L’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha diramato
le Linee Guida in materia di accesso ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica. Si tratta di un documento fondamentale per la realizzazione degli obiettivi strategici di connettività fissati dalla Commissione Europea per il 2025. Tra questi, “l’accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività Internet che offra un
downlink di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit”. Come spiegano i responsabili di Agcom, si tratta di un’importante iniziativa “per
velocizzare la realizzazione di una copertura FTTH”. Sia nelle aree bianche, nell’ambito del Piano Strategico
Banda Ultra-larga, sia, per le aree nere e grigie del Paese. Con piani di copertura in fibra ottica con investimenti di natura privata.
Agcom: le Linee Guida
Le Linee Guida sono fondamentali in quanto l’Agcom ha rilevato una serie di
difficoltà interpretative nell’applicazione del quadro normativo. Nonostante diritti ed obblighi in capo ai singoli condomini, condòmini e operatori, siano ben definiti dalla giurisprudenza vigente. “Ciò rischia di determinare incertezze, che incidono negativamente sugli sforzi in atto per la realizzazione dei collegamenti in fibra”, si legge in una nota Agcom. L’Autorità fa sapere, inoltre, che
il provvedimento, sottoposto a consultazione pubblica dei soggetti interessati, entrerà in vigore non appena saranno raccolte tutte le osservazioni. Successivamente, le Linee Guide saranno aggiornate e adottate in maniera definitiva. “In tal modo, avremo indicazioni chiare e condivise – conferma il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella -. Il nostro impegno è rivolto ad agevolare la necessaria transizione tecnologica del nostro Paese, nel rispetto delle regole e a favore di tutti i cittadini”.
I principi generali
Gli articoli 1 e 2 delle Linee Guida dettano una serie di principi generali. In particolare, si fa riferimento al
quadro normativo vigente: fondamentale assicurarne una corretta comprensione. Solo così, infatti, si potranno evitare lunghi e costosi contenziosi “derivanti dalla mancata o scarsa conoscenza” della legge. L’articolo 2 chiarisce, inoltre, che lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta, per poter raggiungere la terminazione di rete del cliente, diverse tipologie di intervento nella proprietà privata. Con passaggi e appoggi di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti. Se nell’edificio non c’è un impianto in fibra ottica, agli interventi fatti nelle aree esterne si sommano quelli alle parti comuni dell’immobile e all’infrastruttura fisica. Ciò per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali. Le Linee Guida ricordano che
non è necessario convocare assemblee condominiali per avviare la cablatura.
Lo sviluppo della fibra ottica
L’
articolo 3 fornisce alcune
indicazioni agli operatori per il corretto svolgimento delle attività di sviluppo della rete in fibra ottica. A cominciare dall’
inutile duplicazione della rete in fibra ottica dell’immobile, invitando gli operatori ad utilizzare l’infrastruttura presente, se esistente. Le Linee Guida forniscono anche le precisazioni (articolo 4) sulle condotte da tenere per facilitare l’interazione tra operatore e proprietario dell’immobile nella fase successiva all’invio della richiesta di accesso da parte dell’operatore. Il rispetto di tali indicazioni di massima dovrebbe, allo stesso tempo, prevenire le liti dovute alle condotte tenute dalle parti.
Accordi tra operatore e condominio
All’
articolo 5 si chiariscono i
presupposti per l’accordo, tra operatore e condominio, sui prezzi di accesso alle infrastrutture esistenti nell’edificio (artt. 3, 8 e 9 del d.lgs. 33/2016). Oltre alle modalità di gestione delle attività di attivazione e riparazione dei servizi. Per i valori economici le Linee Guida suggeriscono alle parti di far riferimento a quanto stabilito dall’Autorità “in casi analoghi” nelle delibere di analisi di mercato. In questo caso, si possono consultare anche le approvazioni delle offerte di riferimento e adottate dall’Autorità nella definizione delle controversie. L’
articolo 6 spiega il modo in cui l’Autorità intende orientarsi nella
risoluzione di una controversia instaurata ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 33/2016. In caso di controversia, l’Agcom deciderà
“caso per caso”, tenendo presente il quadro normativo vigente.