Efficienza energetica

Superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio: domande e risposte

L'evoluzione passo per passo in merito alle detrazioni fiscali, che dovrebbero essere estese per ulteriori due anni, fino al 2023. Ecco le domande più ricorrenti alla luce dei decreti attuativi e dei primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
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Superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio: domande e risposte
Approvato definitivamente in Senato il ddl di conversione del d.l. 34/2020 (cd. decreto Rilancio); oltre ad ulteriori modifiche, il provvedimento riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% , il cosiddetto Superbonus (in questo articolo si può trovare un manuale completo con tutte le guide che si riferiscono alla misura), per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli stanno lavorando alla proroga del Superbonus almeno fino al 2023, prolungando di fatto di due anni la scadenza del 31 dicembre 2021. Qui di seguito riportiamo i chiarimenti, in continuo aggiornamento, circa l’utilizzo del Superbonus 110%.

1) Quali sono i decreti attuativi del Superbonus 110%?

Per l’applicazione dello strumento Superbonus vi sono i due decreti attuativi, ovvero:
  1. decreto Requisiti Tecnici
  2. decreto Asseverazioni
Leggi anche: Superbonus 110% operativo: i decreti attuativi

2) Quali sono i documenti di riferimento messi a di disposizione delle Agenzie delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 8 agosto 2020 ha fornito i primi chiarimenti:
  1. Guida agenzia delle entrate “Superbonus 110%
  2. Circolare n. 24/E “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”
  3. Prot. n. 283847/2020 “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”

3) Chi è il destinatario della detrazione del 110%?

In base alla modifica dell’articolo 119, i beneficiari sono:
  1. Condomini;
  2. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. ONLUS e le società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;
  6. Per le persone fisiche è rimossa la destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;
  7. Sono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie catastali A1, A8, e A9.
  8. Terzo settore: accedono al Superbonus anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore, le associazioni e società  sportive non dilettantistiche, ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.
Si rimanda al punto 3 del documento Guida agenzia delle entrate “Superbonus 110%“.

4) Quali sono le responsabilità ed oneri del professionista?

Al professionista spettano responsabilità ed attestazioni in merito all’intervento soggetto all’agevolazione. Leggi anche: Superbonus 110%, l’insostenibile responsabilità dei professionisti

Decreto asseverazioni

Il  decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. Gli interventi pertanto corrispondono a:
  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  2. Interventi sulle parti comuni.
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Tecnico Abilitato, chi è?

Corrisponde al soggetto di cui alla lettera c), comma 3, articolo 1, del decreto “Decreto requisiti Ecobonus”.

Efficienza energetica: quali sono gli elementi essenziali dell’asseverazione?

Dal decreto attuativo “asseverazioni”.
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Rischio sismico: chi assevera l’efficacia dell’intervento?

L’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati de:
  • la progettazione strutturale;
  • la direzione dei lavori delle strutture;
  • il collaudo statico;
ciascuno secondo le rispettive competenze professionali e con apposita iscrizione agli Ordini o  ad  i Collegi professionali di appartenenza (decreto del Mit n. 58/2017).

Superbonus 110%: quali sono gli oneri dei professionisti?

  • In merito agli interventi rientranti nelle agevolazioni Sismabonus, devono attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • Stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Asseverazioni

Le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal). I Sal rientrano nei criteri per ottenere il credito di imposta. Per attestare la congruità  delle spese si dovrà fare riferimento ai prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato locale. Il Mise all’interno del decreto attuativo “Requisiti tecnici” ha stabilito nell’Allegato I “Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A” le soglie di spesa specifica massima.

A quali sanzioni può essere soggetto il professionista?

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

5) Superbonus 110% e detrazioni

Quali sono i requisiti tecnici per accedere alle detrazioni del 110% in materia di efficienza energetica?

