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RUP: Anac aggiorna le FAQ relative alle linee guida n. 3

L'Anac fa chiarezza in merito a nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni
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RUP: Anac aggiorna le FAQ relative alle linee guida n. 3
Nell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), vengono evidenziati tutti i compiti e le prerogative in possesso del RUP nelle varie fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Il RUP, è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Procedure di nomina differenti sono previste invece allorquando l’unità organizzativa non sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico. Il ruolo di prim’ordine rivestito dal RUP durante le procedure di appalto e concessione ha reso negli anni necessario un aggiornamento continuo della materia, rendendo sempre più chiara e precisa la disciplina. Obbiettivo perseguito attraverso le Linee Guida.

Contenuto e disciplina delle Linee Guida n. 3

Le linee guida n°3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016, sono state redatte allo scopo di garantire che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento venga affidata a soggetti dotati dei requisiti indispensabili per lo svolgimento del ruolo, nonché in possesso dell’esperienza adeguata in tema di appalto. In particolare, vengono cercate figure professionali che sappiano muoversi all’interno delle fasi del processo di acquisizione (programmazione, progettazione, aggiudicazione ed esecuzione). La base normativa su cui si fonda la ratio delle linee guida risiede nell’articolo 31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale attribuisce all’ANAC il compito di definire, con proprio atto, una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori. Inoltre, prevede che l’Autorità determini l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
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Gli aggiornamenti alle FAQ relative alle Linee Guida n. 3

La disciplina contenuta nelle Linee Guida n.3 ha visto due fasi principali di aggiornamento delle sue FAQ (Frequently Asked Question). La prima concernente un aggiornamento al 24 marzo 2017 e l’ultima datata 19 febbraio 2021. Si tratta di un elenco di domande rivolte di frequente da parte degli utilizzatori di un servizio, o in questo caso, da futuri interessati alla materia di appalto e concessioni, nei confronti dei titolari del servizio o i responsabili del settore. L’obbiettivo è quello di affiancare a normative e guide un elenco esaustivo di domande e risposte in modo da rendere più agevole e comprensiva la materia. L’aggiornamento del 2017 verteva a chiarire i seguenti punti (sinteticamente ora elencati):
  • A quali procedure si applicano le Linee guida n. 3/2016?
  • Per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente che non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle Linee guida può portare a termine l’incarico conferitogli?
  • Nel caso in cui il RUP sia stato nominato antecedentemente all’indizione della procedura di gara e il bando o l’avviso con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida, è necessario procedere alla sostituzione del RUP che risulti carente dei requisiti professionali richiesti dalle Linee guida?

L’aggiornamento del 2021, primo punto

L’ultima modifica apportata lo scorso 19 febbraio 2021, si concentra su due punti importanti: il soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2., lettera b), della Linea Guida n. 3 (Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.) può svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000,00 euro di cui all’art. 4.2., lettera a) della citata Linea guida?

Requisiti minimi

Risposta. Sì, in quanto l’art. 4.2, lettera a), della Linea guida n.3 prescrive esclusivamente i requisiti “minimi” che un soggetto deve avere per svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti ivi previsti di valore inferiore a 150.000,00 euro. La disposizione in esame, infatti, nel disporre che quest’ultimo “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro. Si precisa che rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui all’articolo 4.2., lettera a), delle Linee Guida n. 3 di svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti di cui all’articolo 4.2., lettera b), delle Linee Guida n. 3.

L’aggiornamento del 2021, secondo punto

Secondo punto riguarda il rapporto tra le previsioni delle linee guida con l’art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 e l’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. In particolare attiene al come si coordinano le previsioni delle linee guida con l’art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001), e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale?

Il presupposto della necessità

Risposta. Sulla base di tale previsione, infatti, le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta. La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». (…) In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista.
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