Edilizia

Vincolo paesaggistico e idrogeologico, quali limiti al condono edilizio?

A differenza del vincolo paesaggistico, quello idrogeologico rende le opere non condonabili anche se apposto successivamente alla presentazione dell’istanza di condono
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Vincolo paesaggistico e idrogeologico, quali limiti al condono edilizio?
È possibile condonare un’opera edilizia abusiva se durante l’istruttoria del condono l’area viene sottoposta a vincolo paesaggistico? È condonabile un bene sito in area sottoposta al vincolo idrogeologico? Le risposte in un’interessante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 6140 del 01/09/2021.

Il caso

Oggetto della sentenza in commento è un caso molto articolato che vedeva coinvolte più società di radio diffusione per abusi commessi nella Valdobbiena. Tra le varie questioni sottoposte ai Giudici di Palazzo Spada, c’è quella relativa alla possibilità di condonare un immobile abusivo se durante il tempo per l’esame e la definizione della pratica di condono, l’area viene sottoposta a tutela paesaggistica. Nel caso in esame infatti, sia la costruzione dell’opera abusiva che la domanda di condono erano state effettuate prima dell’istituzione del vincolo paesaggistico.
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“Terzo condono edilizio” e vincolo paesaggistico

Il condono richiesto dai ricorrenti era quello istituito dall’art. 32 D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003 e conosciuto come terzo condono edilizio. La Soprintendenza aveva reso parere sfavorevole al condono, ritenendo che in base all’art. 32 comma 27 lett. c) della citata legge, non fossero in assoluto condonabili le opere edilizie oggetto della domanda di sanatoria perché realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, essendo ininfluente il fatto che il vincolo fosse stato apposto dopo la presentazione dell’istanza di condono. I ricorrenti lamentavano l’illegittimità del provvedimento di diniego del condono perché il parere della Soprintendenza non sarebbe stato necessario, visto che il vincolo paesaggistico era successivo alla domanda di condono. Chiariscono i Giudici di Palazzo Spada che il “terzo condono” prevede criteri più rigorosi e stringenti rispetto ai due precedenti condoni del 1985 e del 1994. In particolare la legge prevede due condizioni ostative al condono edilizio, per i beni ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Le due condizioni devono ricorrere congiuntamente:
  • il vincolo di inedificabilità deve preesistere all’esecuzione delle opere abusive;
  • le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo devono essere non conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Ricorrendo entrambe queste condizioni ostative, il condono non può essere rilasciato neppure con il parere positivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Condono e vincolo idrogeologico

Nel caso in esame, è vero che, come sostenevano i ricorrenti, il vincolo paesaggistico era successivo alla domanda di condono, però era stata anche dimostrata la preesistenza di un vincolo idrogeologico. La presenza di un vincolo idrogeologico, per il Consiglio di Stato, rende le opere non condonabili se in contrasto con il vincolo, anche se lo stesso sia stato apposto successivamente alla presentazione dell’istanza di condono, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione interessata. Consiglio di Stato, n. 6140 del 01/09/2021
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