Edilizia

Scala esterna, quando va inclusa nel calcolo delle distanze tra edifici?

Tar Milano: le strutture accessorie di un fabbricato consistenti e stabili vanno incluse nel calcolo delle distanze, poiché la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo
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Scala esterna, quando va inclusa nel calcolo delle distanze tra edifici?
Il Tar Milano, nella sentenza n. 472 del 19 febbraio 2021, tratta il tema della distanze tra costruzioni in relazione a un caso di opposizione all’annullamento di due segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) per  interventi di risanamento conservativo “pesante” e per la sistemazione di alcune opere edilizie. In particolare, erano oggetto di censura l’erronea qualificazione come risanamento conservativo “pesante”, trattandosi, invece, di ristrutturazione edilizia “pesante” e il mancato rispetto delle distanze legali nella progettazione di una scala esterna in acciaio, destinata al collegamento tra il giardino e il primo piano dell’immobile e posta a distanza inferiore ai dieci metri prescritti dal Dm n. 1444/1968, nonché idonea a creare una servitù di veduta non acconsentita dal confinante.

La qualificazione dell’intervento

Per il Tar Milano, il provvedimento comunale è legittimo in quanto l’intervento in questione – consistente nel rifacimento della copertura del primo piano dell’immobile, già abitabile, con sostituzione del legno massiccio con legno lamellare, ed innalzamento della copertura stessa nella misura di 1,37 metri sulla linea di gronda e 0,62 metri sulla linea di colmo – era complessivamente da ascrivere ad intervento di ristrutturazione edilizia (“pesante”), autorizzabile con un Permesso di costruire o una Scia alternativa allo stesso, con conseguente inadeguatezza delle Scia presentate a legittimare gli interventi. Tale valutazione dell’opera oggetto del provvedimento impugnatosi basa sulla considerazione che l’intervento comporta, in conseguenza dell’innalzamento, l’aumento della volumetria complessiva, da intendersi come somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda, nonché inevitabili modifiche al prospetto ed alla sagoma dell’edificio.

Le strutture accessorie di un fabbricato vanno incluse nel calcolo delle distanze

Per quanto riguarda le distanze tra edifici (art. 9 del Dm n. 1444/1968 e art. 86 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano), la previsione nazionale della distanza minima tra fabbricati in metri 10, da calcolarsi “tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” è ribadita dal Regolamento edilizio comunale specificatamente per gli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati“. Causa del differente calcolo delle distanze era una scala di ferro esterna, prevista dalla variante alla prima Scia, considerata dal Comune come una costruzione destinata ad inserirsi tra “pareti di edifici antistanti” a ridosso del confine ovest dell’edificio e a soli 8,50 metri dall’immobile che la fronteggia con parete finestrata. Secondo costante giurisprudenza, anche le strutture accessorie di un fabbricato, come la scala esterna, pur se scoperta, se ed in quanto presenta i connotati di consistenza e stabilità, vanno incluse nel calcolo delle distanze, poiché “la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1309 del 2 marzo 2018).

Non conta il materiale utilizzato, bensì l’idoneità dell’opera a realizzare indebite intercapedini

In generale, la normativa sulle distanze tra fabbricati non consente di operare distinzioni fondate sul mero materiale con cui si realizzano le scale dovendosi, al contrario, incentrare l’esame sull’idoneità dell’opera, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, a realizzare indebite intercapedini. Nel caso di specie, una scala costituita da una struttura in ferro con gradini e pianerottoli in grigliato a maglia larga, destinata a collegare stabilmente il piano terra con il primo piano, è indiscutibilmente dotata sia del requisito dell’elevazione sensibile dal suolo, sia della consistenza che della stabilità. Con piena corrispondenza alla definizione di costruzione rilevante per l’osservanza della norma sulle distanze tra fabbricati.
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