Efficienza energetica

Energie rinnovabili, emanata la circolare “Salva-DIA”

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Il Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 15 dicembre la circolare "Salva-Dia" che chiarisce alcuni aspetti applicativi dell'articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 relativo alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA).

Il Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 15 dicembre la circolare “Salva-Dia” che chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 relativo alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA).

L’articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 è intervenuto per garantire la validità delle iniziative intraprese a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali che prevedevano, per l’accesso alla procedura di DIA, soglie di potenza più elevate di quelle stabilite dalla normativa statale.

L’articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 stabilisce che gli effetti della Dia sono salvi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e realizzati con Denuncia di inizio attività (Dia) in conformità alle leggi regionali, anche se di potenza superiore ai limiti nazionali fissati nell’allegato A del D.Lgs 387/2003.

Questo però a condizione che tali impianti entrino in esercizio entro il 16 gennaio 2011, cioè entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge 129/2010.

Alcune leggi regionali che prevedevano, per l’accesso alla procedura di DIA, soglie di potenza più elevate di quelle stabilite dalla normativa statale erano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, e l’articolo 1-quater della legge 129/2010 è intervenuto per garantire la validità delle iniziative intraprese.

Due le questioni affrontate nella circolare:

– se le DIA avviate in conformità a disposizioni regionali dichiarate incostituzionali possano o meno conservare la loro efficacia anche qualora i relativi impianti non riescano ad entrare in esercizio entro il termine previsto dalla legge;

– e se lo status di avanzamento della costruzione degli impianti possa avere qualche valenza a tale scopo.

La circolare ministeriale precisa che gli effetti di salvaguardia scaturenti dal dettato dall’art. 1-quater hanno per oggetto esclusivamente: “(i) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, non si erano ancora perfezionate in quanto sospeso il termine di 30 giorni […]; (ii) le DIA per le quali, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, erano ancora pendenti i termini per la proposizione di un ricorso giurisdizionale al competente Tar […]; o (iii) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, ovvero in seguito delle stesse, risultavano oggetto di un ricorso giurisdizionale al competente Tar […]”.

Pertanto, chiarisce la circolare, “deve dunque ritenersi che le DIA perfezionatesi e divenute inoppugnabili prima delle pronunce di incostituzionalità […] conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e, di conseguenza i progetti, una volta completati, avranno diritto ad essere connessi alla rete e saranno pertanto idonei a ricevere i relativi incentivi (Conto Energia)”.

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