Edilizia
Sismabonus 2020: quali aliquote a quali condizioni?
Le diverse norme sulle agevolazioni per gli interventi edilizi su edifici in zone sismiche hanno prodotto tre formule di detrazioni fiscali: Sismabonus, Sismabonus+Ecobonus e Sismabonus-Superbonus
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La detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus), introdotta dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, è stata elevata al 110% dall’articolo 119 del Dl n. 34 del 2020 (cd Decreto Rilancio, istitutivo del Superbonus). A questo va aggiunto che dal 2018 sono applicabili detrazioni particolari per interventi congiunti antisismici e per la riqualificazione energetica. Si sono così configurate tre formule di agevolazioni fiscali per il Sismabonus 2020:
1. Sismabonus
Il Sismabonus riguarda interventi antisismici su qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive. Detrazioni fiscali Irpef e Ires sulle spese sostenute per:- interventi antisismici e per la messa in sicurezza statica: 50%;
- interventi antisismici se si passa a una classe di rischio inferiore: 70%;
- interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore: 75%;
- interventi antisismici se si passa a due classi di rischio inferiori: 80%;
- interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali se si passa a due classi di rischio inferiori: 85%;
- diagnosi sismica degli edifici e certificazione statica: 100%.
2. Sismabonus+Ecobonus
Questa opzione riguarda interventi congiunti antisismici e per l’efficienza energetica su edifici condominiali nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Le detrazioni fiscali sono:- se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore: 80%;
- se i lavori determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore: 85%.
- l’intervento deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare l’involucro dello stesso con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
- la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni;
- l’agevolazione può essere fruita anche dai soggetti Ires, titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.