Edilizia

Le verande panoramiche rientrano nell’edilizia libera

In dubbio, però, l'agevolazione fiscale. Con la conversione in Legge del decreto Aiuti bis e la modifica del TU dell’edilizia, risulta facilitato l’isolamento termico dei balconi aggettanti e delle logge rientranti nel corpo del fabbricato
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Le verande panoramiche rientrano nell’edilizia libera
Le verande panoramiche rientrano nell’edilizia libera. Infatti, con la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del c.d. Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115 del 09 agosto 2022), diventa definitiva la modifica al Testo Unico dell’edilizia. In particolare, proprio con il Decreto Aiuti bis, il Legislatore è intervenuto direttamente, integrandolo, sul testo dell’articolo 6, comma 1 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), inserendo, dopo la lettera b), la lettera b) bis. Per effetto di tale disposizione, le cosiddette Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA) sono state ricomprese nell’ambito dell’edilizia libera, ossia nell’alveo di quegli interventi edilizi la cui realizzazione non necessita di titoli abilitativi, quali il permesso di costruire o la S.C.I.A. e, nemmeno, di comunicazioni asseverate, quali la C.I.L.A.

Le caratteristiche delle verande panoramiche

Tali vetrate, che devono essere totalmente trasparenti, in modo da non determinare un effetto visivamente rilevante, e del tutto amovibili, così da non modificare in modo permanente la fisionomia strutturale del fabbricato, sono destinate a soddisfare funzioni temporanee, senza alcun aumento di volumetria, né, tantomeno, cambio di destinazione d’uso. Dalla lettura della norma, ricaviamo, dunque, che le VEPA, per poter essere effettivamente realizzate in regime di edilizia libera, stando al dato normativo testuale, devono presentare le seguenti caratteristiche essenziali:
  • oltre che, come detto, amovibili e trasparenti, devono essere finalizzate alla protezione dagli agenti atmosferici, al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, ed alla riduzione delle dispersioni termiche;
  • devono fornire ai balconi aggettanti dal corpo dell’edificio ed alle logge rientranti all’interno dello stesso, copertura e protezione dalla acque meteoriche;
  • non devono costituire, secondo la definizione fornita dal Regolamento Edilizio Tipo, spazi stabilmente chiusi con conseguente incremento volumetrico o di superfici;
  • non possono, in alcun modo, comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • la loro installazione deve favorire la naturale microaerazione e la circolazione di un costante flusso di aria, a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • devono, ancora, presentare caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo, in modo tale da non modificare le linee architettoniche dell’edificio.
Importante sottolineare, ai fini della riconducibilità delle Vetrate Amovibili nell’alveo dell’edilizia libera, l’elemento della precarietà che è essenziale ai fini dell’inquadramento in tale categoria. Tale elemento viene definito con chiarezza dalla giurisprudenza amministrativa, la quale individua la natura precaria di un manufatto solo quando esso sia funzionalmente ed intrinsecamente destinato ad un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di immediata e sollecita eliminazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 5965/2020; Consiglio di Stato, sentenza n. 4726/2020).

La funzione di efficientamento energetico delle verande panoramiche. E le eventuali agevolazioni fiscali?

Quando le VEPA vengono installate nel rigoroso rispetto delle caratteristiche sopra indicate, indubbiamente, svolgono un ruolo importante a fini del risparmio energetico, posto che, in tali ipotesi, possono fungere da vere e proprie serre solari. Di giorno, infatti, per la trasparenza che le caratterizza, permettono il massimo passaggio della luce solare e trattengono il calore, aumentando il comfort per l’abitazione; di notte, ne impediscono la dispersione e ne favoriscono la permanenza nei locali abitati. In proposito, ricordiamo il dettato dell’articolo 16 bis, lettera f) del TUIR, che riconosce l’agevolazione fiscale della detrazione pari al 50% delle spese sostenute, per gli interventi che riguardano la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, le quali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché si acquisisca idonea documentazione che attesti il conseguimento di risparmi energetici, secondo la normativa vigente in materia. Le Vepa, pur consentendo il risparmio energetico, non possono ancora usufruire delle detrazioni fiscali questa è precisazione arriva tadall’Associazione Italiana Vetrate Panoramiche Amovibili (Assvepa) la quale precisa che “gli organi competenti non si sono ancora pronunciati sulla possibilità che le Vepa ottengano le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“. Per tali motivi attesa di una pronuncia ufficiale, Assvepa diffida chiunque a ad affermare e diffondere, con qualsiasi mezzo, notizie false o inesattezze sull’argomento in questione.

Il dibattito conseguente alla modifica del Testo Unico

L’inserimento delle VEPA nell’ambito dell’edilizia libera, fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni cogenti tuttora in vigore previste dal DPR 380/2001 in materia antisismica, sanitaria, di sicurezza ed antincendio, oltre che l’eventuale normazione locale di carattere speciale, ha suscitato, tra gli addetti ai lavori, un acceso dibattito. In particolare, si teme che la classificazione delle VEPA in edilizia libera possa favorire il diffuso ricorso indiscriminato alle verande non assentite e, dunque, abusive, con conseguente degrado dell’area urbana nella quale è ubicato il fabbricato, oltre che con una forte incidenza negativa sul decoro architettonico dei singoli fabbricati. Questo, in sintesi, il pensiero espresso da Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPP), il quale, temendo interventi fuori controllo, ha affermato: “Preoccupa, in particolare, il possibile impatto sulla qualità estetica e sul decoro degli edifici con evidenti effetti negativi sull’architettura delle nostre città e, soprattutto, di centri e nuclei storici che la norma non esclude e che, invece, devono assolutamente essere tutelati e preservati”. Per converso, Vito Chirenti, Presidente nazionale Associazione Italiana Vetrate Panoramiche Amovibili (ASSVEPA), non solo ritiene inesistente il rischio, ma osserva che attraverso l’utilizzo delle VEPA sarà possibile prevenire le infiltrazioni di acque piovane nel pavimento, contenendo al minimo il pericolo di crolli dei solai, consentendo, al tempo stesso, di risparmiare sui costi energetici. Non resta che attendere sulle verande panoramiche gli sviluppi di una questione spinosa che presenta, invero, implicazioni concrete la cui portata è, allo stato, difficile da ben delimitare. Articolo pubblicato il 20 settembre 2022, aggiornato il 4 ottobre 2022.
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