Edilizia

Quando una veranda può configurarsi come pergotenda?

Per definirsi pergotenda l’opera principale deve essere costituita dalla tenda e la struttura deve essere un mero sostegno ad essa
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Quando una veranda può configurarsi come pergotenda?
Il Tar Campania, nella sentenza n. 3613 del 31 maggio 2021, interviene sulle caratteristiche delle pergotende, in relazione alla realizzazione di una “veranda in alluminio di mq 48 circa con altezza variabile da m 2,50 a m 3 per tre lati circoscritta da teli in plastica e da un lato da muratura di confine di fabbricato con copertura in telo di plastica ritraibile il tutto poggiante su 5 pilastrini di sostegno verticale bullonati al suolo e 3 orizzontali; tettoia di mq 6xe con h=3 m circa”. Il Comune, qualificando l’opera come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d del dpr n. 380/2001) e, pertanto, priva di apposito titolo abilitativo, ingiungeva alla responsabile dell’abuso il ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere contestate e in seguito ne ordinava la demolizione. L’interessata impugnava tali provvedimenti sostenendo che, trattandosi di una semplice pergotenda, non occorreva alcun titolo edilizio. Sicchè la sanzione demolitoria era stata applicata in maniera illegittima. Il Tar Campania accoglieva l’istanza cautelare ritenendo che il manufatto in esame potesse rientrare nel concetto di ‘pergotenda’ non bisognevole di titoli edilizi, e anche in udienza il Tribunale amministrativo era dell’avviso che il manufatto contestato dal Comune non presentasse caratteristiche tali da poter essere considerato alla stregua di un nuovo organismo edilizio, idoneo a determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia rilevante del territorio, e, quindi, abbisognevole del previo rilascio del titolo edilizio. Deponevano, in tal senso, le caratteristiche del manufatto che si presentava per tre lati circoscritto da teli in plastica trasparente e ricoperto da una tenda anch’essa in materiale plastico.

La giurisprudenza sulle pergotende

Il Tar Campania cita a sostegno della propria tesi alcune pronunce del Consiglio di. Stato:
  • sez. IV, n. 4472 del 1°luglio 2019: “per configurare una cd. “pergotenda”, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.”;
  • sez. VI, n. 5737 del 5 ottobre 2018: “Non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio;
  • Sez. VI, n. 3393 del 27 aprile 2021; “Non è necessario il rilascio del permesso di costruire, e conseguentemente è illegittimo il relativo ordine di demolizione, per l’istallazione di una pergotenda qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende.”
Nel caso in esame, lo stesso provvedimento del Comune definiva “la copertura in telo in plastica” come “ritraibile”; pertanto, il Tar ha accolto il ricorso. Tar Campania, sentenza n. 3613 del 31 maggio 2021
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