Energie rinnovabili, emanata la circolare “Salva-DIA”
Il Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 15 dicembre la circolare “Salva-Dia” che chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 relativo alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA).
L’articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 è intervenuto per garantire la validità delle iniziative intraprese a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali che prevedevano, per l’accesso alla procedura di DIA, soglie di potenza più elevate di quelle stabilite dalla normativa statale.
L’articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 stabilisce che gli effetti della Dia sono salvi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e realizzati con Denuncia di inizio attività (Dia) in conformità alle leggi regionali, anche se di potenza superiore ai limiti nazionali fissati nell’allegato A del D.Lgs 387/2003.
Questo però a condizione che tali impianti entrino in esercizio entro il 16 gennaio 2011, cioè entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge 129/2010.
Alcune leggi regionali che prevedevano, per l’accesso alla procedura di DIA, soglie di potenza più elevate di quelle stabilite dalla normativa statale erano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, e l’articolo 1-quater della legge 129/2010 è intervenuto per garantire la validità delle iniziative intraprese.
Due le questioni affrontate nella circolare:
– se le DIA avviate in conformità a disposizioni regionali dichiarate incostituzionali possano o meno conservare la loro efficacia anche qualora i relativi impianti non riescano ad entrare in esercizio entro il termine previsto dalla legge;
– e se lo status di avanzamento della costruzione degli impianti possa avere qualche valenza a tale scopo.
La circolare ministeriale precisa che gli effetti di salvaguardia scaturenti dal dettato dall’art. 1-quater hanno per oggetto esclusivamente: “(i) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, non si erano ancora perfezionate in quanto sospeso il termine di 30 giorni […]; (ii) le DIA per le quali, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, erano ancora pendenti i termini per la proposizione di un ricorso giurisdizionale al competente Tar […]; o (iii) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, ovvero in seguito delle stesse, risultavano oggetto di un ricorso giurisdizionale al competente Tar […]”.
Pertanto, chiarisce la circolare, “deve dunque ritenersi che le DIA perfezionatesi e divenute inoppugnabili prima delle pronunce di incostituzionalità […] conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e, di conseguenza i progetti, una volta completati, avranno diritto ad essere connessi alla rete e saranno pertanto idonei a ricevere i relativi incentivi (Conto Energia)”.