Edilizia

Sospensione dell’ordine di demolizione e condono: quando e come?

La Cassazione chiarisce quando il condono può essere rilasciato anche per gli immobili nelle aree tutelate
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Sospensione dell’ordine di demolizione e condono: quando e come?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 23647/2021) fa luce sui rapporti tra istanza di condono e sospensione dell’ordine di demolizione, con particolare riferimento agli immobili siti in zone sottoposte al vincolo paesaggistico.

Il caso

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che nel 2005 aveva condannato la proprietaria di un immobile per gli abusi edilizi realizzati su un fabbricato nel Comune di Forio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Alla condanna da parte del Tribunale, aveva fatto seguito l’ordine di demolizione del Procuratore della Repubblica. La proprietaria, aveva quindi presentato istanza di sanatoria edilizia in base alla legge sul condono del 2003. (L. n. 326/2003). Si era poi rivolta al giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione dell’ordine di demolizione del Procuratore della Repubblica proprio in virtù della avvenuta presentazione dell’istanza di condono.

La sospensione dell’ordine di demolizione

La sospensione dell’ordine di demolizione può essere disposta dal giudice dell’esecuzione quando viene documentata una situazione incompatibile con tale ordine, come è ad esempio la presentazione di un istanza di condono. Tuttavia, per evitare il moltiplicarsi di istanze di sanatoria meramente dilatorie, finalizzate a ritardare la demolizione dell’abuso, la giurisprudenza ha chiarito che la sospensione non viene concessa automaticamente per il solo fatto della avvenuta presentazione di un’istanza di condono. Spetta invece al giudice dell’esecuzione valutare:
  • se l’istanza di condono sarà verosimilmente accolta o se invece ci sono ragioni ostative al suo accoglimento,
  • e in che tempi il procedimento amministrativo di rilascio della sanatoria sarà concluso. Solo se i tempi di definizione del condono o della sanatoria si prospettano rapidi, il giudice dell’esecuzione potrà sospendere l’ordine di demolizione, in vista della definitiva revoca dello stesso una volta ottenuto il provvedimento che legittima l’intervento edilizio.

Condono in tempi brevi e D.L. 109/2018

Un passaggio delicato nella difesa del proprietario che chiede la sospensione dell’ordine di demolizione è quello di dimostrare che la sanatoria arriverà in tempi rapidi. Nel caso in esame, la difesa della ricorrente aveva invocato a tal fine l’applicazione dell’art. 25 del D.L. n. 109/2018 che impone ai Comuni di definire le istanze di condono entro termini brevi e predefiniti per legge. Tuttavia la Cassazione, nella sentenza in commento, ha chiarito che l’invocato articolo 25 D.L. n. 109/2018 riguarda esclusivamente gli “immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017” e non qualunque istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 326/2003. Nel caso di specie la ricorrente non aveva né allegato né provato che il proprio immobile rientrasse in quelli colpiti dal sisma del 2017. Mancava quindi la prova della verosimile conclusione dell’iter di sanatoria in tempi brevi.

Condono e vincolo paesaggistico

In ogni caso, a parere dei giudici della Suprema Corte, non era stato neppure possibile valutare se l’istanza di condono avrebbe avuto un esito positivo, o se esistevano invece motivi ostativi al suo rilascio. Infatti, l’immobile della ricorrente si trovava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In base al D.L. n. 269/2003 (convertito in L. n. 326/2003) il condono può essere rilasciato anche per gli immobili nelle aree tutelate solo quando:
  • gli “interventi siano di minore rilevanza ai sensi dei numeri 4,5, e 6 dell’allegato I dello stesso decreto,
  • e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo”.
Il richiamato allegato I n. 4,5,6 fa riferimento alle sole opere di restauro e risanamento conservativo ed alle opere di manutenzione straordinaria. Restano escluse quindi dal condono in area tutelata le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la ricorrente non aveva allegato elementi per valutare che l’intervento edilizio per il quale era stato richiesto il condono rientrasse negli interventi di minore rilevanza. I giudici non avevano quindi potuto effettuare la valutazione prognostica sull’esito dell’istanza di condono, indispensabile per concedere o meno la sospensione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la richiesta di sospensione della demolizione è stata definitivamente rigettata. Corte di Cassazione 23647/2021
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