Con cappotto termico e canna fumaria sconfinanti, occorre motivare il rigetto della Scia

Il Tar Toscana, nella sentenza n. 1034 del 12 giugno 2025, ha parzialmente accolto il ricorso della proprietaria di una unità immobiliare che aveva impugnato il rigetto, da parte del Comune, di una Scia per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico consistenti fra l’altro nella installazione di un cappotto termico, nella realizzazione di una canna fumaria esterna, creazione di un cavedio e apertura di luci.
Scia installazione cappotto termico: il rigetto del Comune e il ricorso
Il Comune aveva inibito gli effetti della Scia ritenendo che:
- il tecnico incaricato abbia erroneamente qualificato l’intervento come manutenzione anziché ristrutturazione conservativa;
- che la posa del cappotto determinerebbe lo sconfinamento del perimetro del fabbricato in altro terreno di proprietà dello stesso Comune;
- che la proiezione a terra del cavedio parimenti andrebbe a ricadere in terreno alieno;
- che i documenti presentati non sarebbero sufficienti;
- che non sarebbero state rispettate le distanze legali in relazione alla canna fumaria;
- che le luci aperte non concorrerebbero al miglioramento igienico-sanitario.
Il ricorso è stato accolto, perché l’erronea qualificazione dell’intervento non inciderebbe sulla correttezza sostanziale della pratica. Infatti sia la manutenzione straordinaria sia la ristrutturazione conservativa costituiscono entrambe interventi soggetti a Scia. Pertanto l’erronea barratura della casella attinente la denominazione dell’intervento all’interno del modulo della domanda, in assenza di altri elementi atti a impedire il corretto esame della pratica da parte del Comune, non può di per sé costituire ragione ostativa all’esame del merito della stessa.
Estensione della proprietà e suo utilizzo
La ricorrente, pur non contestando che la proiezione verso il basso della canna fumaria e del cavedio verrebbe a ricadere su un terreno di proprietà del Comune, sosteneva anche che detto terreno sarebbe costituito da una striscia di 2 metri inutilizzata e inutilizzabile per qualunque scopo e che la proiezione andrebbe a ricadere su una porzione di circa 15 centimetri.
In merito a tale motivo di contestazione, il Tar Toscana ricorda che la proprietà, ai sensi dell’art. 840 c.c., non si estende incondizionatamente anche nello spazio sovrastante, che può essere fruito da terzi qualora non sussista un interesse del dominus ad escluderne l’uso. La norma consente di proporre istanze edilizie nel caso in cui le opere non poggianti a terra non compromettano possibili usi del terreno da parte della proprietà limitrofa.
Inoltre, secondo la ricorrente, la creazione del cappotto termico non avrebbe determinato alcuno sconfinamento del perimetro del fabbricato, come affermato dal Comune sulla base delle planimetrie catastali. La relazione tecnica prodotta dalla ricorrente dimostrava invece che il muro del fabbricato era arretrato rispetto alle fondazioni e che la realizzazione del cappotto avrebbe semplicemente colmato il gap preesistente.
Installazione cappotto termico: per fermare la Scia servono motivazione e istruttoria
Il Tar Toscana ha ritenuto che la motivazione del provvedimento comunale su questo punto difettava di motivazione ed istruttoria, spettando al Comune approfondire la questione. Il difetto di istruttoria e supporto argomentativo viziava anche la motivazione del provvedimento laddove si affermava, senza giustificazione alcuna, che la canna fumaria avrebbe violato non meglio specificate distanze legali e che la realizzazione delle luci non avrebbe migliorato i requisiti igienico-sanitari dei locali interni.
Pertanto, nei limiti indicati, il ricorso è stato accolto.