Piano Transizione 5.0, il Mimit pubblica i criteri per ottenere le agevolazioni
È attiva la piattaforma per la prenotazione degli incentivi legati al Piano Transizione 5.0, promosso dal Mimit. L’obiettivo è supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili. Il bonus incentiverà gli investimenti delle imprese in digitalizzazione, transizione green e formazione del personale.
Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stato introdotto dall’art. 38 del Dl 19/2024 attuativo del PNRR. Lo scorso 16 agosto il Ministero ha emanato una circolare operativa sull’incentivo fiscale destinato alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione. Le iniziative devono tradursi in una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%. In alternativa, prevista la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Gli incentivi previsti nel Piano Transizione 5.0
La piattaforma per la prenotazione degli incentivi è consultabile sul sito del GSE, ente incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit. Le risorse stanziate ammontano a 12,7 miliardi di euro per il biennio 2024-2025. Di questi, 6,3 miliardi, provenienti dal programma RePower EU, finanzieranno il Piano Transizione 5.0. Altri 6,4 miliardi, già previsti dalla legge di bilancio, saranno a disposizione per il Piano Transizione 4.0.
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia. A prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Le aziende potranno usufruire del beneficio fiscale automaticamente, senza alcuna istruttoria e valutazione preliminare.
Come funziona
La riduzione dei consumi energetici deve prevedere investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. Tra i beni rientranti nell’agevolazione vi sono:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica;
- i software relativi alla gestione di impresa.
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili:
- i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- spese per la formazione del personale (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
Le procedure di accesso
Il credito d’imposta prevede un’aliquota massima del 45% ed è modulato in 9 aliquote in funzione dell’ammontare degli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguita. L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla fine dell’anno in oggetto è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione “Ex ante”, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una “Ex post”, comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
L’aggiornamento delle FAQ
Con un aggiornamento dello scorso 21 febbraio delle FAQ, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo), certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Dai benefici si escludono le aziende:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il cumulo del credito d’imposta
Altra importante novità. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea”. A condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Il cumulo è ammesso a patto che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare. A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
Procedura semplificata
Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume il comma 9-bis, inserita nella Legge di Bilancio 2025, in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici. La disposizione introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente.
Tra queste, Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Il Mimit specifica che “questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio”.
Pubblicato il 6 settembre 2024, aggiornato il 21 marzo 2025

