Edilizia

Sopraelevazione in zona sismica: attenzione alla autorizzazione preventiva

La legge n. 9/1983 della Regione Campania sottopone sempre a autorizzazione la sopraelevazione in zona sismica, anche se ricadente in zone a bassa sismicità
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Sopraelevazione in zona sismica: attenzione alla autorizzazione preventiva

Per il rilascio del permesso di costruire relativo alla sopraelevazione di un immobile posto in una zona sismica serve la certificazione preventiva dell’Ufficio tecnico regionale quale condizione necessaria è quanto osservato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 4136 del 24 aprile 2023.

Il fatto

Il contenzioso in esame aveva ad oggetto l’annullamento del permesso di costruire rilasciato per oggetto la realizzazione di un tetto termico di copertura sul lastrico solare di un immobile ricadente in zona classificata sismica di tipo 2 (“zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti”).

I ricorrenti, proprietà di unità immobiliari sottostanti, censuravano il permesso di costruire rilasciato in favore del controinteressato poiché si trattava di vano abitabile la cui realizzazione sarebbe stata assentita in assenza della previa certificazione del competente Ufficio Tecnico Regionale, normativamente prescritta onde attestare l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico statico, in assenza di qualsivoglia autorizzazione sismica.

In primo grado il ricorso veniva respinto, ritenendo che l’intervento edilizio realizzato non fosse qualificabile quale sopraelevazione. Il Consiglio di Stato, tuttavia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

La sopraelevazione in zona sismica: attenzione anche alle norme regionali

Il thema decidendum si rivolgeva alla qualificazione dell’intervento come sopraelevazione, risultando così rilevante la disciplina prevista ai sensi dell’art. 90 d.P.R. n. 380/2001. La norma richiamata ammette la sopraelevazione di un piano dell’edificio in muratura quale innalzamento dell’edificio di un ulteriore piano ma a condizione che il titolo sia preceduto da una certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

In particolare, il Consiglio di Stato per ricondurre la realizzazione di un tetto termico all’interno della nozione di sopraelevazione ha valorizzato non solo il fatto l’altezza media del manufatto sarebbe di poco inferiore alla categoria dell’abitabilità e dal computo a fini urbanistici (come valorizzato a contrario in primo grado) ma la volumetria della costruzione, ritenuta significativa poiché è di circa 310 mc. (116 mq. di superficie coperta per h. 2,675).

In questo caso, allora, non potendosi ritenere l’intervento edilizio volto alla realizzazione di un mero vano tecnico, sarebbe stata necessaria la previa acquisizione dell’autorizzazione del Genio civile, che ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico.

 Nel caso di specie rilevavano altresì le norme regionali, cui occorre fare sempre riferimento. In particolare, la l.r. Campania n. 9/1983 sottopone sempre all’autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità, le sopraelevazioni di edifici ex art. 90 d.P.R. n. 380/2001. La competenza spetta ai Settori Provinciali del Genio Civile.

La sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 4136 del 24 aprile 2023 è disponibile qui di seguito in free download.

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