Subappalto vietato e offerta vincolata: cosa cambia con gli appalti ad alta intensità di manodopera?

La qualificazione fa la differenza. L’esclusione dalla categoria di “appalti labour intensive” o appalti ad alta intensità di manodopera può incidere su offerta, subappalto e criteri di aggiudicazione. Un caso concreto riaccende il dibattito.
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, affinché un contratto possa essere qualificato ad alta intensità di manodopera, con conseguente riconoscimento di obblighi specifici in alla stazione appaltante ed agli operatori economici è necessario che, alla luce degli atti di gara, il costo della manodopera abbia un’incidenza pari o superiore al 50% dell’importo totale stimato dell’appalto è quanto ritenuto dal TAR Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 9944 del 23 maggio 2025.
Il fatto
Venivano impugnati innanzi al TAR gli esiti della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo e aeroportuali per la movimentazione internazionale di valori.
In particolare, il ricorrente censurava l’offerta della controinteressata aggiudicataria siccome inferiore rispetto ai trattamenti salariali minimi stabiliti dal CCNL applicabile e, in ogni caso, poiché le attività ad oggetto del contratto (handling dei valori) sarebbero state svolte esclusivamente da subappaltatori.
Entrambe le censure, tuttavia, avevano quale presupposto il riconoscimento del carattere “ad alta intensità di manodopera” delle prestazioni ad oggetto del contratto. Il TAR Lazio, osservando come il costo della manodopera aveva un’incidenza pari al 4% del valore stimato dell’appalto, non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le censure proposte dal ricorrente.
I divieti conseguenti alle ipotesi di contratti labour intensive
Il riconoscimento della natura “ad alta intensità di manodopera” delle prestazioni ad oggetto del contratto conduce ad alcune conseguenze rilevanti, tanto per la stazione appaltante quanto per gli operatori economici.
In primis, vi è un obbligo di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’applicazione del “tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” nella ripartizione tra punti qualità e punti prezzo che caratterizza il criterio in parola (art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023).
In particolare, la stazione appaltante è tenuta ad operare nella documentazione di gara lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza esterna (art. 41, comma 14; art. 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008), mentre l’operatore economico ha l’obbligo di indicare, a pena di esclusione, nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza interna (art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023).
Tali obblighi sono funzionali a consentire una corretta verifica di anomalia dell’offerta, come accaduto nel caso di specie. In particolare, le giustificazioni dell’operatore sono ammesse solo con riguardo agli oneri della sicurezza interna e al costo medio del lavoro e non già in relazione al trattamento salariale minimoe ai costi per la sicurezza esterna.
Appalti ad alta intensità di manodopera: la nullità del subappalto
Ulteriore conseguenza della qualificazione di un appalto quale “ad alta intensità di manodopera” vi è la previsione ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023, di nullità del subappalto con cui sia affidata a terzi “la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente dei contratti ad alta intensità di manodopera”.
E, dunque, chiarisce il TAR con la sentenza in commento, è nullo solamente l’affidamento in subappalto della “prevalente esecuzione” delle lavorazioni oggetto del contratto solamente laddove questi rientri nelle ipotesi dei “dei contratti ad alta intensità di manodopera”.
Se l’appalto stipulato non è “ad alta intensità di manodopera”, non è colpito da nullità il subappalto, anche se relativo alla “prevalente esecuzione” delle lavorazioni oggetto del contratto.
Quali sono gli appalti labour intensive o ad alta intensità di manodopera?
Rilevante nel caso di specie è stata l’esclusione del servizio ad oggetto di gara dalla categoria dei contratti “ad alta intensità di manodopera” (cd. labour intensive).
L’individuazione del carattere dell’“alta intensità di manodopera” è rimessa, a fronte di specifiche indicazioni normative, in tutte quelle ipotesi in cui il costo della manodopera sia “pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi” (art. 2, comma 1, lett. e, all. I.1 d.lgs. n. 36/2023), ovverosia dell’importo stimato della gara (art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023).
In altre parole, dunque, perché l’appalto sia qualificato come labour intensive è necessario che, all’esito di un esame di calcolo oggettivo, sia raggiunta ovvero superata la proporzione tra il valore del costo della manodopera e l’importo stimato dell’appalto.