Edilizia

Sì alla revoca della gara d’appalto se si può fruire di fondi PNRR

Si può revocare una procedura di gara già indetta se, nell’espletamento della stessa, si apre la possibilità di fruire di nuovi fondi e finanziamenti (nel caso, collegati al PNRR)
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Sì alla revoca della gara d’appalto se si può fruire di fondi PNRR

Si alla revoca di una gara d’appalto se, nell’espletamento della stessa, si apre la possibilità di fruire di nuovi fondi e finanziamenti (nel caso, collegati al PNRR) così da realizzare un progetto di maggiore ampiezza e coerenza organica è quanto stabilito dalla sentenza n. 7512 del 1 dicembre 2022 resa dal TAR Campania, sede di Napoli.

Il caso

Veniva impugnata la nota con cui una stazione appaltante comunicava la revoca di una procedura di gara avviata per l’esecuzione di opere di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di alcuni edifici ospedalieri.

La stazione appaltante, infatti, nel corso dell’esecuzione della procedura di gara, si determinava nel senso di approvare un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica coerente con l’utilizzo dei fondi previsti dal PNRR e, conseguentemente, di revocare la procedura avviata. Il progetto bandito era più ampio rispetto al precedente e puntava ad una generale riqualificazione degli edifici esistenti.

Al termine del giudizio, il TAR Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso presentato e confermato la validità delle scelte dell’Amministrazione.

La revoca delle procedure di gara

In via preliminare si deve ricordare come alle stazioni appaltanti sia consentito, ai sensi dell’art. 21quinquies l. n. 241/1990, di revocare la procedura di gara indetta qualora ricorrano i presupposti previsti (sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, imprevedibile mutamento della situazione di fatto e rinnovata diversa valutazione dell’interesse pubblico originario). Si può procedere alla revoca in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico tali da rendere evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa (come si ritiene, ad esempio, il sopravvenuto dissesto finanziario dell’ente locale). L’unico limite alla possibilità di esercitare un potere di revoca della procedura di gara è costituito dall’avvenuta stipula del contratto.

Nel caso in cui, però, la revoca sia illegittima, si potrà agire per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.

Revoca gara d’appalto e possibilità di fruire di fondi PNRR

La sentenza in commento individua un’ipotesi di revoca, ritenuta legittima, allorquando si apra per la stazione appaltante la possibilità di finanziare il contratto da stipulare mediante fondi diversi da quelli originari, senza gravare, dunque, sulle finanze pubbliche (siano esse locali o nazionali) e nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Il TAR ha osservato la correttezza della revoca della precedente procedura disposta per realizzare un progetto “minore”: la successiva possibilità di fruire di nuovi finanziamenti e di realizzare un progetto di maggiore ampiezza e coerenza organica deve essere valutata positivamente. In termini, infatti, si deve ricordare come la stazione appaltante mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati.

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