VIA e criteri di priorità: quale impatto sui termini procedimentali?

Non vi sarebbe alcun contrasto tra il criterio di priorità introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’obbligo di rispettare i termini procedimentali, in quanto, sotto il profilo letterale, l’anzidetto art. 8, comma 1, non ha previsto deroghe all’obbligo di conclusione dei procedimenti di VIA entro i termini stabiliti dalla legge. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3465 del 22 aprile 2025.
Obbligo di conclusione procedimenti di VIA: il fatto
Si discuteva dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza di avvio del procedimento di VIA relativa ad un impianto di produzione di energia da fonte solare.
In primo grado il ricorso viene respinto poiché si riteneva venuta meno la perentorietà dei termini (da cui sarebbe derivata l’illegittimità del silenzio serbato). La perentorietà dei termini sarebbe venuta meno in ragione del criterio di “valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza”, asseritamente necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, con il quale sarebbe venuto meno il criterio cronologico.
Tale tesi non ha restituito al gravame proposto dalla società ricorrente e, con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’illegittimità del silenzio serbato dai Ministeri, con contestuale condanna alla conclusione del procedimento nei successivi 30 giorni.
Il criterio cronologico e il criterio della “maggior potenza”
Il thema decidendum investiva l’interpretazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 4-sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.l. n. 181/2023, con il quale si indicano le tipologie di impianti cui si deve dare precedenza nelle procedure di valutazione ambientale. In primo grado tale norma è stata interpretata quale deroga al criterio cronologico, così facendo venir meno la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento prevista dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha risolto il possibile contrasto interpretativo nel senso di escludere che la previsione dei criteri di priorità abbia fatto venire meno l’obbligo di provvedere sulle altre istanze di VIA, anche a presidio delle esigenze di imparzialità e di parità di trattamento
Tale interpretazione si deve al fatto che l’introduzione del criterio di priorità nella trattazione delle istanze non è stato accompagnato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. Lo stesso legislatore, peraltro, nella disciplina dei progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 1539) ha espressamente chiarito come tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153/2024).
In conclusione, dunque, l’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 non ha fatto venire meno l’obbligo di provvedere sull’istanza di VIA, obbligo che, pertanto, permane e va confermato, non essendo stata introdotta una deroga all’obbligo di provvedere, che non può certo ritenersi implicita in quanto le norme del codice dell’ambiente “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi” (art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).