Edilizia

La veranda che chiude il balcone è un abuso edilizio?

Tar Salerno: la chiusura del balcone che determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento cui accede è idonea a qualificare l’abuso in termini di significativo ampliamento dell’immobile preesistente. Necessita di permesso di costruire
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La veranda che chiude il balcone è un abuso edilizio?
Il Tar Salerno, nella sentenza n. 454 del 19 febbraio 2021, si esprime in materia di veranda e titoli autorizzatori. Nella fattispecie ha stabilito che la chiusura con elementi in alluminio anodizzato e vetro, di parte di due balconi, comunicanti tra loro, di pertinenza dell’appartamento di proprietà, a prescindere dai materiali utilizzati – comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo – determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento cui accede, con conseguente aggravio del carico urbanistico. E perciò va considerata, in assenza di permesso di costruire, un abuso edilizio. Il proprietario dell’appartamento aveva impugnato l’ordinanza con cui il comune ingiungeva la demolizione della “chiusura con elementi di alluminio anodizzato e vetro di parte del balcone di pertinenza”. In considerazione del “carattere datato della chiusura del balcone, coeva alla costruzione dell’intero edificio risalente agli inizi degli anni 70″, per cui “l’amministrazione avrebbe dovuto corredare l’ordine demolitorio di un surplus motivazionale al fine di dare conto dell’eventuale esistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, al ripristino della legalità violata, prevalente sull’affidamento maturato dal ricorrente al mantenimento dell’opera in questione.”

Serve il permesso di costruire

Inoltre, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima. In quanto la chiusura del balcone, tenuto conto della normativa urbanistico-edilizia vigente all’epoca della sua costruzione ben avrebbe potuto essere realizzata senza il preventivo rilascio di un permesso di costruire. Eciò anche in considerazione della relativa finalità conservativa dell’appartamento cui accede, trattandosi di una “veranda a filo di parete”. Il Tar Salerno ha giudicato il ricorso infondato e lo ha rigettato. In quanto “la circostanza che la chiusura, a prescindere dai materiali utilizzati – comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo – abbia determinato un incremento della superficie e del volume dell’appartamento cui accede, con conseguente aggravio del carico urbanistico, è idonea a qualificare l’abuso in questione in termini di significativo ampliamento dell’immobile preesistente.  Di cui sono stati peraltro sensibilmente alterati i prospetti, come tale necessitante del preventivo rilascio del permesso di costruire.”

Le verande stabili su balcone non sono pertinenza urbanistica

La sentenza richiama il consolidato orientamento della giurisprudenziale. Secondo cui “le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico”. In presenza di un abuso edilizio, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti, essendo prioritario, a prescindere dal tempo intercorso, l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio violato, a fronte del quale non può dirsi – come nel caso in esame – sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo ed incolpevole, meritevole di considerazione. Ne consegue l’esonero dell’amministrazione dall’obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell’analitica descrizione delle opere da demolire nonché nell’indicazione della normativa violata, da cui è ricavabile il regime autorizzatorio disatteso. Il Tar ha quindi riconosciuto piena legittimità dell’ordinanza.
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