Superbonus 110%: gli immobili non residenziali sono esclusi?
La Circolare 24/E del 8 agosto 2020 della Agenzia delle Entrate limita in linea generale il Superbonus 110% ai soli edifici residenziali, come indicato al corrispondente punto 2 (Ambito oggettivo). L’art. 119 del decreto rilancio, D.L. 34/2020, però non fa alcuna menzione alla limitazione relativa ai soli edifici residenziali.
Qual è la base normativa o la ratio legis a supporto dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che gli immobili non residenziali sono esclusi?
Per l’Agenzia delle Entrate gli edifici a destinazione non residenziale sono compresi solo se la destinazione dell’edificio in questione è prevalentemente residenziale, ossia quando “… la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni” (Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 agosto 2020)
Occorre considerare che l’accesso ai benefici fiscali previsti dall’Ecobonus per gli edifici non residenziali è stato un tema molto controverso che ha sempre visto l’Agenzia delle Entrate pronunciarsi per l’esclusione. Attraverso la Risoluzione 34/E del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha dovuto rivedere le proprie posizioni.
Il motivo? A seguito di pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che davano ragione ai ricorrenti ed invalidavano le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito della esclusione dell’Ecobonus su immobili non residenziali.
La risoluzione 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus 110%
La Risoluzione 34/E/2020 afferma quanto segue:
«Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune sentenze, affermando il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, …, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (cfr. Sez. V, nn. 19815 e 19816 depositate il 23 luglio 2019) ovvero “su edifici riassegnati ai soci” (cfr. Sez. V, n. 29163 depositata il 12 novembre 2019) ».
è sempre la Risoluzione 34E/2020 a specificare che:
«I giudici di legittimità, nel motivare il suddetto principio, hanno osservato che “la ratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.”».
Per la Suprema Corte non è rilevante come venga generato il risparmio energetico
Quindi, per la Suprema Corte non vi è dubbio che il risparmio energetico non abbia “colore”, non rilevando affatto come esso venga generato.
A conclusione della Risoluzione 34E/2020, l’Agenzia delle Entrate riporta che «Alla luce della disciplina sopra richiamata, emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.», con la naturale conseguenza che «Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni ».
Il parere dell’Avvocatura di Stato
L’Avvocatura dello Stato, come riportato nella Risoluzione 34E/2020 “esprime riconosciuta condivisibilità di tali affermazioni di principio” della Suprema Corte, ossia che «la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”».
Poca chiarezza sul Superbonus 110%: il ricorso legale è dietro l’angolo?
Dinnanzi ad una così chiara presa d’atto non si comprende quindi cosa abbia portato l’Agenzia delle Entrate a ritornare sui suoi passi con la Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, ossia a soli 44 giorni dalla Risoluzione 34E/2020.
Cos’é cambiato nel mentre?
Questo modo di agire non fa altro che agevolare il conflitto legale. Non dovremmo stupirci se tra un anno o due la Suprema Corte tornerà a pronunciarsi per ribadire quanto già contenuto nelle citate pronunce della Risoluzione 34/E/2020, ossia che la ratio legis, che sta alla base dell’incentivazione all’efficientamento energetico del vetusto patrimonio edilizio italiano, prescinde dalla natura oggettiva o soggettiva dell’immobile.
A prevalere è l’interesse pubblico: incremento del risparmio energetico, con le naturali conseguenze di minore dipendenza energetica da fonti energetiche non rinnovabili e riduzione dell’impatto ambientale.
Dinnanzi ad una situazione così delicata, che comporta l’esclusione di una parte non trascurabile del patrimonio edilizio nazionale, deve essere la politica a richiamare con forza la ratio legis che sta alla base del provvedimento del Superbonus 110%, tale da dare precise indicazioni affinché l’Agenzia delle Entrate aderisca allo spirito della Risoluzione 34E/2020 anche in materia di Superbonus.
In alternativa, attendiamoci tanti ricorsi in sede legale.

