Edilizia
Sblocca Cantieri: il Capo III e la ricostruzione post sisma
Le disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e le misure per l’accelerazione degli interventi strutturali riducono controlli e trasparenza e vanno a discapito dei liberi professionisti
Condividi

Terremoti e ricostruzione, due parole indissolubilmente legate che tra loro hanno un divario enorme: gli iter tecnico-amministrativi. Nessun problema però, arriva il Decreto Sblocca Cantieri che risolve il tutto e consentirà all’Italia di poter ripartire più forte di prima (o quasi).
Semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contratti pubblici e degli iter tecnico-amministrativi riguardo la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche infatti, sembrano essere i punti di forza del tanto discusso Decreto Legge n. 32/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 Aprile 2019 che suddiviso in tre Capi e trenta articoli reca “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Ma le particolari disposizioni previste all’interno del Capo III recante le “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017” e le profonde modifiche apportare dal suddetto Decreto Legge al Codice dei Contratti Pubblici ed al Testo Unico dell’Edilizia, contribuiranno davvero alla semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo al contempo, i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure tecnico-amministrative? In merito i liberi professionisti esprimono pareri negativi: secondo il Presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, si rischia di “restringere ulteriormente competenze e ruolo dei tecnici liberi professionisti e di rallentare la macchina di esecuzione dei lavori pubblici”.
Le modifiche introdotte dal Capo III del Decreto Sblocca Cantieri per le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017
Il Capo III recante le “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017” introduce sostanziali modifiche:- al Decreto Legge n. 189 del 17 Ottobre 2016 recante gli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15 Dicembre 2016;
- alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- al D.Lgs. n.1 del 2 Gennaio 2018 recante il “Codice della Protezione Civile”;
- al Decreto Legge n. 109 del 28 Settembre 2018 recante le “Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
- al D.Lgs. n. 259 del 1 Agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
- Art. 21: Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere;
- Art.22: Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione;
- Art. 23: Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- Art. 24: Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo;
- Art. 25: Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali;
- Art. 26: Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attivita’ economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi;
- Art. 27: Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
- Art. 28: Modifiche al D.Lgs. n. 259 del 1 Agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Art. 29: Norma di copertura;
- Art. 30: Entrata in vigore.
Il contributo straordinario per il Comune dell’Aquila e gli altri Comuni del cratere sismico (Art. 21)
Con modifiche al comma 1 dell’Art. 3 del D.L. n. 113 del 24 Giugno 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 16 del 7 Agosto 2016, al Comune dell’Aquila è assegnato per l’anno 2019, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 Aprile 2019, un contributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro. Agli altri Comuni del cratere sismico, diversi da l’Aquila inoltre, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, alle somme già previste dal comma 2 dell’Art. 3 del D.L. n. 113/2016, il Decreto Sblocca-Cantieri prevede l’aggiunzione di ulteriori 500 mila euro, trasferiti all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di cui all’Art. 67-ter, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 83 del 22 Giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 7 Agosto 2012, per le spese derivanti dall’attuazione di quanto previsto dall’Art. 2-bis, comma 32 del D.L. n. 148 del 16 Ottobre 2017, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e per l’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.Il criterio del minor prezzo
Affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di ingegneria utilizzando il criterio del minor prezzo e introdotta la possibilità per i Comuni delle Regioni Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di curare l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo (Art. 23)
Il comma 1, lettera a) dell’Art. 23 del Decreto Sblocca-Cantieri, sostituendo il comma 2-bis del D.L. n. 189 del 17 Ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 15 Dicembre 2016 stabilisce che l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all’Art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’Art. 34 del D.L. n.189/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall’Art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016. Introdotta anche, all’Art. 3 dello stesso D.L. n.186/2016 tramite il comma 4-bis, la possibilità per i Comuni, d’intesa con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, di curare l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti, esclusivamente per gli immobili e le unità strutturali private danneggiate che, a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati con esito “B” o “C” (in cui la lettera B indica che l’edificio è temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ovvero agibile con provvedimenti di pronto intervento mentre la lettera C indica che l’edificio è parzialmente inagibile, ovvero con presenza di porzioni che sono agibili ed altre che non lo sono). Implementato al 2,5% inoltre, il contributo aggiuntivo riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche rispetto il già previsto contributo del 2% citato nell’Art. 34, comma 5 del D.L. n. 189/2016, destinando il 0,5% aggiunto, per le analisi di risposta locale e fissati, (sostituendo il comma 6 dello stesso Art. 34 del D.L. n. 189/2016) per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un importo complessivo ed un numero massimo di incarichi che ciascuno dei soggetti coinvolti può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi.Abolita la tassa sulla pubblicità e l’occupazione di spazi e aree pubbliche sino al 31 Dicembre 2020 (Art. 25)
Fino al 31 Dicembre 2020, aboliti inoltre, tramite la modifica del comma 997 dell’Art. 1 della L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa e il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.Un limite di 7 milioni di euro per la concessione di forme di ristoro di danni
Stabilito un limite di 7 milioni di euro per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dagli eventi calamitosi e previste misure di delocalizzazione in altre località del territorio regionale anziché nazionale (Art. 26)
Con l’Art. 26, il Decreto Sblocca-Cantieri, modificando l’Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018 stabilisce, dall’entrata in vigore dello stesso, che le misure di delocalizzazione temporanea vengano attuate in località appartenenti al territorio regionale anziché nazionale, prevedendo inoltre, al comma 2 dello stesso Art. 26 (del Decreto Sblocca-Cantieri), che il Commissario Straordinario di cui all’Art. 1 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 139/2018, individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.Il presidio militare rafforzato
Incrementato il presidio militare nella zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno e modificato il “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Artt. 27 e 28)
Rafforzato tramite l’Art. 27, anche il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, incrementando il contingente militare di 15 unità dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto fino al 31 Dicembre 2019 e modificato con l’Art. 28, il D.Lgs. n. 259 del 1 Agosto 2003, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”. A questo infatti, il Decreto Sblocca-Cantieri, aggiunge la previsione di:- un sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet;
- un servizio di Cell Broadcast Service che consentA la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all’interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
- un messaggio IT-alert inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell’imminenza o nel caso degli eventi previsti all’art. 7 del D.Lgs. n.1/2018 e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
- un servizio IT-alert consistente in un sistema di allarme pubblico che trasmetta, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
- delle misure di autoprotezione consistenti in azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all’ art. 7 del D.Lgs. n.1/2018.
Norma di copertura (Art.29)
Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 8, 20 e 25 del Decreto Sblocca Cantieri, pari complessivamente a 55 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l’anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l’anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stesso decreto stabilisce di dover provvedere:- in riferimento ai 5 milioni di euro per l’anno 2019 e ai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019;
- in riferimento ai 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed ai 59,990 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’Art. 49, comma 2, lettera a), del D.L. n. 66 del 24 Aprile 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 Giugno 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
- in riferimento ai 30 milioni di euro per l’anno 2019 ed ai 34,928 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’Art. 7-bis del D.L. n. 43 del 26 Aprile 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 71 del 24 Giugno 2013, rifinanziata dalla L. n. 190 del 23 Dicembre 2014;
- in riferimento ai 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione “Politiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblica“, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nei medesimi anni.