Edilizia

Sanatoria, la doppia conformità vale anche per le norme antisismiche

Corte Costituzionale: la verifica della doppia conformità deve riferirsi anche al rispetto delle norme antisismiche
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Sanatoria, la doppia conformità vale anche per le norme antisismiche
Il Tar Molise, nella sentenza n. 169 del 22 marzo 2021, ribadisce il principio, già fissato dalla Corte Costituzionale (101/2013), della necessaria sussistenza e contemporaneità della doppia conformità sismica, per ottenere una sanatoria edilizia comunale ex art. 36 dpr 380/2001 (necessaria, ad esempio, per accedere alle detrazioni fiscali: Superbonus, Sismabonus ecc.). In base all’assunto che il rispetto delle norme vigenti all’epoca dell’abuso e all’istanza di accertamento vale anche per le opere antisismiche, un Comune aveva subordinato la sanatoria alla presentazione della verifica sismica dell’abuso sanato presso l’ufficio regionale del Genio civile, il quale rilasciava sull’opera abusiva un parere condizionato ad esecuzione di vari interventi strutturali conformanti. L’interessato richiedeva quindi al Comune il permesso ad eseguire gli interventi strutturali conformanti di adeguamento sismico e il Comune provvedeva al rilascio del titolo richiesto.

Conformità alle norme edilizie

Il Tar Molise, tuttavia, ha accolto un ricorso contro l’intervento sanato con il permesso di costruire, in quanto non conforme alle norme tecniche costruttive di cui al Dm 14 gennaio 2008, con conseguente violazione dell’art.36 del Tue. Il quale subordina il rilascio della sanatoria alla condizione che l’opera fosse conforme alle norme edilizie sia al tempo della realizzazione dell’intervento, sia a quello della richiesta dell’accertamento sanante: la doppia conformità, appunto. Il Tar ha ha annullato la sanatoria edilizia condizionata alla realizzazione di interventi di adeguamento sismico, stabilendo che non sono ammissibili interventi di conformazione da eseguirsi per ottenere anche la sanatoria edilizia. Questo sulla base  di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 101/2013: “non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme antisismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria; deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità”.

La conformità alle norme sismiche non annulla il principio della doppia conformità

La circostanza che la conformità alle norme antisismiche sia stata comunque ottenuta mediante l’esecuzione degli interventi richiesti dal Genio civile non annulla il principio della doppia conformità, che non consente sanatorie condizionate a modifiche dell’immobile, come ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n.3410 del 4 luglio 2014): “il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell’opera, dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso l’esecuzione di modifiche ulteriori e postume rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in sanatoria”.

Permesso di costruire senza verifica della normativa antisismica non è valido

Il Comune e il controinteressato sostenevano che le norme regionali (artt. 7 e 8 della Lr Molise n. 20 del 1996) subordinano solo l’inizio dei lavori, e non anche il rilascio del titolo edilizio, al cd. deposito sismico. Quindi la conformità del progetto di opera alle prescrizioni sismiche non potrebbe considerarsi un presupposto per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Il Tar non ha accolto tale argomento, perché il titolo edilizio in sanatoria, proprio per la sua specifica natura, diversamente dal comune permesso di costruire è senz’altro posteriore all’inizio dei lavori, sicché non può esserci automatico parallelismo tra i due titoli. Inoltre, la disciplina antisismica considera la regolarità sismica del progetto (cioè l’effettiva conformità del progetto alle prescrizioni tecniche di sicurezza sismica) come un requisito indefettibile per la realizzazione delle opere e per l’ottenimento di un valido titolo edilizio. E dunque anche ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. In sostanza, il permesso di costruire senza verifica della normativa antisismica perde validità di per sé. Tar Molise, sentenza n. 169 del 22 marzo 2021
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