Edilizia
Le verande panoramiche rientrano nell’edilizia libera
In dubbio, però, l'agevolazione fiscale. Con la conversione in Legge del decreto Aiuti bis e la modifica del TU dell’edilizia, risulta facilitato l’isolamento termico dei balconi aggettanti e delle logge rientranti nel corpo del fabbricato
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Le verande panoramiche rientrano nell’edilizia libera. Infatti, con la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del c.d. Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115 del 09 agosto 2022), diventa definitiva la modifica al Testo Unico dell’edilizia.
In particolare, proprio con il Decreto Aiuti bis, il Legislatore è intervenuto direttamente, integrandolo, sul testo dell’articolo 6, comma 1 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), inserendo, dopo la lettera b), la lettera b) bis.
Per effetto di tale disposizione, le cosiddette Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA) sono state ricomprese nell’ambito dell’edilizia libera, ossia nell’alveo di quegli interventi edilizi la cui realizzazione non necessita di titoli abilitativi, quali il permesso di costruire o la S.C.I.A. e, nemmeno, di comunicazioni asseverate, quali la C.I.L.A.
Le caratteristiche delle verande panoramiche
Tali vetrate, che devono essere totalmente trasparenti, in modo da non determinare un effetto visivamente rilevante, e del tutto amovibili, così da non modificare in modo permanente la fisionomia strutturale del fabbricato, sono destinate a soddisfare funzioni temporanee, senza alcun aumento di volumetria, né, tantomeno, cambio di destinazione d’uso. Dalla lettura della norma, ricaviamo, dunque, che le VEPA, per poter essere effettivamente realizzate in regime di edilizia libera, stando al dato normativo testuale, devono presentare le seguenti caratteristiche essenziali:- oltre che, come detto, amovibili e trasparenti, devono essere finalizzate alla protezione dagli agenti atmosferici, al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, ed alla riduzione delle dispersioni termiche;
- devono fornire ai balconi aggettanti dal corpo dell’edificio ed alle logge rientranti all’interno dello stesso, copertura e protezione dalla acque meteoriche;
- non devono costituire, secondo la definizione fornita dal Regolamento Edilizio Tipo, spazi stabilmente chiusi con conseguente incremento volumetrico o di superfici;
- non possono, in alcun modo, comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, anche da superficie accessoria a superficie utile;
- la loro installazione deve favorire la naturale microaerazione e la circolazione di un costante flusso di aria, a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- devono, ancora, presentare caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo, in modo tale da non modificare le linee architettoniche dell’edificio.