Per rispondere a questa domanda è utile riferirsi al decreto attuativo “Requisiti tecnici” ed in particolare agli allegati facente parte integrante del decreto di recepimento del superbonus 110%.
  1. Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
    • Riqualificazione energetica globale edifici esistenti
    • Sull’involucro di edifici esistenti
    • Installazione di pannelli solari
    • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
    • Sostituzione di scaldaacqua tradizionali
    • Installazione biomasse
    • Installazione di sistemi di building automation
  2. Tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni
  3. Scheda dati sulla prestazione energetica (fac-simile)
  4. Scheda informativa
  5. Requisiti degli interventi di isolamento termico
  6. Requisiti pompe di calore
  7. Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa
  8. Collettori solari
  9. Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A

Qual è il periodo di validità del Superbonus?

La detrazione si applica nella misura del 110% per spese documentate, rimaste a carico del contribuente e sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Negli edifici destinati all’edilizia sociale, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dagli istituti autonomi case popolari, il Superbonus è prorogato fino al 30 giugno 2022.

Quali sono gli adempimenti?

  • Acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti per l’accesso alla detrazione e la congruenza tra i costi e l’intervento effettuato acquisizione dell’attestato di prestazione energetica;
  • conservare le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute e la ricevuta del bonifico bancario con cui è stato effettuato il pagamento;
  • trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati della scheda descrittiva degli interventi;
  • effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale.

L’attività di controllo di Enea

All’Enea sono affidati compiti di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e dell’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate e di trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 31 marzo di ogni anno, di un rapporto tecnico-economico relativo all’anno precedente. Per queste attività, Enea può effettuare controlli, anche a campione, per valutare le condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali.

Quali sono gli interventi TRAINANTI o PRINCIPALI?

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119, il Superbonus spetta per interventi:
  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
In particolare la detrazione può riguardare:
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate superiori al 25% del totale ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro e, come nel caso precedente, è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.

Quali sono gli interventi TRAINATI?

Il Superbonus spetta anche per:
  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16 ter del citato decreto legge n. 63 del 2013.
  • Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito.
  • Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Come si cede il credito di imposta ad un’impresa di assicurazione?

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, definirà le modalità attuative delle disposizioni sul superbonus, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Cosa significa avere una detrazione del 110%?

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società), nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per gli interventi agevolati. Il contribuente può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I crediti d’imposta possono essere utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Come sarà gestita la ripartizione delle detrazioni?

  • Le detrazioni saranno ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
  • Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
  • La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La durata della detrazione è compatibile con il rilascio dei titoli abilitativi?

La detrazione si calcola sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:
  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
L’articolo 103, comma 2, della Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 (decreto Cura Italia) stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (art. 15 Dpr n. 380 del 6 giugno 2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza“. Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico Recepito dall’articolo 119 modificato ed approvato alla Camera. Il Superbonus per l’efficientamento energetico si applicherà anche ai lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, rientranti nella categoria di “ristrutturazione edilizia”. Gli interventi dovranno:
  • rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal Dm 26 giugno 2015;
  • assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, dove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, certificata dall’Attestato di Prestazione Energetica (Ape).
  • La demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico dovuto al Piano casa non permette di fruire dei bonus casa (bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus) in quanto l’intervento è considerato, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
  • L’agevolazione riguarderà anche gli interventi antisismici sugli edifici, compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 195/2020, distingue tra incremento di volumetria consentito dal Piano Casa e quello realizzato per l’adeguamento antisismico; solo in quest’ultimo caso, si può accedere alla detrazione fiscale, in quanto intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione (come deve risultare dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori). Chi acquista unità  immobiliari sulle quali sono stati effettuati tali interventi possono fruire del bonus ristrutturazione, del sismabonus e del sismabonus acquisiti. Come chiarito con Circolare n. 13/2019, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente.Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Se sono presenti nel condominio unità immobiliari in categoria catastale A1, i possessori di tali unità hanno diritto al Superbonus se sostengono spese per gli interventi sulle parti comuni? I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell’articolo 119 del dl Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.

