Edilizia
Permesso di costruire per tettoie e verande rimovibili? In Sicilia non serve
CGA Regione Siciliana: un'opera di dimensioni inferiori a 50 mq, non realizzata in muratura, laterizi e leganti cementizi, è considerata "precaria" a prescindere dal suo utilizzo
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Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, con la sentenza n. 275 del del 23 ottobre 2020, interviene sulla nozione di precarietà di verande e tettoie. Se si utilizzano determinati materiali che le rendano di “facile rimozione”, le opere possono essere realizzate senza alcuna autorizzazione.
Il fatto: ampliamento di tettoia su terrazzo
Un Comune aveva rilasciato l’autorizzazione edilizia per la chiusura di una veranda coperta, per la realizzazione di modifiche interne e di una tettoia amovibile sul terrazzo al settimo piano di un palazzo. La tettoia era costruita in legno, coperta con tegole e ancorata al pavimento con piastre in acciaio, con superficie coperta di 14,06 metri quadri (m 3,70 x 3,80), e altezza di 2,70 metri. Successivamente, la tettoia veniva ampliata fino a 25,08 metri quadri, con una Scia in variante. Ma l’Ufficio tecnico del Comune aveva imposto di riportare la situazione a quella precedentemente autorizzata, a causa della mancata autorizzazione del Genio Civile per le opere in zona a rischio sismico. Il proprietario dell’immobile aveva presentato ricorso sostenendo di aver rispettato quanto disposto dall’art. 20 della Legge Regionale n. 4 del 16 aprile 2003 per quanto riguarda:- il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell’immobile, asseverati dalla relazione del professionista abilitato alla progettazione, presentata congiuntamente alla Scia (comma 2);
- l’esenzione dell’opera dal permesso di costruire, in quanto non superiore a 50 metri quadri (comma 4);
- la validità della regolarizzazione dell’opera già realizzata anche per quanto riguarda l’autorizzazione in zona a rischio sismico di competenza del Genio civile (comma 5).