Edilizia
Varianti e migliorie, qual è la differenza? Lo spiega il Consiglio di Stato
Le migliorie non incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto. Sono semplici integrazioni che non alterano i caratteri essenziali delle prestazioni richieste
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4754 del 21 giugno 2021, chiarisce le differenze tra varianti e migliorie nelle offerte per le gare pubbliche. Le varianti, lo ricordiamo, non sono ammesse, mentre le migliorie sì.
Varianti e migliorie, il caso in esame
Il caso riguarda il ricorso riproposto in appello da uno studio professionale che aveva partecipato, quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti, alla procedura per l’affidamento del “servizio di progettazione con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di demolizione e ricostruzione dei corpi dell’edificio scolastico”, indetta da una Provincia, classificandosi al secondo posto. Lo Studio aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione innanzi al Tar per la Calabria, che ha ritenuto infondate tutte le censure . Osservando in particolare, con riferimento alla variante proposta nell’offerta aggiudicataria (variante consistente nel realizzare la struttura dell’edificio in legno X-LAM, invece che con travi e pilastri in calcestruzzo), che la previsione del bando consentiva al concorrente di proporre le varianti ritenute “possibili rispetto al progetto definitivo approvato” pur “nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva”; e ammetteva anche “le eventuali proposte progettuali (tecniche ed architettoniche) migliorative […] nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva. Particolare attenzione sarebbe stata posta sulla capacità di migliorare il progetto sotto l’aspetto del pregio architettonico, della scelta e combinazione dei materiali di finitura e della cura e studio di alcuni dettagli tecnologici”.La variante proposta
Nell’appello, tra gli altri motivi, lo Studio sosteneva che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario prevedeva una variante essenziale alla soluzione progettuale contemplata nel progetto definitivo posto a base di gara, e non una proposta migliorativa, come ritenuto dal primo giudice, giacché incideva su aspetti strutturali dell’opera. Per un verso, il progetto definitivo aveva previsto la realizzazione dell’edificio con una struttura “a telai ortogonali in calcestruzzo armato”; per altro verso, la legge di gara ha sancito la non ammissibilità di varianti progettuali. Pertanto, proponendo una struttura integralmente in legno, il raggruppamento aggiudicatario ha introdotto una tipologia strutturale radicalmente diversa rispetto a quella del progetto definitivo e la sua offerta doveva essere esclusa.Soluzioni migliorative e modifiche del progetto
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato tale motivo, confermando l’indirizzo della propria giurisprudenza in tema di distinzione tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara, citando la propria pronuncia n. 2873 del 3 maggio 2019: “in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.” La sentenza offre una serie di riferimenti giurisprudenziali:- per una disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto a base di gara: sez V, n. 6121 del 26 ottobre 2018;
- sulla non fattibilità tecnica della soluzione progettuale dell’offerente a causa della previsioni di varianti non consentite: sez. V, n. 1749 del 18 marzo 2019.