6) La detrazione Sismabonus

  • Per le spese relative a specifici interventi antisismici, comprese quelle per le relative prestazioni professionali, la detrazione viene aumentata al 110%:
    • L’agevolazione attualmente prevista al 50% per opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2).
    • L’agevolazione su interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (ora agevolati al 70% su case singole e 75% su condomìni) e due classi (ora agevolati rispettivamente all’80% e 85%) nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
  • In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
  • Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
  • La detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro).
Leggi anche: Sismabonus e classificazione del rischio sismico: i contenuti delle Linee guida

Quali sono gli interventi Sismabonus ammissibili al 110%?

Tipologia di intervento Dove? Descrizione
Adozione misure antisismiche Zona 1 e 2
  1. Messa sicurezza statica corredata di documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
  2. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
  3. Nei centri storici, in caso di aggregati edilizi, l’intervento deve essere unitario e non sulla singolo unità immobiliare (attualmente agevolati al 50%)
Interventi di riduzione rischio
  • 1 classe (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni)
  • 2 classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni)
Zona 1, 2 e 3
  1. interventi di riduzione del rischio sismico;
  2. demolizione e ricostruzione di interi edifici contemplando la variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.
Spese di acquisto di edifici antisismici Zona 1, 2 e 3 Interventi di demolizione e ricostruzione: la novità non avrà alcun impatto dal punto di vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali (Fonte ISI);
Monitoraggio strutturale in continuo + intervento di adeguamento o miglioramento antisismico Zona 1, 2 e 3
  1. Novità comma 4.bis
  2. Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.

7) Energia, tipologie di interventi ricadenti nelle detrazioni fiscali del 110%

L’articolo 119, rivisto a seguito degli emendamenti, ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus).

Ecobonus potenziato (modifica art. 119)

Il “superbonus” per l’adeguamento sismico degli edifici (sisma bonus) e il miglioramento energetico (eco bonus)  è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario (villette mono o bifamiliari) con esclusione solo degli edifici di lusso (castelli, ville e abitazioni di lusso). Sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (ad esempio villette a schiera): – per i condomini da due a otto unità immobiliari: il tetto di spesa è pari ad Euro 40 mila per unità, – per i condomini sopra le nove unità immobiliari: il tetto di spesa scende ad Euro 30 mila per unità, – per gli edifici unifamiliari o bifamiliari, il tetto di spesa sale ad euro 50 mila per unità In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità); Gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di:
  • riscaldamento
  • e/o produzione di acqua calda (acs);
E’ precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».
  1. Accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001).
  2. Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  3. Solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti) la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022.

Fotovoltaico potenziato (modifica art. 119)

Il Superbonus è esteso al fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all’installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici.

Tetti inclinati e collettori solari

Il superbonus sull’isolamento termico è  riconosciuto anche alle superfici opache inclinate, non solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di coibentazione potranno riguardare tutte le tipologie di tetti. Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno i seguenti tetti di spesa:
  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari,
  • 40.000 euro per i condomini fino a otto unità  immobiliari,
  • 30.000 euro per quelli più grandi.
Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità  immobiliari che compongono l’edificio. Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi fissati con il Dm 11 ottobre 2017.

Impianti di climatizzazione invernale

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Nei Comuni montani, sarà  incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Tetti di spesa:
  • 20.000 euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di unità  immobiliari che compongono l’edificio, nei condomini fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di unità  immobiliari che compongono l’edificio, nei condomini con più di otto unità immobiliari.
Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi fissati dal Dm 11 ottobre 2017.

Immobili vincolati

Negli immobili tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà  incentivato con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

Fotovoltaico

Un emendamento al decreto Rilancio chiarisce che il termine “energia autoconsumata“prodotta da impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, deve ritenersi equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel Dl n. 162/2019, che indica un autoconsumo istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili. L’energia non autoconsumata in sito dovrà essere ceduta al Gse. Si chiarisce anche che nelle comunità  energetiche rinnovabili, costituite come enti non commerciali o condomini, le gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non costituisce esercizio di attività  commerciale abituale.

