Edilizia

Tettoia, pergolato e verande: analisi degli accessori edilizi minori

Un breve riepilogo sui manufatti più utilizzati dagli italiani al fine di migliore il godimento delle aree esterne pertinenziali
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Tettoia, pergolato e verande: analisi degli accessori edilizi minori

Tettoia, pergolato e verande, normalmente considerati accessori edilizi minori, sono, in realtà, da annoverare, a buon diritto, tra le strutture che più di frequente vengono realizzate all’interno delle abitazioni private, al fine di migliorare lo sfruttamento delle aree esterne delle stesse.

Tralasciando volutamente, per esigenze di sintesi, la trattazione degli aspetti condominiali legati alla posa in opera di tali manufatti, cercheremo di darne una nozione precisa al fine di coglierne appieno le differenze e le analogie, ove esistenti, ed individuare il regime edilizio abilitativo eventualmente necessario per poter procedere, in tranquillità, alla loro installazione.

Le definizioni: la differenza tra tettoia e pergolato

Premesso che la principale distinzione tra questi due tipi di accessori risiede nel carattere stabile, e, dunque, permanente o meno della copertura, il passaggio dal pergolato alla tettoia è davvero breve.

Quanto alla nozione di pergolato, nell’assenza di una chiara fonte testuale o normativa, possiamo rifarci, per orientarci agevolmente, alla giurisprudenza elaborata negli anni in maniera costante dalla Cassazione Penale.

Quest’ultima, con la Sentenza n. 23183 del 23 maggio 2018, ha precisato che la diversità strutturale tra le due opere consiste nel fatto che, mentre il pergolato è, tipicamente, una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed ha la funzione essenziale di creare ombra, la tettoia, proprio per il tipo di copertura che la riveste, può essere utilizzata anche come riparo stabile dagli agenti atmosferici.

Anche il Consiglio di Stato, ha sposato questa impostazione ed ha definito il pergolato come manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare ombra per le superfici di dimensioni contenute (Cons. di Stato, n. 306/2017).

Discorso diverso per la tettoia che, per come si ricava dal Regolamento Edilizio Tipo Nazionale, può essere definita come un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto, sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Mentre, però, il pergolato che abbia le caratteristiche individuate, viene pacificamente ricompreso nel Glossario dell’edilizia libera, non necessitante di titoli abilitativi, anche secondo la citata pronuncia della Corte di Cassazione, per la tettoia il discorso è più complesso.

In particolare, infatti, posto che essa integra gli estremi di una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e.1), implica ordinariamente, per caratteristiche strutturali di stabilità ed infissione nel terreno, trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinate al rilascio del permesso di costruire (art. 10 comma 1 DPR 380/01).

La specificità delle verande

A testimoniare, poi, quanto sia particolare la fattispecie della veranda, di seguito riportiamo una recente pronuncia del massimo Collegio amministrativo che è, invero, piuttosto innovativa.

La veranda, nell’accezione comune, è, infatti, definita come locale o spazio chiuso su tutti i lati da superfici vetrate con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente removibili, che, in quanto determinante uno stabile aumento di volumetria ed una modifica del prospetto dell’edificio, necessita del titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 469/2022, ha, invece, introdotto una differenziazione:

  • laddove la chiusura di un balcone, di un portico o di altra superficie pertinenziale ad un’abitazione privata, determini un aumento di volumetria e, dunque, un nuovo ambiente, vivibile con caratteristiche permanenti, occorre sempre dotarsi del permesso di costruire;
  • viceversa, ove la citata chiusura sia unicamente destinata a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, ovvero sia di modesta entità, destinata, ad esempio, a contenere un impianto tecnico, non occorre munirsi del predetto titolo abilitativo.
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