Efficienza energetica

Nuove scadenze per gli Stati Membri in materia di rendimento energetico degli edifici

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Il Parlamento Europeo ha approvato alcuni rilevanti emendamenti alla proposta di una nuova direttiva sul rendimento energetico degli edifici che modificherà l’attuale direttiva 2002/91/CE (recepita in Italia con D.Lgs. n. 192/2005). Tale direttiva si applica ai nuovi edifici ad uso residenziale e del terziario (uffici, negozi) nonché agli interventi di ristrutturazione di particolare entità.

Un elemento di rilievo delle modifiche approvate riguarda la definizione del concetto di edifici “Zero Energy”: sono così definiti gli edifici dove, come risultato del livello molto alto di efficienza dell’edificio stesso, il consumo complessivo di energia primaria è uguale o inferiore alla produzione di energie rinnovabili in sito. La definizione dettagliata sarà stabilita dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010.

La direttiva specifica inoltre che l’energia da fonti rinnovabili è quella proveniente da fonti rinnovabili non fossili: eolico, solare, geotermico, biomasse, gas provenienti dal trattamento fanghi di depurazione, gas di discarica, biogas.

Il nuovo testo stabilisce inoltre che sarà la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate ed entro il 31 marzo 2010, a definire una metodologia comune per il calcolo della performance energetica degli edifici, al fine di migliorare la trasparenza e l’uniformità di questo parametro.

I criteri adottati terranno contro delle differenze tra edifici esistenti ed edifici nuovi e rifletteranno le differenze climatiche esistenti tra i vari Stati membri. Gli Stati membri calcoleranno secondo tale metodologia i requisiti di rendimento minimo da introdurre considerando anche l’aspetto di fattibilità economica.

Gli Stati membri dovranno assicurare che tutte le nuove costruzioni ricadenti nel campo di applicazione della Direttiva siano “Energia Zero” entro il 31 dicembre 2016.

I certificati di efficienza energetica, già previsti dalla direttiva 2002/91/CE, dovranno permettere il rapido confronto del rendimento energetico di edifici differenti e per le compravendite effettuate prima della costruzione, il venditore dovrà fornire una valutazione dettagliata del futuro rendimento energetico dell’immobile.

La Commissione adotterà entro il 30 giugno 2010 linee guida per i contenuti minimi e la forma dei certificati energetici.

In merito ai controlli periodici sugli impianti, il nuovo testo introduce riferimenti ai requisiti professionali e di formazione degli addetti alla verifica dei sistemi di condizionamento e riscaldamento nonché degli esperti per la certificazione energetica. Entro il 2011 la Commissione definirà le linee guida per gli standard minimi di formazione.

Relazione sulla proposta di direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici

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