Se non è possibile il miglioramento di almeno due classi energetiche cosa occorre fare?

E’ prevista la dimostrazione mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Tipologia Condizioni (decreto rilancio originario), riferirsi a decreto attuativo “Requisiti tecnici” Richiami normativi
Isolamento termico delle superfici opache
  1. ≥ 25% superficie disperdente lorda dell’edificio
  2. Spese ≤ 60.000 € * n. u.i.u.
  3. Materiali isolanti devono rispettare i C.A.M.
  4. Miglioramento di almeno 2 classi energetiche
Interventi su parti comuni di edifici
  1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di Acs
  2. Efficienza almeno di Classe A
  3. Spese ≤ 30.000 € * n. u.i.u.
  4. Sono comprese spese di smaltimento e bonifica
  5. Miglioramento di almeno 2 classi energetiche
Edifici unifamiliari
  1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acs
  2. Spese ≤ 30.000 €
  3. Sono comprese spese di smaltimento e bonifica
  4. Miglioramento di almeno 2 classi energetiche
Impianti solari fotovoltaici o sistemi di accumulo
  1. Subordinata alla cessione
  2. Miglioramento di almeno 2 classi energetiche
  3. Spesa ≤ 48.000 €
  4. Limite di spesa di 2.400 €/kW o 1.600 €/kW impianto solare
  5. Limite di spesa di 1.000 €/kW per sistema di accumulo

8) Come avviene la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile?

Il contribuente deve richiedere ai soggetti abilitati (commercialisti, notai e ragionieri iscritti alle Camere di Commercio, centri di assistenza fiscale) un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolati. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo le modalità disposte dall’Agenzia delle entrate, con un provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia. Per gli interventi agevolati:
  • di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • di efficientamento energetico (eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi alle lettere a, b e c);
  • per la cessione o per lo sconto occorre l’asseverazione da parte di tecnici abilitati del rispetto dei requisiti previsti.
Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), secondo le modalità stabilite da un decreto del ministero dello Sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni (30 giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio Italia. Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, occorre:
  • l’asseverazione di efficacia da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
  • I professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni rientrano tra quelle detraibili per gli interventi agevolati.
Leggi anche: Superbonus edilizia al 110%: le disposizioni del decreto Rilancio Italia 

Quali sono le modifiche apportate dalla Camera al decreto rilancio?

  1. Il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato.
  2. Lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
  3. La trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;
  4. Con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, è prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa.
  5. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
  6. L’utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una deroga all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
  7. E’ confermato che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
  8. Con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

Superbonus 110%: in cosa consiste il credito di imposta cedibile?

Il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione fiscale in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Qual è la procedura da attuare per beneficiare della trasformazione?

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, definirà le modalità attuative delle disposizioni sul superbonus, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

A quali interventi si può applicare la trasformazione?

  1. Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. Efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  3. Adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119.

In quale misura rientrano i provvedimenti emananti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19?

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari di credito d’imposta per:
  • botteghe e negozi;
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi Dpi;
possono, invece dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Qual è la procedura da attuare per beneficiare del Superbonus del 110%?

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, definirà le modalità attuative delle disposizioni sul Superbonus, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

9) Cosa prevedono, per l’edilizia, le misure di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19?

  • Gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi nel rispetto delle norme:
    • antisismiche,
    • sicurezza,
    • antincendio,
    • igienico-sanitarie,
    • di tutela dal rischio idrogeologico,
    • di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
  • Gli interventi consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con il concludersi dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di attività edilizia libera (art. 6 Dpr n. 380 del 6 giugno 2001) mediante:
    • previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori;
    • asseverata da un tecnico abilitato;
    • corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.
  • Per suddetti interventi:
    • non sono richiesti i permessi;
    • le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi relativi ai beni culturali (parte II d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004).
    • E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso.
  • L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente:
    • è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020;
    • è consentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.
    • Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata.
Articolo pubblicato l’8/6/2020 e aggiornato il 16/09/2020 Ultimo aggiornamento 09/10/2020
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