Edilizia
Sismabonus per demolizione e ricostruzione: le condizioni per l’asseverazione tardiva
L'asseverazione tardiva per interventi in zone sismiche 2 e 3 è ammessa solo se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 513 del 2 novembre 2020, interviene sulla detrazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, cd. Sismabonus) con asseverazione tardiva.
Il quesito: demolizione e ricostruzione di fabbricato in zona sismica 3
Due società hanno acquistato, rispettivamente, la quota indivisa in millesimi di due fabbricati, uno costituito da abitazione e garage, con annesso cortile esclusivo, l’altro adibito ad uso magazzino con area sottostante e adiacente. Per detto trasferimento le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono state applicate in misura fissa. I fabbricati acquisiti saranno oggetto di demolizione e nuova costruzione -con riordino delle volumetrie e lo sfruttamento dell’indice volumetrico residuale rispetto all’esistente – di due fabbricati residenziali della tipologia “edificio quadrifamiliare” per otto alloggi totali. Il Comune competente ha espresso parere favorevole con rilascio del permesso di costruire. Dato che l’intervento riguarda immobili siti in un comune in zona a rischio sismico 3 e comporterà una riduzione del rischio sismico dei nuovi fabbricati, con passaggio ad una o più classi di rischio inferiore, l’istante chiede se i potenziali acquirenti possano fruire del Sismabonus, nel caso di trasferimento delle unità immobiliare entro i 18 mesi dalla conclusione dei lavori. In particolare, le società chiedono se i futuri acquirenti possano fruire della detrazione nei seguenti casi:- l’iter autorizzativo è stato avviato dal precedente proprietario e l’impresa di costruzione o ristrutturazione acquirente subentra provvedendo a realizzare la demolizione e ricostruzione dell’edificio;
- il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e la relativa asseverazione non sono stati presentati dall’originario proprietario, ma vengono prodotti dall’impresa di costruzione acquirente, subentrata nel titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori;
- le due imprese di costruzione immobiliare, successivamente, provvedono a frazionare in due parti l’area su cui il fabbricato insisteva, ad acquisire la proprietà esclusiva di un’area ciascuna e a realizzare separatamente due nuovi fabbricati (con un aumento volumetrico autorizzato).

