Edilizia

Sanatoria ordinaria e condono edilizio, quali differenze?

Il condono sana illeciti con il pagamento di sanzioni pecuniarie, mentre la sanatoria ordinaria regolarizza abusi formali che non violano la disciplina urbanistica
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Sanatoria ordinaria e condono edilizio, quali differenze?
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3835 del 17 maggio 2021, delinea la differenza tra l’accertamento di conformità, o sanatoria ordinaria, e il condono edilizio, intervenendo su un ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva rigettato un precedente ricorso per l’annullamento del diniego di sanatoria opposto dal Comune per il cambio di destinazione d’uso di un immobile da rurale ad abitativo. Il ricorrente aveva presentato due istanze:
  • istanza di condono, in base all’art. 1 Legge Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2011,
  • istanza di sanatoria ordinaria ai sensi dell’art. 36 del dpr n. 380/2001, per le opere realizzate in difformità dai permessi di costruire originari, oggetto di un ordine di demolizione,
sostenendo che la Pubblica amministrazione non può imporre la demolizione di quanto il privato potrebbe poi ricostruire, in seguito alla sopravvenuta conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica. Essendo la richiesta avanzata riconducibile ad entrambe le tipologie di sanatoria (ordinaria e condono), il Comune avrebbe dovuto valutarle complessivamente.

Sanatoria ordinaria e condono, le differenze

La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia le differenze sostanziali tra il permesso di costruire scaturito da un’istanza di condono edilizio e dall’accertamento di conformità:
  • il condono edilizio, previsto da tre leggi speciali: Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003, ha la finalità di “sanare” situazioni “sostanzialmente” illecite, tramite pagamento di una sanzione pecuniaria che estingue anche la fattispecie penale,
  • la sanatoria ordinaria, invece, consiste nella regolarizzazione di abusi “formali”, in quanto l’opera, pur essendo stata realizzata in assenza o difformità dal titolo edilizio, non risulta violare la disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia a quello di presentazione della domanda (doppia conformità).
Nel caso in esame, l’istanza di condono non poteva essere accolta, in quanto il comma 7 dell’art. 12 della Legge Regionale n. 19/2009, inserito dalla legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011, è stato successivamente abrogato dalla legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011, e comunque sarebbe risultato inapplicabile per ragioni temporali, avendo la finalità di consentire nelle zone agricole mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, autorizzando tali interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della legge. D’altro canto, mancavano i presupposti per la sanatoria ordinaria, cioè il requisito della doppia conformità. Dunque, la modifica di destinazione d’uso dell’intero fabbricato, per come ampliato e modificato con le opere difformi dagli originari titoli edilizi, non poteva essere né condonata né sanata e pertanto l’appello è stato respinto. Consiglio di Stato, sentenza n. 3835 del 17 maggio 2021
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