Edilizia

Sismabonus 2020: quali aliquote a quali condizioni?

Le diverse norme sulle agevolazioni per gli interventi edilizi su edifici in zone sismiche hanno prodotto tre formule di detrazioni fiscali: Sismabonus, Sismabonus+Ecobonus e Sismabonus-Superbonus
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Sismabonus 2020: quali aliquote a quali condizioni?
La detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus), introdotta dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, è stata elevata al 110% dall’articolo 119 del Dl n. 34 del 2020 (cd Decreto Rilancio, istitutivo del Superbonus). A questo va aggiunto che dal 2018 sono applicabili detrazioni particolari per interventi congiunti antisismici e per la riqualificazione energetica. Si sono così configurate tre formule di agevolazioni fiscali per il Sismabonus 2020:

1. Sismabonus

Il Sismabonus riguarda interventi antisismici su qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive. Detrazioni fiscali Irpef e Ires sulle spese sostenute per:
  • interventi antisismici e per la messa in sicurezza statica: 50%;
  • interventi antisismici se si passa a una classe di rischio inferiore: 70%;
  • interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore: 75%;
  • interventi antisismici se si passa a due classi di rischio inferiori: 80%;
  • interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali se si passa a due classi di rischio inferiori: 85%;
  • diagnosi sismica degli edifici e certificazione statica: 100%.

2. Sismabonus+Ecobonus

Questa opzione riguarda interventi congiunti antisismici e per l’efficienza energetica su edifici condominiali nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Le detrazioni fiscali sono:
  • se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore: 80%;
  • se i lavori determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore: 85%.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, richiamata nella risposta n. 549 del 13 novembre 2020, in merito alla detrazione “combinata” Sismabonus+Ecobonus, precisa che:
  • l’intervento deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare l’involucro dello stesso con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
  • la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni;
  • l’agevolazione può essere fruita anche dai soggetti Ires, titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

3. Sismabonus 2020-Superbonus

In questo caso l’intervento riguarda interventi antisismici come interventi trainanti. Detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici che devono ottenere l’asseverazione di efficacia da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in base alle disposizioni del decreto Mit n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dai decreti n.65 del 7 marzo 2017 e n. 24 del 9 gennaio 2020. Il comma 2 dell’art. 3 del decreto stabilisce che “il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida (e secondo il modello in allegato B), la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”. Tale disposizione fa ritenere che anche gli interventi “Sismabonus-Superbonus” debbano rispondere a criteri di miglioramento nella classificazione sismica degli edifici, anche se tale condizione non è esplicitamente formulata ai fini dell’ottenimento della detrazione fiscale del 110%.
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