Edilizia

Permesso di costruire per tettoie e verande rimovibili? In Sicilia non serve

CGA Regione Siciliana: un'opera di dimensioni inferiori a 50 mq, non realizzata in muratura, laterizi e leganti cementizi, è considerata "precaria" a prescindere dal suo utilizzo
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Permesso di costruire per tettoie e verande rimovibili? In Sicilia non serve
Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, con la sentenza n. 275 del del 23 ottobre 2020, interviene sulla nozione di precarietà di verande e tettoie. Se si utilizzano determinati materiali che le rendano di “facile rimozione”, le opere possono essere realizzate senza alcuna autorizzazione.

Il fatto: ampliamento di tettoia su terrazzo

Un Comune aveva rilasciato l’autorizzazione edilizia per la chiusura di una veranda coperta, per la realizzazione di modifiche interne e di una tettoia amovibile sul terrazzo al settimo piano di un palazzo. La tettoia era costruita in legno, coperta con tegole e ancorata al pavimento con piastre in acciaio, con superficie coperta di 14,06 metri quadri (m 3,70 x 3,80), e altezza di 2,70 metri. Successivamente, la tettoia veniva ampliata fino a 25,08 metri quadri, con una Scia in variante. Ma l’Ufficio tecnico del Comune aveva imposto di riportare la situazione a quella precedentemente autorizzata, a causa della mancata autorizzazione del Genio Civile per le opere in zona a rischio sismico. Il proprietario dell’immobile aveva presentato ricorso sostenendo di aver rispettato quanto disposto dall’art. 20 della Legge Regionale n. 4 del 16 aprile 2003 per quanto riguarda:
  • il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell’immobile, asseverati dalla relazione del professionista abilitato alla progettazione, presentata congiuntamente alla Scia (comma 2);
  • l’esenzione dell’opera dal permesso di costruire, in quanto non superiore a 50 metri quadri (comma 4);
  • la validità della regolarizzazione dell’opera già realizzata anche per quanto riguarda l’autorizzazione in zona a rischio sismico di competenza del Genio civile (comma 5).

La sentenza: la valutazione della precarietà di un’opera riguarda metodi e materiali, non funzioni e durata

Premettendo che l’articolo 20 della Lr n. 4/2003 rimane valido anche dopo il recepimento del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) da parte della Regione, in quanto legge speciale, i giudici hanno confermato che, limitatamente alla Regione Siciliana, le chiusure di terrazze e verande di superficie inferiore a 50 metri quadri, non necessitano di autorizzazione o di concessione. Purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma e purché si tratti di strutture “precarie”, cioé “tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione“. La testuale lettura della norma – si legge nella sentenza – induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere per poterle qualificare come precarie. La “precarietà evidentemente non può consistere nella mancanza di idonei “meccanismi di ancoraggio” atti a garantire la stabilità  di dette strutture in situazione di sicurezza. La giurisprudenza ha chiarito che essa è data dalla combinazione sistemica del materiale e del metodo applicativo utilizzati. Combinazione che deve consentirne, almeno virtualmente (e dunque nella previsione progettuale), lo smontaggio (o comunque l’asportazione) senza distruzione dei componenti mobili e senza ricorso alla demolizione delle parti fisse alle quali sono ancorate.

La nozione di ‘precarietà’ è legata a quello di ‘facile rimovibilità’

Per le opere realizzate secondo il disposto dell’art. 20 della Lr n. 4/2003, la nozione di “precarietà” è ancorata esclusivamente al concetto di “facile rimovibilità” (e non anche a quelli di “funzionalità  occasionale”, di “destinazione urbanistica” e/o di “instabilità  strutturale”, “stagionalità” o “temporaneità). Pertanto ne restano escluse – pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla chiusura di terrazze e dalla copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) o aperti almeno da un lato – le strutture in muratura o in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati) e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo. Negli altri casi, una struttura utilizzata anche stabilmente, può essere considerata precaria e non richiedere alcun permesso per la realizzazione.

Nessuna deroga in materia urbanistica e di sicurezza

Tuttavia, la norma regionale non introduce alcuna deroga a disposizioni diverse da quelle urbanistiche e, in particolare, a quelle in materia di sicurezza. Tra queste ultime rientrano, certamente, quelle che richiedono la denuncia al Genio civile o, nelle zone sismiche, la previa autorizzazione. Per questo motivo, l’ampliamento della tettoia è stato giudicato illegittimo. Ma solo perché la collocazione dell’immobile in zona a rischio sismico elevato richiedeva l’autorizzazione del Genio Civile.
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