Servizi di ingegneria e architettura, l’impatto dello Sblocca Cantieri
Novità da tenere in considerazione per i Servizi di ingegneria e architettura. Il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, ha apportato più di 50 modifiche al Codice degli appalti, anticipando il regolamento unico attuativo del D.Lgs 50/2016. Ricordiamo che, a tre anni dalla sua entrata in vigore, sono stati adottati poco più della meta dei 60 provvedimenti attuativi) previsto dal disegno di legge delega approvato dal Governo a marzo 2019. E attualmente in discussione (cioè fermo) in Parlamento. Qui di seguito si espone l’analisi curata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, in un documento coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna.
Servizi di ingegneria e architettura vs Sblocca Cantieri
Il mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura (Sia) attualmente vede una prevalenza, al suo interno, degli importi posti a base di gara relativi ad appalti integrati, cioè a gare di progettazione ed esecuzione, rispetto agli importi relativi ai cosiddetti Sia “puri”, relativi cioè solo a prestazioni professionali. Secondo il Cni, nella definizione del nuovo quadro normativo occorre raggiungere i seguenti obiettivi:
- semplificazione normativa;
- centralità della progettazione e riduzione degli appalti integrati;
- agevolare gli affidamenti dei servizi tecnici all’esterno delle stazioni appaltanti;
- istituzione e finanziamento di un apposito fondo di rotazione per la progettazione;
- aprire il mercato e garantire maggiore trasparenza;
- rilanciare la procedura del concorso di progettazione e di idee;
- riduzione degli affidamenti cd. in-house.
In questo contesto, il decreto Sblocca Cantieri, più che un intervento di semplificazione come annunciato dal governo, rappresenta un vero e proprio correttivo del D.Lgs. 50/2016. Con quale effetto sui problemi che affliggono i Sia? Vediamo le principali novità.
La centralità della Progettazione e la limitazione dell’Appalto Integrato
Le nuove norme stabiliscono la sospensione a titolo sperimentale, sino al 31 dicembre 2020, dell’applicazione dell’art. 59, comma 1, quarto periodo che limita il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
Sono esclusi i casi di:
- affidamento a contraente generale,
- finanza di progetto,
- affidamento in concessione,
- partenariato pubblico e privato,
- contratto di disponibilità,
- locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.
Resta comunque vigente il comma 1 bis dell’art. 59, che prevede la possibilità dell’utilizzo dell’appalto integrato sulla base del progetto definitivo fornito dall’amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
Inoltre, il decreto Sblocca Cantieri, per garantire l’autonomia del progettista rispetto all’esecutore, prevede il pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato. Introdotta anche la possibilità che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato.
Fondo di rotazione per la progettazione
I soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. La norma, inoltre, prevede una priorità nell’assegnazione dei finanziamenti per le opere la cui progettazione è stata realizzata in base a quanto sopra previsto.
I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
Esternalizzazione dei Servizi di ingegneria e architettura e ridefinizione del ruolo degli Uffici Tecnici della Pa
Non è data alcuna priorità all’attività progettuale svolta all’interno delle stazioni appaltanti. La progettazione interna non è incentivata ed è posta sullo stesso piano di quella esterna. Viene inoltre definito un nuovo ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti orientati verso la fase di programmazione e di controllo dell’esecuzione. D’altra parte, lo Sblocca Cantieri non interviene sul mercato dei Sia che, nei primi due anni di applicazione del codice, ha visto raddoppiare il valore degli importi a base di gara. Il mercato continua ad essere appannaggio delle organizzazioni professionali medio grandi.
La riduzione dei ribassi
Dall’analisi dei dati condotta dal Cni, emerge che i ribassi medi continuano a rimanere elevati, intorno al 35%. Nel 2018, gli importi medi dei ribassi nelle gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa (37%) sono risultati maggiori rispetto a quelli registrati nelle procedure di affidamento con il prezzo più basso. Anche su questo aspetto, lo Sblocca Cantieri non interviene.
Calcolo del corrispettivo base d’asta
Dopo il cd. “decreto parametri”, il correttivo per la base d’asta è diventato quasi la norma nei bandi per gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura. Resta qualche elemento di criticità per quanto riguarda l’obbligo di riportare nella documentazione di gara anche il calcolo del corrispettivo.
Commissioni di gara
Visto che rimane inattuata la disciplina del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e dell’albo dei Commissari di gara, il decreto Sblocca Cantieri prevede di fatto il superamento dell’albo dei commissari di gara, per effetto della sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 dell’applicazione dell’art. 77, comma 3.
Contratti sotto soglia
Lo Sblocca Cantieri interviene sui criteri di aggiudicazione, prescrivendo alle stazioni appaltanti di procedere all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo. Ovvero sulla base del criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, l’anticipo del 20% è esteso ad ogni tipo di appalto, dunque anche ai servizi e alle forniture mentre in precedenza era relativo solo per i lavori.
Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze
E’ sospeso a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo per i comuni non capoluoghi di provincia di ricorrere a una centrale di committenza, di associarsi in centrali di committenza o di ricorrere alla Cuc costituita presso la provincia
Subappalto
Fino al 31 dicembre 2020, è ammesso l’utilizzo del subappalto sino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Ed è eliminato l’obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori e quello, per l’offerente, di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione
Collegio Consultivo Tecnico
Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, le parti possono nominare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico, un collegio consultivo tecnico, da nominarsi prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio.
In conclusione, il decreto Sblocca Cantieri – come tutti i provvedimenti “omnibus” – non costituisce un provvedimento organico e coordinato di modifica della normativa vigente, bensì solo l’ennesimo correttivo a un sistema che va riformato. Si tratta quindi aspettare l’esito della delega al Governo, cioè la riscrittura del Codice degli appalti, sperando che sia davvero l’ultima tappa di un percorso fin qui seguito in modo approssimativo e intermittente.

