Edilizia

Superbonus sismico, quando non serve la classificazione ante e post operam?

Quando è necessaria la classificazione sismica ante e post operam? Risponde la Commissione di Monitoraggio del CSLP
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Superbonus sismico, quando non serve la classificazione ante e post operam?

La Commissione di Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emesso un terzo documento in merito all’applicazione del Superbonus (con specificazioni riguardanti quello che potrebbe chiamarsi Superbonus sismico).

Domanda: obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni

Gli allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture n. 329 del 6 agosto 2020 hanno introdotto la possibilità, per i professionisti incaricati, di asseverare interventi che non producano alcuna riduzione di classe di rischio sismico (opzione “nessuna classe”) in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito con Legge 77/2020.
Gli allegati al citato Decreto sono i soli cui fare riferimento per tutte le pratiche di sisma bonus, indipendentemente dal livello di agevolazione fiscale cui si vuole fare riferimento.

In quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post operam?

Come devono comportarsi i professionisti nella redazione delle asseverazioni?

Risposta della Commissione di monitoraggio

Ambito:  demolizione e ricostruzione, asseverazione, allegato B, metodo semplificato

I moduli allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329 dell’agosto 2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati all’originario decreto sulla classificazione del rischio sismico, decreto Ministero infrastrutture n.58/2017, riportano l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam), con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione.

L’allegato “A” al DM 329/2020 individua con chiarezza i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio (ex ante ed ex post), che richiede generalmente una attività diagnostica più o meno estesa in relazione al livello di conoscenza che si intende raggiungere, possa essere fatta in modo semplificato, ovvero essere addirittura omessa; i casi, rispettivamente, sono:

  1. edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’allegato A al DM 58/2017
  2. edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni.

In questo ultimo caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio “ex ante” né quella “ex post”, quando si eseguano specifici interventi confortativi indicati all’interno dell’allegato “A”, assicurando comunque, eseguiti detti interventi, la riduzione di una classe di rischio.

Nella norma vigente esiste, quindi, già un caso (il b. che precede) che conduce, di fatto, ad una deroga nella compilazione dei moduli contenuti negli allegati al decreto 329/2020.

Quando non serve la classificazione del rischio per l’applicazione del Suporbonus sismico

La Commissione ritiene che, inoltre, tenuto conto delle modifiche al DPR 380/2001 che hanno ricondotto le attività di demolizione e ricostruzione nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, e del decreto legge 34/2020 che, all’art. 119 comma 4, ammette alle agevolazioni fiscali del Supersismabonus 110% (o Superbonus sismico) interventi strutturali senza obbligo di raggiungere i traguardi prestazionali previsti dalle previgenti leggi in materia, si presentino alcuni casi in cui non sia necessaria l’attribuzione di classe di rischio. In particolare quando :

  • viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
  • si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio.
  • si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
  • nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante”.

Interventi trainanti  e Superbonus sismico

L’indirizzo operativo di cui sopra è coerente con il dettato e lo spirito delle norme tecniche. Ed attua una oggettiva e dovuta semplificazione tesa ad incentivare la diffusione di interventi strutturali ”trainanti”, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico. Senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.

 

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