Il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 7601 del 30 novembre 2020, puntualizza i criteri per stabilire se una tettoia è una
pertinenza o una nuova costruzione per cui è necessario il permesso di costruire.
Il fatto: tettoia abusiva in area protetta
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina, aveva respinto il ricorso per l’annullamento di un’ordinanza comunale di
sospensione dei lavori e demolizione di una tettoia, posta in aderenza all’abitazione, di mt 7.50 per 4.00 ed altezza di mt. 2,20, considerata un’opera esterna per la cui realizzazione è richiesto il permesso di costruire.
Secondo il Tar, in considerazione delle
caratteristiche del manufatto, del materiale utilizzato per la realizzazione, dell’ubicazione e del suo utilizzo, la tettoia aveva carattere di stabilità. E non poteva essere considerata una mera pertinenza, essendo idonea ad un’utilizzazione autonoma. Inoltre, l’opera insisteva su una
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in area protetta. E il ricorrente non aveva dato in modo persuasivo la dimostrazione che la sua realizzazione fosse anteriore al 1967.
La parte appellante contestava la sentenza del Tar, sostenendo che non vi sarebbe stata la necessità di alcuna previa concessione edilizia, trattandosi di
manufatti costituenti pertinenze rispetto al fabbricato destinato a residenza, e che la realizzazione delle opere sarebbe risalente nel tempo e, comunque, in epoca anteriore al 1967.
La sentenza: una tettoia con nuovo volume e alterazione della sagoma non è pertinenza
Il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, ormai consolidata, ai fini edilizi la realizzazione di una tettoia non costituisce un intervento di natura pertinenziale qualora sia realizzato un
nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un’opera qualsiasi che ne
alteri la sagoma, come una tettoia.
Una tettoia, infatti, è parte di un manufatto principale, rappresentando un mero prolungamento di parte di esso, e non costituisce quindi una pertinenza, la quale presuppone l’esistenza di un bene autonomo, anche se accessorio, rispetto a quello principale.
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato sottolinea che il
carattere pertinenziale delle opere contestate è comunque
escluso dall’apprezzamento delle stesse dimensioni della tettoia, posta in aderenza all’abitazione, e conferma le valutazioni del Tar circa le caratteristiche del manufatto, del materiale utilizzato per la realizzazione, dell’ubicazione e del suo utilizzo, che portano a ritenere che la tettoia in questione abbia
carattere di stabilità.
Demolizione e epoca della realizzazione
Per quanto riguarda l’
ordine di demolizione della tettoia, il principio generale è quello ribadito dalla sentenza n. 9-2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il decorso anche di
un lungo tempo non è idoneo a far perdere il potere dell’Amministrazione di provvedere in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di sanatoria “extra ordinem”, non potendo la distanza temporale tra l’abuso e la sua repressione giustificare la formazione di un legittimo affidamento.
Sull’
epoca della realizzazione della tettoia, essendosi la parte ricorrente limitata ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un soggetto, di cui non è neppure specificata la qualità, in cui si afferma che le opere sanzionate con l’ingiunzione sono state edificate in epoca anteriore al 1967,
non vi sono dimostrazioni certe circa l’epoca della realizzazione delle opere.
In Conclusione, alla luce delle predette argomentazioni, il Consiglio di Stato ha
respinto l’appello in quanto infondato.