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Società in house e affidamento diretto, le Linee guida dell’ANAC

Strumento utile per le stazioni appaltanti. Il documento sarà adottato al termine della consultazione on line che scade il prossimo 15 marzo
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Società in house e affidamento diretto, le Linee guida dell’ANAC
L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha deliberato l’adozione delle Linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza” (articolo 192, comma 2, dl 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). L’obiettivo è fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta, nel caso di affidamento diretto a società in house. La disposizione prevede, infatti, un “onere motivazionale aggravato” che presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa. Il tutto, per dimostrare la convenienza economica e sociale dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato. In tal senso, si cerca di orientare gli enti interessati verso comportamenti conformi alla normativa vigente. Le Linee guida saranno adottate al termine della consultazione pubblica. Gli stakeholder potranno far pervenire le loro osservazioni, entro il 15 marzo 2021 alle ore 24.00.

ANAC e le società in house

Nel documento in consultazione, nel paragrafo dedicato alla “motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato”, l’ANAC ricorda che “l’articolo 192 del codice dei contratti pubblici stabilisce che la motivazione va resa nel provvedimento di affidamento”. Pertanto, si ritiene che le valutazioni effettuate potranno essere esplicitate nella determina a contrarre con cui si dispone di affidare il servizio alla società in house. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, interviene l’articolo 34, comma 20, del dl n. 179 del 2012. Il testo prevede che, al fine di assicurare la parità tra gli operatori e l’adeguata informazione alla collettività, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di una relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante. L’ANAC chiede agli stakeholder di “esprimere le proprie considerazioni in merito all’individuazione del primo atto utile in cui inserire la motivazione per l’affido del servizio alla società strumentale”.

Il servizio da affidare

Altro argomento di consultazione: la stazione appaltante accerta che i servizi da affidare siano presenti sul mercato. Per affidamenti rilevanti da un punto di vista economico o di durata, la stazione appaltante può affidarsi a consultazioni preliminari di mercato. Oppure ricorrere ad una struttura di supporto al RUP, di esperti interni o esterni. In tal senso, la consultazione si rende necessaria per verificare se esistono modalità alternative di verifica. Magari meno onerose in termini di tempi e costi, ma ugualmente efficaci. “Si ritiene necessaria la valutazione anche nelle ipotesi in cui il codice consente l’affidamento diretto del servizio”. In questo caso, la stazione appaltante dovrà valutare la convenienza dell’affidamento alla società in house rispetto all’affidamento diretto a soggetti esterni.

I benefici per la collettività

Le Linee guida specificano che la stazione appaltante dà atto, nella motivazione dell’affidamento, dei benefici per la collettività in seguito all’affidamento diretto alla società in house. In particolare, sono valutati gli obiettivi di:
  • universalità e socialità;
  • efficienza;
  • economicità e qualità del servizio;
  • ottimale impiego delle risorse pubbliche.
L’ANAC sottolinea che nel documento di consultazione, gli obiettivi di universalità e socialità si riferiscono ai soli affidamenti di servizi pubblici di interesse economico generale. Il motivo? Si tratta di obiettivi “difficilmente individuabili negli affidamenti di servizi strumentali”, in quanto non rivolti direttamente alla collettività. Sul punto, si chiede il parere degli stakeholder. Oltre alla segnalazione di “indicazioni utili ad individuare le valutazioni richieste alla stazione appaltante, anche attraverso l’indicazione di casi esemplificativi”.

L’omissione delle motivazioni

L’omissione degli adempimenti richiesti alla stazione appaltante (art. 192 del codice dei contratti pubblici e art. 34 del dl n. 179/2012 per i servizi pubblici locali), oppure l’adozione di una motivazione non adeguata, comporta l’illegittimità dell’affidamento diretto alla società in house. In generale, l’Autorità informa che l’assenza di motivazione – oppure una insufficiente – non possa incidere sul mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni che operano affidamenti in house. Inoltre, le omissioni relative ai benefici per la collettività (universalità e socialità; efficienza; economicità e qualità del servizio; ottimale impiego delle risorse pubbliche), possono portare alla responsabilità amministrativa e contabile per il responsabile del procedimento. Oltre ad influire sulla qualificazione della stazione appaltante ex articolo 38 del codice dei contratti pubblici. Una serie di punti sui quali l’ANAC chiede il parere degli stakeholder.
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