Efficienza energetica

Senza contraddittorio è illegittimo il diniego del provvedimento di VIA

La Regione non può dare parere ambientale negativo senza concedere la possibilità di presentare osservazioni o modifiche progettuali
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Senza contraddittorio è illegittimo il diniego del provvedimento di VIA

La conculcazione delle facoltà partecipative che abbia privato il proponente della possibilità di interloquire tempestivamente sulle ragioni ostative prima dell’adozione del provvedimento di VIA negativo, fa risultare quest’ultimo viziato sotto il profilo procedimentale, in quanto si deve sempre consentire di controdedurre o proporre modifiche progettuali laddove vengano rappresentate criticità ambientali ritenute ostative. È quanto chiarito dal TAR Sicilia, Catania, Sez. V, sentenza n. 792 del 9 aprile 2025.

Provvedimento di VIA negativo: il fatto

Il progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 30 MW, all’esito del procedimento per l’autorizzazione unica e per la VIA, veniva respinto. In particolare, infatti, la Commissione Tecnica Specialistica esprimeva parere negativo, recepito nella Determina dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, così precludendo la positiva definizione della VIA. Seguiva poi un preavviso di rigetto dell’autorizzazione unica, fondato esclusivamente sul parere negativo VIA.

Inutilmente la società istante rispondeva con puntuali osservazioni. Avverso la delibera di rigetto veniva proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia.

All’esito del giudizio, il provvedimento VIA negativo impugnato viene annullato, stante il difetto di contraddittorio che ha caratterizzato l’iter procedimentale.

La necessità di attivare il contraddittorio endoprocedimentale

Tra le doglianze avanzate dalla ricorrente vi era la contestazione della mancata adozione del parere istruttorio intermedio obbligatorio e l’omessa convocazione della conferenza di servizi istruttoria che hanno determinato l’adozione di un provvedimento affetto da gravi errori valutativi, rilevanti omissioni istruttorie e un evidente sviamento dell’azione amministrativa. In via preliminare è stato rilevato come tali strumenti (parere istruttorio intermedio e conferenza di servizi istruttoria) non sono più previsti, né compatibili con l’attuale disciplina normativa. Ciò si deve alla modifica dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 ad opera del L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nel senso di operare una netta separazione tra la fase di valutazione ambientale e la successiva fase di autorizzazione unica.

Nonostante ciò è stata ritenuta fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale. Il contraddittorio procedimentale si apprezza in forza dell’articolo 10bis l. n. 241/1990 con il quale rimane fermo l’obbligo dell’Amministrazione di garantire un contraddittorio effettivo, dovendo comunque riconoscere all’istante un termine per presentare osservazioni, controdeduzioni o modifiche progettuali. Si tratta di una garanzia sostanziale del diritto di difesa, la cui osservanza costituisce presupposto imprescindibile di legittimità del provvedimento finale.

Nel caso all’attenzione del TAR Sicilia, infatti, il preavviso di rigetto riguardava esclusivamente l’autorizzazione unica, quale conseguenza diretta ed inevitabile del parere negativo già espresso sulla VIA.

Diversamente dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di rigetto costituisce adempimento necessario ed indefettibile per garantire la legittimità del provvedimento finale. La Regione avrebbe dovuto, dunque, consentire alla ricorrente di controdedurre o proporre modifiche progettuali per superare quelle criticità ambientali ritenute ostative all’accoglimento della domanda.

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