Edilizia
Titolo edilizio, quando l’impugnazione da parte di terzi è tardiva?
Consiglio di Stato: chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l'onere di esercitare sollecitamente l'accesso documentale agli atti del procedimento edilizio
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7887 del 10 dicembre 2020, prende in esame il diritto di terzi ad impugnare un titolo edilizio. Chiarendo che “costituisce onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio il sollecito esercizio dell’accesso documentale” per evitare che il ricorso sia dichiarato tardivo.
Il fatto: ricorso contro una Dia per ristrutturazione edilizia
Due comproprietari di un fabbricato a uso residenziale avevano presentato ricorso contro una serie di titoli edilizi rilasciati, o comunque validati, per interventi eseguiti su due immobili su un terreno confinante. Gli interventi contestati attenevano sia ad un corpo di fabbrica principale, sia ad un manufatto allo stesso accessorio, originariamente adibito a legnaia. E si erano concretizzati in una ipotizzata ristrutturazione, realizzata attraverso demolizione e successiva ricostruzione, con vari adeguamenti progettuali alla copertura e alla allocazione. Il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva dichiarato inammissibile, in parte respinto, il ricorso avverso la Dia riferita alla legnaia, in quanto riteneva corretta la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, seppure con gli adattamenti apportati in sede ricostruttiva al locale legnaia, riducendone la volumetria attraverso la modifica della tipologia di copertura.La sentenza: per la tardività del ricorso rileva la percezione dell’effetto lesivo dell’intervento contestato
Il Consiglio di Stato, in merito alla tardività del ricorso, rileva che “ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio, anche non espresso, quale la Dia (oggi Scia) da parte di terzi, rileva la percezione dell’effetto lesivo, la quale a sua volta si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo edilizio per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero, come nel caso di specie, in relazione al suo contenuto specifico (ad esempio, per eccesso di volumetria assentita o per violazione delle distanze minime tra fabbricati).” Il momento da cui computare i termini per la decadenza di un ricorso nell’ambito dell’attività edilizia, è dunque individuato, secondo la giurisprudenza, a seconda dei casi, quando il ricorrente prende coscienza del danno:- nell’inizio dei lavori, ove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area di interesse (l’an dell’edificazione);
- nel completamento e grado di sviluppo dell’opera, tali da renderne palese l’esatta dimensione e la finalità, quando si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.).

