Edilizia

Sblocca Cantieri: il Capo III e la ricostruzione post sisma

Le disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e le misure per l’accelerazione degli interventi strutturali riducono controlli e trasparenza e vanno a discapito dei liberi professionisti
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Sblocca Cantieri: il Capo III e la ricostruzione post sisma
Terremoti e ricostruzione, due parole indissolubilmente legate che tra loro hanno un divario enorme: gli iter tecnico-amministrativi. Nessun problema però, arriva il Decreto Sblocca Cantieri che risolve il tutto e consentirà all’Italia di poter ripartire più forte di prima (o quasi). Semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contratti pubblici e degli iter tecnico-amministrativi riguardo la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche infatti, sembrano essere i punti di forza del tanto discusso Decreto Legge n. 32/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 Aprile 2019 che suddiviso in tre Capi e trenta articoli reca “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Ma le particolari disposizioni previste all’interno del Capo III recante le “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017” e le profonde modifiche apportare dal suddetto Decreto Legge al Codice dei Contratti Pubblici ed al Testo Unico dell’Edilizia, contribuiranno davvero alla semplificazione ed  accelerazione  per  l’affidamento  dei  contratti pubblici,  garantendo  al  contempo, i necessari parametri di imparzialità trasparenza nello svolgimento delle relative procedure tecnico-amministrative? In merito i liberi professionisti esprimono pareri negativi: secondo il Presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo,  si rischia di “restringere ulteriormente competenze e ruolo dei tecnici liberi professionisti e di rallentare la macchina di esecuzione dei lavori pubblici”.

Le modifiche introdotte dal Capo III del Decreto Sblocca Cantieri per le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017

Il Capo III recante le “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017” introduce sostanziali modifiche:
  •  al Decreto Legge n. 189 del 17 Ottobre 2016 recante gli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15 Dicembre 2016;
  • alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
  • al D.Lgs. n.1 del 2 Gennaio 2018 recante il “Codice della Protezione Civile”;
  • al Decreto Legge n. 109 del 28 Settembre 2018 recante le “Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
  • al D.Lgs. n. 259 del 1 Agosto  2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
tramite i 10 articoli di seguito elencati:
  • Art. 21: Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L’Aquila  e  ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere;
  • Art.22: Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione;
  • Art. 23: Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio, Marche e Umbria;
  • Art. 24: Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo;
  • Art. 25: Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito  di  esenzione di imposte comunali;
  • Art. 26: Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti  dalle  attivita’  economiche  e  produttive  e  dai privati a seguito di eventi calamitosi;
  • Art. 27: Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
  • Art. 28: Modifiche al D.Lgs. n. 259 del 1 Agosto  2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
  • Art. 29: Norma di copertura;
  • Art. 30: Entrata in vigore.
Ma analizziamo nel dettaglio cosa è previsto all’interno del Decreto Sblocca Cantieri per le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 e quali sono le misure ritenute utili per  quest’ultime, al fine di accelerare la ricostruzione pubblica post-sisma. Approfondisci quanto previsto dal D.L. n. 32/2019 e consulta l’atto completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/04/2019

Il contributo straordinario per il Comune dell’Aquila e gli altri Comuni del cratere sismico (Art. 21)

Con modifiche al comma 1 dell’Art. 3 del D.L. n. 113 del 24 Giugno 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 16 del 7 Agosto 2016, al Comune dell’Aquila è assegnato per l’anno 2019, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 Aprile 2019, un contributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro. Agli altri Comuni del cratere sismico, diversi da l’Aquila inoltre, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, alle somme già previste dal comma 2 dell’Art. 3 del D.L. n. 113/2016, il Decreto Sblocca-Cantieri prevede l’aggiunzione di ulteriori 500  mila  euro,  trasferiti all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di cui all’Art. 67-ter, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 83 del 22  Giugno  2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 7 Agosto 2012, per le spese derivanti dall’attuazione di quanto previsto dall’Art. 2-bis,  comma  32  del  D.L. n. 148 del 16  Ottobre  2017, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e per l’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Il criterio del minor prezzo

Affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di ingegneria utilizzando il criterio del minor prezzo e introdotta la possibilità per i Comuni delle Regioni Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di curare l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo (Art. 23)

Il comma 1, lettera a) dell’Art. 23 del Decreto Sblocca-Cantieri, sostituendo il comma 2-bis del D.L. n. 189 del 17 Ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 15 Dicembre 2016 stabilisce che l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all’Art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’Art. 34 del D.L. n.189/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall’Art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016. Introdotta anche, all’Art. 3 dello stesso D.L. n.186/2016 tramite il comma 4-bis, la possibilità per i Comuni, d’intesa con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, di curare l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti, esclusivamente per gli immobili e le unità strutturali private danneggiate che, a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati con esito “B” o “C” (in cui la lettera B indica che l’edificio è temporaneamente inagibile, in tutto o in parte, ovvero agibile con provvedimenti di pronto intervento mentre la lettera C indica che l’edificio è parzialmente inagibile, ovvero con presenza di porzioni che sono agibili ed altre che non lo sono). Implementato al 2,5% inoltre, il contributo aggiuntivo riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche rispetto il già previsto contributo del 2% citato nell’Art. 34, comma 5 del D.L. n. 189/2016, destinando il 0,5% aggiunto, per le analisi di risposta locale e fissati, (sostituendo il comma 6 dello stesso Art. 34 del D.L. n. 189/2016) per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un  importo complessivo ed un numero massimo di incarichi che ciascuno dei soggetti coinvolti può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi.

