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Superbonus 110%, stesso edificio ma differente classe energetica: requisiti e carenze da sanare

Il requisito principe per accedere al Superbonus 110% è il cosiddetto “salto di due classi energetiche”. Ma non sarebbe stato più logico porre come requisito la riduzione dell’indice di prestazione energetica? Vediamo perché
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Superbonus 110%, stesso edificio ma differente classe energetica: requisiti e carenze da sanare

Il requisito principe per accedere al Superbonus 110%, ma non il solo, è il cosiddetto “salto di due classi energetiche”. In genere i software in circolazione consentono di utilizzare due diversi metodi di calcolo delle superfici disperdenti: dimensioni nette interne o dimensioni lorde esterne, ma il risultato dell’assegnazione della classe energetica non è affatto univoco.

Ogni professionista che si occupi di analisi energetiche dà per scontato che l’attestato di Prestazione Energetica (APE), se frutto di un rilievo attento e scrupoloso, porti ad un risultato affidabile sia del calcolo dell’indice di prestazione energetica globale, che della classe energetica dell’edificio oggetto di attestazione.

Ma è proprio vero che il software calcoli una classe energetica univoca?

Chiariamo subito che la classe energetica dell’edificio non è certamente il miglior parametro per esprimere l’efficienza energetica di un edificio, in quanto non indica il fabbisogno energetico standard dell’edificio, ma solo in che fascia di fabbisogno si colloca. Per contro, il parametro che definisce bene il fabbisogno energetico standard dell’edificio è il cosiddetto Indice di Prestazione Energetica, che indica quanta energia primaria consuma l’edificio annualmente, in condizioni standard, per ogni metro quadrato di superficie utile dell’edificio stesso.

Sarebbe stato quindi assai più logico che il legislatore avesse posto come requisito di accesso al Superbonus 110% la riduzione dell’indice di prestazione energetica imponendo, ad esempio, una riduzione percentuale minima di tale parametro, anziché imporre il salto di due classi energetiche.

La classe energetica dell’edificio: definizione

A parte questa breve introduzione sulla inadeguatezza della scelta fatta dal legislatore, si vuole porre l’attenzione su come viene definita la classe energetica di un edificio. A definire il metodo di calcolo della classe energetica dell’edificio è il DM Linee Guida APE del 26 giugno 2015, che recita testualmente: “La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.”

Dello stesso autore leggi anche: Superbonus 110%: gli immobili non residenziali sono esclusi?

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento, come definiti nel DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.

Quindi, per definire la classe energetica dell’edificio occorre calcolare l’indice di prestazione energetica del cosiddetto edificio di riferimento.

Calcolo software dell’edificio di riferimento e carenza normativa

È dimostrato che la scelta del metodo di input delle superfici disperdenti, tra dimensioni interne o esterne, può condurre all’assegnazione di classi energetiche differenti, in quanto l’edificio di riferimento utilizzato dai software in commercio (ne sono stati testati diversi) cambia in base alla scelta effettuata. L’utilizzo di un metodo di input delle superfici disperdenti rispetto ad un altro ha impatto sul calcolo del contributo dei ponti termici, al fine di tenere conto delle discontinuità di dispersione rispetto alle dispersioni termiche lineari calcolate con le cosiddette trasmittanze correnti.

Come mai i produttori di software consentono due diversi metodi per l’input delle superfici disperdenti?

Si ritiene che la ragione sia da addebitarsi ad un carenza normativa, in quanto né il DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, né la UNI/TS 11300- parte 1, definiscono quale metodo utilizzare per il calcolo dell’edificio di riferimento: superfici interne; superfici esterne.

Ne consegue che in base alla scelta fatta dal progettista l’edificio di riferimento non sia lo stesso, conseguentemente la “scala di classi prefissate” indicata dal DM Linee Guida APE del 26 giugno 2015 non è la stessa per i due metodi di input messi a disposizione del progettista.

Ne consegue che in base alla scelta fatta dal progettista l’edificio di riferimento non sia lo stesso, conseguentemente la “scala di classi prefissate” indicata dal DM Linee Guida APE del 26 giugno 2015 non è la stessa per i due metodi di input messi a disposizione del progettista.

Vulnus normativo, presentazione di un caso di test

Per meglio comprendere la problematica dei due metodi di input delle superfici disperdenti, è stato preso in esame come edificio di test una unità immobiliare di un piano intermedio, come mostrato in figura seguente:

  1. Metodo 1: dimensioni interne
  2. Metodo 2: dimensioni esterne

superbonus 110 calcolo efficienza energetica edificio

 

In un primo caso è stato utilizzato come metodo di input delle superfici disperdenti le dimensioni interne (superfici nette) e nel secondo caso il metodo di input delle superfici disperdenti le dimensioni esterne (superfici lorde), con l’inserimento del contributo dei ponti termici (trasmittanze lineiche interne o esterne) coerente al metodo utilizzato, al fine del calcolo del fabbisogno di energia primaria e conseguentemente dell’indice di prestazione energetica.

Conclusioni: confronto tra i due metodi

Come si può osservare dalla figura seguente, lo stesso edificio assume due differenti classi energetiche in funzione del metodo di input delle superfici disperdenti selezionato, in un caso l’edificio assume la classe F e nell’altro la classe G.

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Si può notare che anche l’indice di prestazione energetica è diverso, in quanto il contributo delle perdite di trasmissione e degli apporti gratuiti sono dipendenti dalle superfici considerate. Se tale differenza può sembrare trascurabile nel caso in questione, così non è nel caso di edifici molto performanti, quali quelli della fascia delle classi A, in quanto pochi kWh/m2anno di differenza hanno incidenza percentuale elevata, rispetto al caso considerato.

Tale ambiguità è inaccettabile e potrebbe prestarsi a utilizzi al limite della legittimità.

Si ritiene pertanto necessario un pronunciamento del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere univoco il metodo di calcolo dell’edificio di riferimento e porre rimedio a questo vulnus normativo.

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