le misure necessarie per eliminare o mitigare i rischi individuati, compresi gli effetti delle misure di efficienza energetica e delle misure sul versante della domanda contenuti nelle valutazioni comuni e nazionali del rischio, e contiene la descrizione dei sistemi regionali del gas per ciascun gruppo di rischio a cui l’Italia appartiene.
| L’Italia appartiene a sei diversi gruppi di rischio, il primo dei quali è chiamato “Ucraina”, appartenente all’insieme dei gruppi di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta orientale insieme a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia. Gli altri cinque gruppi sono “Norvegia”, “Algeria”, “Libia”, “Corridoio meridionale del gas – Mar Caspio” e “Mediterraneo orientale”. |
Il Piano di emergenza
Il secondo contiene le misure da adottare per eliminare o mitigare l’impatto di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas, e si fonda sui livelli di crisi stabiliti dal Regolamento, il primo dei quali è quello attivato dal ministro Cingolani il 27 di febbraio (il secondo livello è lo stato di allarme – alert – e il terzo è l’emergenza – emergency).
Si tratta dell’“early warning”, il livello di preallarme, che “sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza”.
L’early warming si attiva quando si verifica una delle seguenti condizioni:
- eventi che determinano una riduzione significativa delle importazioni, in assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalità;
- domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall’estero;
- verificarsi contemporaneo dei seguenti eventi:
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- raggiungimento consuntivato di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 97% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti;
- riduzione parziale di una fonte di importazione e/o una previsione di condizioni climatiche tali da prevedere la necessità di massimizzazione della prestazione contrattuale dal Sistema stoccaggio e contestuale utilizzo intensivo delle fonti di importazione.
Secondo il Mite l’Italia è lontana da una situazione di early warming: lo stato di preallarme è una misura di cautela che avvia «un monitoraggio costante della situazione energetica nazionale» e «uno riempimento dello stoccaggio anticipato» rispetto a quanto normalmente accade da primavera avanzata.
