Edilizia

Sì alle tende retrattili a servizio degli esercizi commerciali anche nei centri storici

Non conta la grandezza della tenda ma la sua funzione temporanea e le caratteristiche di amovibilità
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Sì alle tende retrattili a servizio degli esercizi commerciali anche nei centri storici

Con l’arrivo della bella stagione gli esercizi commerciali cercano di attrarre i clienti con i posti all’aperto. Inoltre, negli ultimi anni, specie dopo la pandemia e le restrizioni imposte nel poter stare all’interno dei locali, si sono moltiplicate le strutture poste all’esterno. Per realizzare queste opere occorre però non solo rispettare la normativa nazione ma anche – e soprattutto – quella regionale, spesso più restrittiva poiché posta a tutela di zone di particolare pregio storico, architettonico o di borghi o dei centri storici. Un caso recente su questa tematica riguarda in particolare le tende retrattili: lo ha affrontato il TAR Campania, e deciso con la sentenza n. 983 datata 7 febbraio 2024.

Tende retrattili: il caso

Teatro della vicenda è una nota pizzeria del centro storico di Napoli, presso la quale i vigili urbani del Comune partenopeo, a seguito di un sopralluogo, hanno accertato che due manufatti sono stati realizzati in violazione della normativa urbanistica-edilizia in vigore. Nello specifico si tratta di due tende retrattili di differente grandezza, la prima di 8 metri e la seconda di 5 metri, utilizzate nelle ore di giorno per proteggere i clienti dal sole e poste a copertura dei tavolini e delle sedie antistanti il locale.

Accertata tale violazione viene quindi comminato alla pizzeria un provvedimento comunale con il quale si intima la rimozione delle due tende, realizzate in aggetto sullo spazio pubblico ed in violazione della legge regionale n. 16/2004, posta a tutela dei centri storici. La norma violata è quella prevista dall’articolo 49 comma 22, il quale stabilisce che: “Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l’installazione di apparecchi dì condizionamento d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi”.

La decisione del TAR Campania

Il titolare della pizzeria decide quindi di impugnare il provvedimento facendo ricorso al TAR. In particolare le sue difese si basano sul presupposto che l’opera realizzata non può in alcun modo essere considerata una nuova costruzione.

Si tratta infatti di due semplicissime tende di tela con bracci retrattili, appoggiate immediatamente sopra la porta di ingresso dei locali, dunque non sulla facciata del fabbricato, al di sotto dei vani contenenti i motori dei climatizzatori, ed utilizzate in modo temporaneo, solo per riparare i tavolini ivi presenti. È evidente quindi che tali caratteristiche non sono idonee a determinare una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” tale da richiedere il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Il Comune di Napoli, nel costituirsi nel giudizio, afferma invece che è evidente che la tenda così come realizzata consiste in un’opera nuova che ha una valenza autonoma. Tra l’altro lo stesso titolare della pizzeria, nel richiedere nel 2022 un “Permesso per utilizzo temporaneo spazi emergenza covid”, aveva espressamente indicato nella relazione accompagnatoria che non sarebbero state installate né mantovane, né chiusure laterali in PVC. Ne consegue che la pizzeria aveva solo avuto l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale con tavoli e sedie, ma non ad apporre alcuna tenda a copertura dello spazio.

Nessuna lesione del decoro del centro storico

Come anticipato ad inizio articolo, spesso la normativa regionale prevede ulteriori limitazioni e restrizioni rispetto a quella nazionale. Nel caso in esame, la legge regionale campana ha previsto una tutela rafforzata del decoro dei centri storici vietando “l‘inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi”.

Sulla scorta di tale previsione normativa, i giudici del TAR hanno quindi soffermato la loro attenzione nell’indagare se la tenda retrattile in questione possa rappresentare l’elemento aggiuntivo paventato dalla legge regionale citata.

Nella motivazione della sentenza i giudici hanno quindi dettato i criteri secondo i quali un corpo estraneo alla struttura di un fabbricato possa pregiudicare il decoro architettonico dei centri storici. Per soddisfare tale requisito occorre che “l’elemento aggiuntivo abbia caratteristiche ed effetti di perdurante e stabile immutazione, che postulano a monte la stabilità e fissità della consistenza materiale impattante, nonché, contestualmente, la sua proiezione nello spazio – tempo”.

Nel caso in esame, quindi, la tenda risulta pressoché nulla, ovvero di ridottissimo rilievo urbanistico, per tutto il tempo in cui resta arrotolata nelle due bacchette che la contengono e che sono meramente appoggiate al muro, mentre, quando la tenda è aperta, non è ancorata né all’edificio né al suolo. Inoltre la funzione della stessa è, da un punto di vista temporale, circoscritta a riparare gli astanti dal sole, essendo pacifica l’esclusione del suo utilizzo in caso di pioggia, poiché realizzata in tessuto permeabile.

Accolto quindi il ricorso ed annullato il provvedimento comunale.

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