Edilizia
Quando sono validi i tetti al subappalto?
In casi specifici, come le opere superspecialistiche, non può essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione alla natura particolare delle prestazioni da svolgere
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Il Tar Lazio, Sez. Terza, nella sentenza n. 1575 dell’8 febbraio 2021, precisa che i tetti al subappalto sono validi solo per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Le norme della direttiva 2014/24, dichiarate dalla Corte di Giustizia Ue in contrasto con l’art. 105 d.lgs. 50/2016, trovano infatti applicazione esclusivamente agli appalti che abbiano un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, pari o superiore alle soglie dallo stesso individuate, come periodicamente revisionate ai sensi dell’art. 6 della stessa direttiva.
Subappalto di lavori OS4 consentito dal disciplinare di gara
Il Tar si è pronunciato sul ricorso di una società che aveva partecipato, in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di installazione di impianti ascensori in edifici Ater. L’appalto era stato aggiudicato operatore economico singolo che si era avvalso dell’attestazione Soa di un’impresa ausiliaria, per raggiungere i requisiti di qualificazione (Classifica IV) nella categoria prevalente OG1, dichiarando di voler subappaltare tutti i lavori della categoria OS4 per i quali non era qualificata, in applicazione della clausola del disciplinare di gara che consentiva la possibilità di affidare in subappalto la totalità delle prestazioni contrattuali afferenti a tale categoria scorporabile. Secondo la ricorrente, tale clausola e i relativi atti applicativi sarebbero illegittimi in quanto, sebbene la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia rilevato il contrasto con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali che prevedono limiti generali al subappalto, dovrebbe ritenersi ancora vigente la previsione dell’art. 105 comma 5 del d.lgs. 50/2016 che vieta di subappaltare in misura superiore al 30 % le opere super-specialistiche (Sios), tra cui rientra la OS4.L’art. 105 Codice dei Contratti e la direttiva 2014/24
La sentenza ricorda, in primo luogo, che l’art. 105 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti è stato oggetto della procedura di infrazione 2018/2273, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia e conclusasi con la dichiarazione che la direttiva 2014/24 dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi. La giurisprudenza italiana ha recepito le indicazioni della Corte comunitaria stabilendo che:- la norma del Codice dei Contratti pubblici che pone un limite generale all’utilizzo del subappalto che prescinda dal settore economico interessato, dalla natura delle prestazioni e dall’identità dei subappaltatori, deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario (in particolare, l’art. 71 della direttiva 2014/24), per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (Cons. di Stato, sez. V, n. 8101 del 17 dicembre 2020);
- tuttavia, in casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto come quelle riguardanti le opere superspecialistiche, non può essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione alla natura particolare delle prestazioni da svolgere, come prevede l’art. 63, paragrafo 2, della direttiva Ue n. 2014/24. Quest’ultimo stabilisce infatti che (anche) nel caso di appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente (Tar Toscana, n. 898 del 9 luglio 2020).