Abolita la tassa sulla pubblicità e l’occupazione di spazi e aree pubbliche  sino al 31 Dicembre 2020 (Art. 25)

Fino al 31 Dicembre 2020, aboliti inoltre, tramite la modifica del comma 997 dell’Art. 1 della L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa e il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Un limite di 7 milioni di euro per la concessione di forme di ristoro di danni

Stabilito un limite di 7 milioni di euro per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dagli eventi calamitosi e previste misure di delocalizzazione in altre località del territorio regionale anziché nazionale (Art. 26)

Con l’Art. 26, il Decreto Sblocca-Cantieri, modificando l’Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018 stabilisce, dall’entrata in vigore dello stesso, che le misure di delocalizzazione temporanea vengano attuate in località appartenenti al territorio regionale anziché nazionale, prevedendo inoltre, al comma 2 dello stesso Art. 26 (del Decreto Sblocca-Cantieri), che il Commissario Straordinario di cui all’Art. 1 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 139/2018, individua con propria ordinanza i criteri e le modalità  per  la  concessione  di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone interessate dalle attività di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse disponibili sulla  propria  contabilità  speciale  non  destinate  a diversa finalità  e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di euro.

Il presidio militare rafforzato

Incrementato il presidio militare nella zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno e modificato il “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Artt. 27 e 28)

Rafforzato tramite l’Art. 27, anche il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, incrementando il contingente militare di 15 unità dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto fino al 31 Dicembre 2019 e modificato con l’Art. 28, il D.Lgs. n. 259 del 1  Agosto  2003,  recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”. A questo infatti, il Decreto Sblocca-Cantieri, aggiunge la previsione di:
  • un sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet;
  • un servizio  di  Cell  Broadcast  Service  che consentA la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti all’interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla copertura radiomobile di una o più celle;
  • un messaggio IT-alert  inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio nazionale della protezione civile, nell’imminenza o  nel  caso  degli eventi previsti all’art. 7 del D.Lgs. n.1/2018 e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
  • un servizio IT-alert consistente in un sistema  di  allarme  pubblico che  trasmetta,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio territorio e le misure di autoprotezione;
  • delle misure di autoprotezione consistenti in azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli eventi di cui all’ art. 7 del D.Lgs. n.1/2018.

Norma di copertura (Art.29)

Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 8, 20 e 25 del Decreto Sblocca Cantieri, pari complessivamente a 55 milioni di euro per l’anno 2019, a  84,928 milioni di euro per l’anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l’anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023, lo stesso decreto stabilisce di dover provvedere:
  • in riferimento ai  5 milioni di euro per l’anno 2019 e ai 30  milioni  di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell’ambito  del  programma  “Fondi  di  riserva  e  speciali”  della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia  e  delle  finanze  per  l’anno   2019;
  • in riferimento ai 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e 2020  ed ai 59,990  milioni  di  euro  per  l’anno   2021,   mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei residui passivi ai sensi dell’Art. 49, comma 2, lettera a),  del D.L. n. 66 del 24 Aprile 2014, convertito  con  modificazioni dalla L. n. 89 del 23 Giugno 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • in riferimento ai 30 milioni di euro per l’anno 2019 ed ai 34,928 milioni di  euro  per  l’anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione dell’autorizzazione  di  spesa  di   cui   all’Art.   7-bis   del D.L. n. 43 del 26 Aprile 2013, convertito  con  modificazioni dalla L. n. 71 del 24 Giugno  2013,  rifinanziata  dalla  L. n. 190 del 23 Dicembre 2014;
  • in riferimento ai 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e 2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  “Politiche economiche-finanziare e di bilancio  e  di  tutela  della  finanza pubblica“, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi di imposte” dello stato di previsione del Ministero  dell’economia  e delle finanze, nei medesimi anni.

I pareri delle associazioni e dei liberi professionisti

Fillea-Cgil, la Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno e Affini aderente alla Cgil, in una nota a firma del Segretario Generale Alessandro Genovesi, puntualizza che, con le modifiche apportate dal Decreto Sblocca-Cantieri si sta “assistendo a un ritorno generalizzato al massimo ribasso, all’universalizzazione degli affidamenti senza gara per importi che valgono oltre il 70% degli appalti (tanto incidono gli appalti sotto soglia), al ritorno del General Contractor riducendo ulteriormente controlli e trasparenza su figure (direttore lavori e collaudatori) e processi (progettazione ed esecuzione), con tutto ciò che nel passato ha comportato, in termini di varianti allegre, lievitazione di costi e centinaia di incompiute”. Più aspri i pareri espressi da Fondazione Inarcassa, secondo la quale, il Governo dovrebbe impegnarsi a tutelare maggiormente “gli architetti e ingegneri liberi professionisti che rischiano, ancora una volta, di essere abbandonati a loro stessi”. Secondo il Presidente della Fondazione Inarcassa Egidio Comodo infatti,  si rischia di “restringere ulteriormente competenze e ruolo dei tecnici liberi professionisti e di rallentare la macchina di esecuzione dei lavori pubblici”. Clicca questo link e approfondisci la posizione dei liberi professionisti sul Decreto Sblocca Cantieri  
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