Edilizia

Titoli edilizi dell’ex: il coniuge separato può accedervi

A scopo difensivo si può accedere alle richieste di permesso di costruire in sanatoria e ai relativi allegati tecnico/amministrativi e progettuali presentati dall’ex coniuge
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Titoli edilizi dell’ex: il coniuge separato può accedervi

L’esigenza di regolamentazione dei rapporti, anche economici, con l’ex coniuge vale a fondare il diritto ad accedere ai titoli edilizi in quanto manifestazione di esigenze difensive. È quanto chiarito dal TAR Marche, Sez. II, sent., 15 febbraio 2025, n. 103.

Titoli edilizi ex coniuge: il caso analizzato

Il giudizio di cui alla sentenza in commento origina dalla richiesta di accesso agli atti formulato riguardo ai titoli edilizi presentati dall’ex coniuge. La richiesta originava dalla produzione nel giudizio di separazione di documentazione fiscale apparentemente non corretta. L’accesso ai documenti era necessario per agire in giudizio nei confronti dell’ex coniuge al fine di regolamentarne i rapporti, anche economici.

Il Comune, tuttavia, riscontrava in maniera parziale l’istanza di accesso, difettando le richieste di permesso di costruire in sanatoria e dei relativi allegati tecnico/amministrativi e progettuali.

L’istante presentava una seconda istanza, debitamente motivata, volta ad ottenere l’accesso alla documentazione ritenuta mancante. Il Comune non rispondeva, così determinando la formazione di un silenzio-rigetto, impugnato nel giudizio di cui alla sentenza in commento. Il TAR adito, accertato il diritto del ricorrente, ha poi ordinato al Comune di consentire l’accesso agli atti amministrativi richiesti.

Quali presupposti per l’accesso?

La vicenda in commento è di interesse in quanto affronta temi trasversali nel diritto di accesso ai documenti amministrativi. In termini generali, infatti, non è possibile accedere indiscriminatamente a tutti i documenti dell’amministrazione. A prescindere da esigenze di riservatezza e segretezza, l’istante deve dimostrare di avere “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, così come previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990. Tale interesse vale quale condizione legittimante l’accesso.

Si tratta di un interesse che è connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti oggetto dell’istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente, nei confronti del richiedente o devono, comunque, risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima.

L’accesso a scopo difensivo

La ratio che ha portato all’accoglimento della pretesa dedotta in giudizio si rinviene nel riconoscimento dell’accesso agli atti quale strumento propedeutico alla miglior tutela delle ragioni dell’istante. Si tratta, in altre parole, del cd. accesso difensivo. Tale figura ricorre ogni qualvolta l’istante abbia bisogno di documenti nel possesso dell’amministrazione per curare ovvero difendere i propri interessi giuridici. A tale diritto di accesso per esigenze difensive non si possono opporre interessi contrapposti, poiché il legislatore ha operato ab origine una valutazione di prevalenza in favore dell’istante.

Ciò non significa che, nel valutare l’accesso, si debba sindacare, nel merito, la fondatezza delle ragioni da “curare” ovvero “difendere”, nonché dalla rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall’interessato. Tali valutazioni sono rimesse esclusivamente nell’ambito del relativo giudizio di merito che si potrà eventualmente avviare sulla scorta della documentazione ostesa.

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