Edilizia

Sismabonus, la cessione del credito spetta anche a chi aderisce al regime forfettario

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con risposta n.224 del 22 luglio 2020 in caso di interventi condominiali che hanno diritto all’agevolazione
Condividi
Sismabonus, la cessione del credito spetta anche a chi aderisce al regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 224 del 22 luglio 2020, fornisce una serie di delucidazioni in merito alla cessione del credito in caso di interventi condominiali che danno diritto al Sismabonus. Un’agevolazione che spetta anche a coloro che aderiscono al regime forfettario. Il quesito nasce dalla richiesta di un avvocato che dovrà effettuare una serie di lavori nel proprio immobile. Le risposte dell’Agenzia permettono di chiarire una materia che spesso è stata oggetto di dibattito e di interpretazioni non sempre aderenti tra loro.

I quesiti posti

Il professionista in questione specifica che, per la riduzione del rischio sismico, nel condominio saranno effettuati interventi come la demolizione di alcune porzioni degli intonaci esterni. Successivamente, è previsto l’inserimento di barre in acciaio con iniezione di malte fluide. A tal proposito, eco le domande poste all’Agenzia delle Entrate:

  • se, avendo aderito al regime forfettario, è possibile cedere all’impresa che effettuerà i lavori il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • se tra le spese ammesse al Sismabonus rientrino anche quelle sostenute, al fine del passaggio di classe di rischio sismico dell’edificio, per la realizzazione dell’intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori (imposti dalla Paesaggistica essendo l’immobile vincolato);
  • quale sia la corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori.

Le soluzioni del contribuente

Il professionista che si rivolge all’Agenzia dell’Entrate è convinto, nell’ordine:

di essere legittimato a cedere all’impresa che effettuerà i lavori il credito corrispondente alla detrazione spettante per i costi degli interventi di miglioramento sismico sulle parti comuni, anche se ha aderito al regime forfettario;

– che la detrazione prevista può essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate in dipendenza ed a completamento dell’intervento principale;

– di essere tenuto a versare al condominio solo la differenza tra i costi imputati in base alla ripartizione millesimale e la detrazione ceduta all’impresa che, invece, dovrà fatturare l’intero corrispettivo dovuto dal condominio. Il condominio effettuerà all’impresa un bonifico bancario o postale di importo inferiore.

La risposta dell’Agenzia

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è inequivocabile. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR gli interventi ammessi al Sismabonus sono quelli “relativi all’adozione di misure antisismiche”. Con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica”. In particolare, “sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”. L’Agenzia ricorda che tali interventi devono essere realizzati “sulle parti strutturali degli edifici”. Ma anche di immobili collegati strutturalmente. In merito ai centri storici, le opere andranno eseguite “sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

La cessione del credito

Nello specifico, l’ente pubblico stabilisce che il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione prevista, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. “La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’IRPEF e che sostengono le spese in questione”. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’avvocato che si è rivolto all’Agenzia, aderiscono al regime forfettario. Quindi, è permesso scomputare le detrazioni dall’imposta lorda “solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo”.

Le spese ammissibili

Altro capitolo, le spese ammesse al Sismabonus. La risoluzione 29 novembre 2017 n. 147/E chiarisce che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore. La detrazione, dunque, spetta anche alle spese sostenute per gli ulteriori interventi. Compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera. Nel caso di specie, pertanto, il Sismabonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata. Tra questi, quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori. Sempre che “siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio”.

Modalità di pagamento

Infine, la corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori. Appare giusta la soluzione prospettata dal professionista. Al condominio andrà versato l’importo corrispondente alla differenza tra le spese definite dalla ripartizione stabilita dall’assemblea e l’ammontare della detrazione spettante. Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio mediante bonifico bancario o postale. L’importo potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, emessa per l’intero corrispettivo pattuito, comprensivo della somma pagata con la cessione del credito. Il totale potrà essere inferiore nell’ipotesi, prospettata dall’Istante, “in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso”.

La cessione “efficace” del credito

Per effettuare efficacemente la cessione del credito, i condomini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario. Il tutto entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’amministratore di condominio, a sua volta deve comunicare entro il 28 febbraio, all’Agenzia delle entrate i dati del cessionario e la sua accettazione del credito ricevuto. Oltre a ciò, l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Inoltre, deve consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il mancato invio della comunicazione da parte dell’amministratore rende inefficace la cessione del credito.

Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario